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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16377/2026

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i CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato larichiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliariaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti diAgnese Rossano, in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazioneper delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecitadetenzione di ingenti quantità di stupefacente, di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 3), 28), 31),38), 46), 47) e 48) della rubrica.2.

Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato,a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati, con-formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen, violazione dell’art. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen., per mancato ri-spetto dei termini ivi previsti a pena di inefficacia della misura.Si afferma che il Tribunale del riesame, al momento del deposito dell'impu-gnazione, avvenuta il 15 ottobre 2025, disponeva già di tutti gli atti, in quantotrasmessi in relazione alle richieste di riesame presentate da altri indagati, senzache il pubblico ministero avesse proceduto alla trasmissione di ulteriori atti speci-ficamente riferiti all'odierno ricorrente.

Ne consegue, secondo il ricorrente, che ladecisione sulla richiesta sarebbe dovuta intervenire entro il 25 ottobre 2025 (10giorni dal deposito dell’istanza), mentre il dispositivo era stato depositato in data30 ottobre 2025.

Sotto altro aspetto, − sostiene il ricorrente −, avendo il P.M.trasmesso gli atti prima del 15 ottobre 2025, risulta, comunque, violato il terminedi cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod,proc. pen., violazione degli artt. 273, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309del 1990 e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di graviindizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente,di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, conil ruolo di promotore e organizzatore, ricorrendo ad affermazioni assertive e apo-dittiche, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza appli-cativa, inferendo la ravvisabilità di un grave quadro indiziario dagli elementi ri-guardanti i reati fine, trascurando il riferimento agli elementi costitutivi della fat-tispecie.

Si lamenta, altresì, che i giudici del riesame non abbiano adeguatamentevalutato gli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnatamente: –la circostanza che dalle intercettazioni (pag. 9 dell’ordinanza) emergeva che laleadership nella gestione dei camionisti era rivendicata dal coindagato Spano; -che dall’analisi del telefono “dedicato”, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], era emersaunicamente l’utenza segreta dello Spano, e non già quella dell’Agnese; - che GianPiero Locci, promotore e/o organizzatore del sodalizio di cui al capo 1), divenutocollaboratore di giustizia, nel corso dei vari interrogatori resi, non aveva mai fattoriferimento all’Agnese, ma unicamente allo Spano, riferendo che questi si era dettodisponibile a collaborare ai suoi traffici, tramite “i suoi camionisti” e affermandoche “il sistema funzionava così: Spano era il regista e individuava l’autista”.

Tuttielementi, che portano ad escludere l’ipotizzato ruolo apicale a carico dell’Agnese.Si lamenta, ancora, che l’ordinanza (pag. 24) attribuisca all’Agnese un tele-fono cellulare “criptato”, localizzato nel maggio 2023 tra Cecina di Pisa, Genova ela Sardegna, nonostante tale circostanza sia smentita dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l., alle cui dipendenze lavorava il ricorrente, che ha attestato che nel periododi tempo compreso tra il 1 e il 15 maggio 2023 l’Agnese aveva lavorato esclusiva-mente sul territorio regionale.

Tanto risulta, peraltro, anche dalla conversazionetelefonica dell’11 maggio 2023 (progr. 1975), intercettata tra l’Agnese e lo Spano,dal cui tenore emerge con certezza che il primo è estraneo all’importazione inSardegna dei telefoni criptati.

Il Tribunale, inoltre, non ha attribuito la giusta va-lenza alla circostanza che l’Agnese, a differenza di altri indagati, non disponeva ditelefoni cellulari con scheda dedicata o intestati a cittadini stranieri.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc.pen., violazione degli artt. 275, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del1990 e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo direcidiva e di adeguatezza della misura custodiale.Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto indebito conto, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, gli elementiche deponevano per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto significativi di una decisiva presa didistanza dallo Spano e dagli altri indagati, e, nello specifico: - la presenza di ununico precedente penale, risalente all’ottobre 2003, e l’assenza di carichi pendenti,significativi della mancanza di una propensione a condotte devianti; - la circo-stanza che, almeno da dicembre 2023, l’Agnese aveva lasciato la leadership delgruppo nelle mani dello Spano e che ogni condotta delittuosa era cessata nel mag-gio 2024; - il tenore di molte conversazioni intercettate, da cui si evince chel’Agnese voleva restare estraneo a determinate vicende illecite (tra cui la conver-sazione n. 1975 già richiamata); - l’interruzione del rapporto di lavoro dipendentecon l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante la stretta connessione, nella prospetta-zione accusatoria, tra la condotta illecita e l’attività di autotrasportatore.

Si cen-sura, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato anche sotto il profilodell’adeguatezza della misura, in quanto il mancato confronto con gli elementi so-pra evidenziati non dà conto della necessità di far ricorso alla più severa dellemisure in luogo della richiesta misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3.

Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte.2.

Il primo motivo, con cui si deduce l’inefficacia della misura per violazionedei termini previsti dall’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen. è manifestamenteinfondato.2.1.

Occorre premettere che, in materia di misure cautelari personali, si è piùvolte affermato che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere alTribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di unamisura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta tra-smissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comuni-cazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano an-cora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole indi-viduazione e consultazione (così Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287813 – 01; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 – 01;Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv, 218443 - 01).Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti,come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui all'art. 309, comma5, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame deveritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale aseguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n.1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc.pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto,comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo Tribunale, in quanto già tra-smessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez.1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01).Giova ricordare, altresì, che, secondo l’orientamento consolidato della giuri-sprudenza di legittimità, ricordato anche dal ricorrente, il termine di dieci giornientro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame − pena la perditadi efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva − decorre dalla ricezionedi tutti gli atti presentati dal P.M., ex art. 291 cod. proc. pen., e, non solo di partedi essi, a sostegno della richiesta della misura cautelare, e che, quindi, nell'ipotesidi indagini con più soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti deiprimi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concer-nenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non èutile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che, atal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specifi-camente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti glipossesso (così, ex multis, Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 -01).2.2.

Ciò precisato, il ricorrente non nega né che il Tribunale del riesame fossegià in possesso degli atti, siccome già trasmessi a seguito di precedente richiestadi riesame da parte di altri coindagati, né deduce di non averli potuti consultareovvero che la Procura abbia omesso di comunicare la già avvenuta trasmissione(rimarcando, anzi, che «se pure, apparentemente, i termini previsti dall’art. 309cod. proc. pen., commi 5 e 9, cod. proc. pen. paiono rispettati» pag. 4 del ricorso),limitandosi a denunciare il mancato rispetto dei termini previsti a pena di ineffica-cia, con argomentazioni del tutto in contrasto con l’univoca interpretazione dellecoordinate ermeneutiche di riferimento, sopra illustrata.3.

Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva-zione e violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reatoassociativo, risulta proposto al di fuori dei casi previsti.3.1.

Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01).

Conseguentemente, allorquando si censurila motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chea esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valu-tazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475- 01); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizionedella Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questogiudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat-tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è datoalcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettivedell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato aifini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva-zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazionedi circostanze esaminate dal giudice di merito.

Il controllo di logicità, peraltro,deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce-dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate.

In altri termini, èconsentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spesesiano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato.

Se, cioè,in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo el'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cuisi fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato.

Questa Corte di legittimità, più volte, ha ribadito comela nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quellache serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo-lezza finale (ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 -01).

Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersionedi qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati.

In altri ter-mini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc.pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 delmedesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanzadegli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv.255053 - 01; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).3.2.

Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi allasussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea-rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nellapresente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di unaanalitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dallenumerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, analiticamente indi-cate, dai riscontri acquisiti attraverso i servizi di osservazione e il sequestro dicospicui quantitativi di droga, desumendo l’esistenza del sodalizio in esame, cd.gruppo di camionisti, strettamente collegato al gruppo criminale contestato al capo1): - dalla numerosa serie di reati fine, riguardanti, di sovente, ingenti quantitatividi droga; - dalla presenza di una struttura organizzativa, che poteva contaresull’utilizzo di telefoni criptati dedicati e su una rete di corrieri, costituiti da colleghiautotrasportatori, che facevano, per motivi di lavoro, la spola tra la Sardegna e ilcontinente; - dal carattere seriale con cui venivano organizzati i trasporti di so-stanza stupefacente di tipo diverso; - dall’esistenza di rapporti di debito-creditotra fornitori e acquirenti; dall’esistenza dei territori di riferimento da rifornire;dall’assistenza economica fornita ai sodali in caso di arresto; dalla capacità delgruppo di riorganizzarsi, pure a fronte di arresti e sequestri.

Tutti elementi, signi-ficativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cautelare,dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali,alla struttura organizzativa e all'"affectio societatis".Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaiono, quindi,ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del mate-riale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reaticontestati (anche i reati fine).

D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e delcontenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presentesede se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente; orbene nonpare che sussista tale vizio, atteso che il Tribunale diffusamente descrive il conte-sto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione.

Insede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato diun'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenzadi travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisivaed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558– 01).Il ricorrente suggerisce una diversa interpretazione del compendio probatorio,- indicando, tra gli altri, anche elementi mai sottoposti al Tribunale del riesame(quale l’attestazione della società di trasporto: pag. 23 dell’ordinanza impugnata)- che non scalfisce le argomentazioni del Tribunale, che giunge a ritenere, inparticolare, il ricorrente inserito organicamente nell'organizzazione criminale di cuial capo 3) con funzioni apicali di organizzatore e gestore operativo al fianco diEfisio Spano, delineandone i compiti di coordinamento del trasporto, smistamentoe gestione del trasporto dello stupefacente (tanto che in una conversazione con loSpano lamentava la mancanza di continuità nelle forniture e chiedeva di aggiun-gere due unità di stupefacente per compensare eventuali ritardi), i contatti diretticon la rete di distribuzione della droga, avvalendosi di soggetti fidati, il ruolo attivonella risoluzione di problemi interni al sodalizio, come i dissapori con Spano o letensioni con i distributori, nel solco del consolidato orientamento di questa Cortedi legittimità, per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'as-sociazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, maanche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni,sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzionidecisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 01).In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con leacquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im-putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le qualisi sollecita di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver-sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope-razione questa che, tuttavia, come già detto, non è consentita in sede di legitti-mità.4.

Il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, èinfondato.4.1.

La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.,ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi contoanche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (exmultis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; Sez. 6, n.53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv.267160 - 01).

In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reatoassociativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delleesigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve esseredesunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quantotale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postulanecessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazionidel vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; di talchérisulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo,della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti ilrecesso individuale o lo scioglimento del gruppo.

Va aggiunto, altresì, sempre intema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990,che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alladata ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione direati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo gradodi inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di apparte-nenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione delvincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf.

Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).A tali principi si è conformato il Tribunale che, con apparato argomentativo,privo di illogicità, ha valorizzato congruamente l’importante volume di affari delgruppo, la capacità di riorganizzarsi pur a fronte degli arresti e sequestri operatidalle Forze dell’ordine, l’operatività dell’associazione fino al momento dell’esecu-zione della misura e il ruolo apicale dell’indagato, che a livello locale aveva anchesviluppato una sua rete di narcotrafficanti ai quali aveva fornito la cocaina, infe-rendo dal quadro complessivo tratteggiato, pur in presenza di un intervallo tem-porale, comunque non particolarmente rilevante (pari a un anno e cinque mesi),l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 275,comma 3, cod. proc. pen.Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rasse-gna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione deireati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a caricodel ricorrente.Il Tribunale ha quindi, con ragionamento privo di fratture logiche, evidenziatocome la rete di distribuzione della droga e dei contatti con narcotrafficanti di variolivello, in cui l’indagato aveva dimostrato di essere saldamente inserito, fosse an-cora potenzialmente attiva, così da escludere che una misura meno afflittiva diquella carceraria fosse idonea a scongiurare il pericolo che riattivasse il meccani-smo criminale al quale era risultato dedito.Dal percorso logico argomentativo risulta delineata, quindi, congruamente laritenuta spiccata pericolosità dell’Agnese e la mancanza di elementi tali da far venirmeno la doppia presunzione di cui alla norma citata.5.

Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Alla cancelleriacompetono gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 30 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha rigettato larichiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 23 settembre2025, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliariaveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti diAgnese Rossano, in quanto indagato, quale promotore, del reato di associazioneper delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e di diversi reati fine di illecitadetenzione di ingenti quantità di stupefacente, di cui agli artt. 74, 73 e 80 d.P.R.9 ottobre 1990 n. 309, oggetto di provvisoria incolpazione ai capi 3), 28), 31),38), 46), 47) e 48) della rubrica.2. Avverso la suddetta ordinanza propone ricorso per cassazione l’indagato,a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati, con-formemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen, violazione dell’art. 309, commi 5, 9 e 10, cod. proc. pen., per mancato ri-spetto dei termini ivi previsti a pena di inefficacia della misura.Si afferma che il Tribunale del riesame, al momento del deposito dell'impu-gnazione, avvenuta il 15 ottobre 2025, disponeva già di tutti gli atti, in quantotrasmessi in relazione alle richieste di riesame presentate da altri indagati, senzache il pubblico ministero avesse proceduto alla trasmissione di ulteriori atti speci-ficamente riferiti all'odierno ricorrente. Ne consegue, secondo il ricorrente, che ladecisione sulla richiesta sarebbe dovuta intervenire entro il 25 ottobre 2025 (10giorni dal deposito dell’istanza), mentre il dispositivo era stato depositato in data30 ottobre 2025. Sotto altro aspetto, − sostiene il ricorrente −, avendo il P.M.trasmesso gli atti prima del 15 ottobre 2025, risulta, comunque, violato il terminedi cui all’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod,proc. pen., violazione degli artt. 273, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309del 1990 e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza di graviindizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.Si osserva che il Tribunale ha confermato la sussistenza, in capo al ricorrente,di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al reato associativo, conil ruolo di promotore e organizzatore, ricorrendo ad affermazioni assertive e apo-dittiche, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse nell’ordinanza appli-cativa, inferendo la ravvisabilità di un grave quadro indiziario dagli elementi ri-guardanti i reati fine, trascurando il riferimento agli elementi costitutivi della fat-tispecie. Si lamenta, altresì, che i giudici del riesame non abbiano adeguatamentevalutato gli elementi di segno contrario indicati dalla difesa, e, segnatamente: –la circostanza che dalle intercettazioni (pag. 9 dell’ordinanza) emergeva che laleadership nella gestione dei camionisti era rivendicata dal coindagato Spano; -che dall’analisi del telefono “dedicato”, sequestrato a [OSCURATO:PERSONA], era emersaunicamente l’utenza segreta dello Spano, e non già quella dell’Agnese; - che GianPiero Locci, promotore e/o organizzatore del sodalizio di cui al capo 1), divenutocollaboratore di giustizia, nel corso dei vari interrogatori resi, non aveva mai fattoriferimento all’Agnese, ma unicamente allo Spano, riferendo che questi si era dettodisponibile a collaborare ai suoi traffici, tramite “i suoi camionisti” e affermandoche “il sistema funzionava così: Spano era il regista e individuava l’autista”. Tuttielementi, che portano ad escludere l’ipotizzato ruolo apicale a carico dell’Agnese.Si lamenta, ancora, che l’ordinanza (pag. 24) attribuisca all’Agnese un tele-fono cellulare “criptato”, localizzato nel maggio 2023 tra Cecina di Pisa, Genova ela Sardegna, nonostante tale circostanza sia smentita dalla società [OSCURATO:PERSONA].r.l., alle cui dipendenze lavorava il ricorrente, che ha attestato che nel periododi tempo compreso tra il 1 e il 15 maggio 2023 l’Agnese aveva lavorato esclusiva-mente sul territorio regionale. Tanto risulta, peraltro, anche dalla conversazionetelefonica dell’11 maggio 2023 (progr. 1975), intercettata tra l’Agnese e lo Spano,dal cui tenore emerge con certezza che il primo è estraneo all’importazione inSardegna dei telefoni criptati. Il Tribunale, inoltre, non ha attribuito la giusta va-lenza alla circostanza che l’Agnese, a differenza di altri indagati, non disponeva ditelefoni cellulari con scheda dedicata o intestati a cittadini stranieri.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod, proc.pen., violazione degli artt. 275, 125, 309 cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del1990 e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza di un pericolo direcidiva e di adeguatezza della misura custodiale.Si lamenta, in particolare, che i giudici del riesame non abbiano tenuto indebito conto, anche in considerazione del tempo trascorso dai fatti, gli elementiche deponevano per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all’art.275, comma 3, cod. proc. pen., in quanto significativi di una decisiva presa didistanza dallo Spano e dagli altri indagati, e, nello specifico: - la presenza di ununico precedente penale, risalente all’ottobre 2003, e l’assenza di carichi pendenti,significativi della mancanza di una propensione a condotte devianti; - la circo-stanza che, almeno da dicembre 2023, l’Agnese aveva lasciato la