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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23448/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto, peraltro, che le stesse doglianze sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che sono inammissibili per genericità anche le doglianze proposte con il secondo motivo, inerenti alle attenuanti generiche e alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 022022 - [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 1t Et D]gf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di furto; Considerato che le doglianze proposte con il primo motivo di ricorso, con le quali si contesta l'affermazione di responsabilità, sono generiche, perché si esauriscono in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna; Ritenuto, peraltro, che le stesse doglianze sono versate in fatto e finalizzate a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che sono inammissibili per genericità anche le doglianze proposte con il secondo motivo, inerenti alle attenuanti generiche e alla recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 022022 - [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO 1t Et D]gf
Sentenza Cassazione n. 23448/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris