CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 29176/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9250-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato- avverso la sentenza n. 788/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 9250/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trapani, accogliendo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, ha annullato il verbale ispettivo n. 8200000495163 del 25 maggio 2015 con il quale l'Istituto aveva iscritto il ricorrente alla gestione IVS commercianti nel periodo 3/2013 - 3/2015, intimandogli il pagamento della somma di euro 6.267,00 in ragione delle omissioni accertate. 2. Il primo giudice, esclusa l'operatività della presunzione di gratuità della prestazione per la mancata prova della convivenza del lavoratore con l'amministratore unico della società, ha ritenuto dimostrata la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata e non raggiunta la prova in merito ai presupposti di cui all'art. 29 co. 1 legge n. 160/1975. 3. La Corte di appello di Palermo, con la sentenza n. 788/2020, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda come proposta in primo grado. 4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno rilevato che sussistevano i presupposti di operatività del citato art. 29 in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era socio titolare del 33,3% delle quote della ART a r.l. nonché coniuge di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico di detta società fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data in cui l'incarico fu conferito a [OSCURATO:PERSONA], madre dello stesso di Carlo; inoltre il [OSCURATO:PERSONA] era affine del terzo socio della srl [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA] del 33% delle quote sociali. Ciò premesso, i giudici di seconde cure hanno ritenuto i presupposti di applicabilità della disciplina invocata dall'INPS vertendosi in ipotesi di impresa organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia e vi era la abitualità della prestazione lavorativa resa dai soci idonea a provare la continuità della prestazione e anche la sua prevalenza; il tutto in un contesto in cui la società non aveva dimostrato il contenuto e le modalità dell'attività lavorativa effettivamente affidata ai tre soci. 5. Avverso la sentenza di seconde cure ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi; l'INPS non ha svolto attività difensiva. J9\- RG 9250/2021 6. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 co. 1 cpc, del D.I. n. 83/2012 modific. Nella legge n. 134/2012, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale ritenuto ammissibile il gravame nonostante la carenza della contestazione specifica del percorso logico e argomentativo seguito dal primo giudice ai fini della sua decisione. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per non avere la Corte di merito rilevato che l'Istituto previdenziale non aveva dimostrato la sussistenza di un simulato rapporto di lavoro di tipo subordinato e per essersi erroneamente basata sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva. 4. Il ricorso non è fondato. 5. Con riguardo al primo motivo, va sottolineato che in sede di legittimità è stato affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. 6. Nella fattispecie, l'appello contiene un chiaro riferimento sia ai punti del decisum che censura (sussistenza dei requisiti di cui all'art. 29 legge n. 160/75) sia al percorso argomentativo del giudice di cui afferma l'erroneità. Nell'atto, infatti, si muovono critiche all'apprezzamento da parte del RG 9250/2021 Tribunale che non aveva ravvisato la natura simulata del rapporto di lavoro di tipo subordinato in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 7. Correttamente, pertanto, il gravame è stato ritenuto ammissibile. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 9. Nella fattispecie in esame, con le censure articolate il ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda a fronte di una valutazione del materiale probatorio effettuata dalla Corte distrettuale con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 n. 5 cpc (nuova formulazione). 10. E' opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 11. Le doglianze si risolvono, in realtà, come detto, in una sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 16038/2013): ciò per la corretta argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio e con valutazione di tutte le risultanze istruttorie e non solo delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, delle ragioni per cui è stata ritenuta la mancata prova della sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra i soci e la società. 12. Infine, infondata è anche la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un RG 9250/2021 erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020). 13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 14. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio non avendo l'Istituto svolto attività difensiva. 15. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co