leadership delgruppo nelle mani dello Spano e che ogni condotta delittuosa era cessata nel mag-gio 2024; - il tenore di molte conversazioni intercettate, da cui si evince chel’Agnese voleva restare estraneo a determinate vicende illecite (tra cui la conver-sazione n. 1975 già richiamata); - l’interruzione del rapporto di lavoro dipendentecon l’impresa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., stante la stretta connessione, nella prospetta-zione accusatoria, tra la condotta illecita e l’attività di autotrasportatore. Si cen-sura, altresì, la motivazione del provvedimento impugnato anche sotto il profilodell’adeguatezza della misura, in quanto il mancato confronto con gli elementi so-pra evidenziati non dà conto della necessità di far ricorso alla più severa dellemisure in luogo della richiesta misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.3. Con requisitoria, depositata in data 18 febbraio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato, per le ragioni, di seguito, esposte.2. Il primo motivo, con cui si deduce l’inefficacia della misura per violazionedei termini previsti dall’art. 309, comma 5 e 10, cod. proc. pen. è manifestamenteinfondato.2.1. Occorre premettere che, in materia di misure cautelari personali, si è piùvolte affermato che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere alTribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di unamisura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta tra-smissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comuni-cazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano an-cora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole indi-viduazione e consultazione (così Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287813 – 01; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 – 01;Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv, 218443 - 01).Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti,come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui all'art. 309, comma5, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame deveritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale aseguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n.1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc.pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto,comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo Tribunale, in quanto già tra-smessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez.1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01).Giova ricordare, altresì, che, secondo l’orientamento consolidato della giuri-sprudenza di legittimità, ricordato anche dal ricorrente, il termine di dieci giornientro il quale il Tribunale deve decidere sulla richiesta di riesame − pena la perditadi efficacia dell'ordinanza che applica la misura coercitiva − decorre dalla ricezionedi tutti gli atti presentati dal P.M., ex art. 291 cod. proc. pen., e, non solo di partedi essi, a sostegno della richiesta della misura cautelare, e che, quindi, nell'ipotesidi indagini con più soggetti sottoposti a misure coercitive, la ricezione degli atti deiprimi coindagati che chiedono il riesame, ancorché comprensivi di quelli concer-nenti altri coindagati che abbiano richiesto il riesame in tempi successivi, non èutile a far decorrere il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., nel senso che, atal fine, il dies a quo decorre dal momento in cui il Tribunale riceve gli atti specifi-camente riguardanti l'ultimo richiedente o, quanto meno, ha notizia che tutti glipossesso (così, ex multis, Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Regina, Rv. 280025 -01).2.2. Ciò precisato, il ricorrente non nega né che il Tribunale del riesame fossegià in possesso degli atti, siccome già trasmessi a seguito di precedente richiestadi riesame da parte di altri coindagati, né deduce di non averli potuti consultareovvero che la Procura abbia omesso di comunicare la già avvenuta trasmissione(rimarcando, anzi, che «se pure, apparentemente, i termini previsti dall’art. 309cod. proc. pen., commi 5 e 9, cod. proc. pen. paiono rispettati» pag. 4 del ricorso),limitandosi a denunciare il mancato rispetto dei termini previsti a pena di ineffica-cia, con argomentazioni del tutto in contrasto con l’univoca interpretazione dellecoordinate ermeneutiche di riferimento, sopra illustrata.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motiva-zione e violazione di legge quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reatoassociativo, risulta proposto al di fuori dei casi previsti.3.1. Sul punto va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, intema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazionecon il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibilesoltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica e iprincipi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178 - 01). Conseguentemente, allorquando si censurila motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta solo il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti chea esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delleragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a caricodell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valu-tazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del29/5/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro, Rv. 237475- 01); Parametro ermeneutico centrale ai fini della delimitazione della cognizionedella Corte in materia cautelare è quello secondo il quale non è conferita a questogiudice di legittimità alcuna possibilità di revisione degli elementi materiali e fat-tuali delle vicende indagate, né dello spessore degli indizi; e nemmeno è datoalcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche del fatto o di quelle soggettivedell'indagato in relazione all'apprezzamento delle stesse che sia stato operato aifini della valutazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate.Donde l'inammissibilità delle censure che, pur investendo formalmente la motiva-zione, si risolvono in realtà nella sollecitazione a compiere una diversa valutazionedi circostanze esaminate dal giudice di merito. Il controllo di logicità, peraltro,deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile proce-dere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diversoesame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, èconsentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spesesiano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè,in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo el'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cuisi fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti, cioè, prima facie dal testo delprovvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, più volte, ha ribadito comela nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quellache serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevo-lezza finale (ex multis, Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511 -01). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersionedi qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati. In altri ter-mini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessicriteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, comma 1-bis, cod. proc.pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 delmedesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanzadegli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del15/03/2013, Ruga, Rv. 256731 - 01; Sez. 6, n. 7797 del 05/02/2013, Rossi, Rv.255053 - 01; Sez. 4, n. 18589 del 14/02/2013, Superbo, Rv. 255928).3.2. Così delineati i limiti del presente giudizio, nel caso di specie, l'ordinanzaimpugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi allasussistenza degli ipotizzati reati con motivazione dotata di logica coerenza e linea-rità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nellapresente sede di legittimità.I giudici del riesame hanno riscontrato le ipotesi accusatorie sulla base di unaanalitica ed esaustiva valutazione degli elementi di indagine, rappresentati dallenumerose conversazioni telefoniche e ambientali intercettate, analiticamente indi-cate, dai riscontri acquisiti attraverso i servizi di osservazione e il sequestro dicospicui quantitativi di droga, desumendo l’esistenza del sodalizio in esame, cd.gruppo di camionisti, strettamente collegato al gruppo criminale contestato al capo1): - dalla numerosa serie di reati fine, riguardanti, di sovente, ingenti quantitatividi droga; - dalla presenza di una struttura organizzativa, che poteva contaresull’utilizzo di telefoni criptati dedicati e su una rete di corrieri, costituiti da colleghiautotrasportatori, che facevano, per motivi di lavoro, la spola tra la Sardegna e ilcontinente; - dal carattere seriale con cui venivano organizzati i trasporti di so-stanza stupefacente di tipo diverso; - dall’esistenza di rapporti di debito-creditotra fornitori e acquirenti; dall’esistenza dei territori di riferimento da rifornire;dall’assistenza economica fornita ai sodali in caso di arresto; dalla capacità delgruppo di riorganizzarsi, pure a fronte di arresti e sequestri. Tutti elementi, signi-ficativi, con elevata probabilità, nella fluidità che caratterizza il giudizio cautelare,dell'esistenza dell'associazione, accertata con riferimento all'accordo tra i sodali,alla struttura organizzativa e all'"affectio societatis".Le argomentazioni spese sul punto dal Tribunale della libertà appaiono, quindi,ampie, congrue e non manifestamente illogiche nel ritenere, sulla base del mate-riale probatorio acquisito, sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per tutti i reaticontestati (anche i reati fine). D'altro canto, l'interpretazione del linguaggio e delcontenuto delle intercettazioni è questione di fatto, non sollevabile nella presentesede se non quando la loro valutazione sia motivata illogicamente; orbene nonpare che sussista tale vizio, atteso che il Tribunale diffusamente descrive il conte-sto e le fonti di prova, per ritenerle nel complesso d’univoca interpretazione. Insede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato diun'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenzadi travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbiaindicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisivaed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558– 01).Il ricorrente suggerisce una diversa interpretazione del compendio probatorio,- indicando, tra gli altri, anche elementi mai sottoposti al Tribunale del riesame(quale l’attestazione della società di trasporto: pag. 23 dell’ordinanza impugnata)- che non scalfisce le argomentazioni del Tribunale, che giunge a ritenere, inparticolare, il ricorrente inserito organicamente nell'organizzazione criminale di cuial capo 3) con funzioni apicali di organizzatore e gestore operativo al fianco diEfisio Spano, delineandone i compiti di coordinamento del trasporto, smistamentoe gestione del trasporto dello stupefacente (tanto che in una conversazione con loSpano lamentava la mancanza di continuità nelle forniture e chiedeva di aggiun-gere due unità di stupefacente per compensare eventuali ritardi), i contatti diretticon la rete di distribuzione della droga, avvalendosi di soggetti fidati, il ruolo attivonella risoluzione di problemi interni al sodalizio, come i dissapori con Spano o letensioni con i distributori, nel solco del consolidato orientamento di questa Cortedi legittimità, per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti, riveste il ruolo di promotore non solo chi sia stato l'iniziatore dell'as-sociazione, coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, maanche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni,sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso, ovvero assuma funzionidecisionali (Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022, Coluccio, Rv. 284199 – 01).In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con leacquisizioni probatorie, la ricostruzione delle condotte e del ruolo apicale dell'im-putato operata nell’ordinanza impugnata resiste alle censure difensive, con le qualisi sollecita di fatto, anche rispetto al significato attribuito al tenore delle conver-sazioni intercettate, una differente lettura delle fonti dimostrative disponibili, ope-razione questa che, tuttavia, come già detto, non è consentita in sede di legitti-mità.4. Il terzo motivo, riguardante le esigenze cautelari e la scelta della misura, èinfondato.4.1. La giurisprudenza di legittimità in tema di operatività dell'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., ossia in materia di presunzione relativa di attualità delleesigenze cautelari per i delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.,ha chiarito che, ai fini dell'applicazione di tale presunzione, deve tenersi contoanche del significativo lasso temporale trascorso dalla commissione del reato (exmultis, Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Rv. 272153 - 01; Sez. 6, n.53028 del 06/11/2017, Rv. 271576 - 01; Sez. 3, n. 17110 del 19/01/2016, Rv.267160 - 01). In particolare, in tema di misure coercitive disposte per il reatoassociativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delleesigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve esseredesunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quantotale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati-fine e non postulanecessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazionidel vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.; di talchérisulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo,della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti ilrecesso individuale o lo scioglimento del gruppo. Va aggiunto, altresì, sempre intema di misure cautelari per il reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990,che la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alladata ultima dei reati fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione direati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo gradodi inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di apparte-nenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale iltempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione delvincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293 - 01; conf. Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Fusco, Rv. 280243 - 01).A tali principi si è conformato il Tribunale che, con apparato argomentativo,privo di illogicità, ha valorizzato congruamente l’importante volume di affari delgruppo, la capacità di riorganizzarsi pur a fronte degli arresti e sequestri operatidalle Forze dell’ordine, l’operatività dell’associazione fino al momento dell’esecu-zione della misura e il ruolo apicale dell’indagato, che a livello locale aveva anchesviluppato una sua rete di narcotrafficanti ai quali aveva fornito la cocaina, infe-rendo dal quadro complessivo tratteggiato, pur in presenza di un intervallo tem-porale, comunque non particolarmente rilevante (pari a un anno e cinque mesi),l’assenza di elementi idonei a superare la presunzione di cui all'articolo 275,comma 3, cod. proc. pen.Si tratta di motivazione esauriente e immune da censure che passa in rasse-gna i plurimi elementi indicativi della sussistenza del rischio di reiterazione deireati nonché della concretezza e della attualità del quadro cautelare posto a caricodel ricorrente.Il Tribunale ha quindi, con ragionamento privo di fratture logiche, evidenziatocome la rete di distribuzione della droga e dei contatti con narcotrafficanti di variolivello, in cui l’indagato aveva dimostrato di essere saldamente inserito, fosse an-cora potenzialmente attiva, così da escludere che una misura meno afflittiva diquella carceraria fosse idonea a scongiurare il pericolo che riattivasse il meccani-smo criminale al quale era risultato dedito.Dal percorso logico argomentativo risulta delineata, quindi, congruamente laritenuta spiccata pericolosità dell’Agnese e la mancanza di elementi tali da far venirmeno la doppia presunzione di cui alla norma citata.5. Al rigetto del ricorso, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleriacompetono gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 5 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris