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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04139/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza in epigrafe riforma parzialmente la pronuncia in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, conferma la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 cod. pen.) e per turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) in relazione all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lo assolve, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) in relazione all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (artt. 56, 353 cod. pen.); riqualifica il delitto di utilizzazione di segreto d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.) in rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 1, cod. pen.).

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza conferma la condanna dell'imputato per corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, cod. pen.) e per turbata libertà degli incanti (art. 353, comma 2, cod. pen.) in relazione all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; riqualifica il delitto di utilizzazione di segreto d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.) in rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 1, cod. pen.).

2. Avverso la sentenza ricorrono i due imputati.

3. [OSCURATO:PERSONA] presenta un ricorso a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi.

Preliminarmente, chiede l'annullamento della sentenza per errore nella determinazione della pena, che risulta diminuita di soli due mesi (da 4 anni e 6 mesi a 4 anni e 4 mesi), nonostante l'assoluzione per l'art. 353 cod. pen. e la riqualificazione del delitto di utilizzazione del segreto di ufficio nella meno grave ipotesi di sua rivelazione.

Si duole inoltre della mancata considerazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, ascoltato in udienza d'appello, ha recisamente escluso di essere stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce errore nell'applicazione della legge penale e vizio della motivazione.

La sentenza dichiara inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quelle delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma non le intercettazioni delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], tanto da farle assurgere ad unica prova della responsabilità del primo.

Eppure, tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state effettuate attraverso captatore informatico, c.d. trojan, e sono, dunque, viziate da nullità ed inutilizzabili in base alla giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa sentenza impugnata.

Risultando utilizzati sistemi non ubicati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari procedente, le intercettazioni non sono conformi a quanto indicato nei decreti autorizzativi RIT 76/18 e RIT 133/18.

Violano, dunque, l'articolo 268 comma 3, cod. proc. pen.Quanto alla rivelazione di segreti d'ufficio, il reato non è configurabile, essendo state ritenute, in sentenza, false le generiche informazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a [OSCURATO:PERSONA], relative all'interessamento mostrato per l'immobile da un terzo, in realtà inesistente.

Nel motivo si accenna altresì alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. con riferimento alla connessione dei procedimenti ex art. 12 cod. proc. pen., che sarebbe stata ritenuta erroneamente.

3.2. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) basata sul travisamento del contenuto delle intercettazioni, dalle quale non si desumerebbe affatto l'invito ad accettare una somma non dovuta (1.500 euro, secondo la costruzione accusatoria, cifra peraltro irrisoria rispetto all'ammontare dell'affare).

3.3. Con il terzo motivo si deduce l'insussistenza del reato di turbativa d'asta.

Manca qualunque riscontro alla sua effettiva realizzazione, avendo [OSCURATO:PERSONA] partecipato alla seconda asta, dalla quale è stato escluso soltanto a causa di errores in procedendo rispetto a modalità telematiche.

3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, la cui esclusione è immotivata e fondata esclusivamente sulla ritenuta gravità del reato.

4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentano un ricorso, firmato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi.

4.1. Con il primo motivo, si deduce inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione grafica (artt. 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.).

Dopo aver evocato l'insegnamento di Sez.

Un. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] esclude che i procedimenti siano in rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., tra gli stessi ravvisandosi piuttosto un collegamento probatorio ex 371 comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

Non esiste infatti alcun rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ipotesi associativa genetica del procedimento del 2018, essendo, ai fini della connessione, del tutto inconferente l'identità di nomen iuris delle fattispecie incriminatrici oggetto dell'attuale procedimento con alcuni dei reati satellite dell'associazione a delinquere del diverso procedimento del 2018.

Il giudice di appello si è, dunque, limitato ad un'apodittica asserzione in ordine alla sussistenza della connessione ex art. 12 cod. proc. pen., senza realmente motivare.I risultati delle intercettazioni sarebbero, poi, inutilizzabili (artt. 270, comma 1, e 271, comma 1, cod. proc. pen.) in rapporto alla fattispecie di rivelazione di segreto d'ufficio.

Sez.

Un. n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, cit., nei suddetti casi di connessione, ammette l'utilizzazione purché i reati per cui sono state disposte rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla 266 cod. proc. pen.

Nell'impossibilità di sussumere la condotta oggetto di rivelazione del segreto d'ufficio all'interno di una fattispecie contro la pubblica amministrazione che rispettasse tali limiti, i giudici avrebbero, quindi, qualificato le intercettazioni come corpo di reato della fattispecie di cui all'ad. 326 cod. pen.

In tal modo, tuttavia, sono incorsi in due vizi.

Infatti, Sez.

U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776, per un verso, richiede che la comunicazione o conversazione intercettata esaurisca la condotta criminosa, laddove, nel caso di specie, non soltanto ciascuna conversazione rappresenta una frazione della condotta imputata, ma lo stesso compendio istruttorio mostra come un colloquio, che vedeva sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'asta, si fosse svolto anche il 14 febbraio 2019.

Per altro verso, richiede che il dato dichiarativo o comunicativo sia stato acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lett. h) ed utilizzato come prova nel processo penale; per contro, le richiamate intercettazioni sono state acquisite come atti e verbali di intercettazione.

Inoltre, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle indagini acquisite mediante captatore informatico (RIT 76/2018 e RIT 133/2018) per violazione degli artt. 267, comma 2 -bis e comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.).

L'art. 267, comma 2 -bis, cod. proc. pen. esige infatti un'espressa motivazione rafforzata circa le ragioni di urgenza, oltre a gravare il pubblico ministero dell'onere di indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

Il pubblico ministero ha invece omesso di assolvere a tale onere, limitandosi a disporre "in via d'urgenza l'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni".

Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui ai RIT 76/2018 e 133/18 sotto il profilo della violazione dell'ad. 267, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e si deduce come, ritualmente dedotta la questione in appello, i giudici non abbiano fornito alcuna risposta, dal che, altresì sotto questo profilo, la nullità della sentenza per mancanza anche grafica di motivazione.

Ancora, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui ai suddetti RIT 76/2018 e 133/2018, viene dalle difese dedotta in relazione alla violazione dell'ad. 268, comma 3, cod. proc. pen.), insieme al travisamento della prova.Quanto al primo aspetto, i decreti di intercettazione di urgenza prevedevano la sola remotizzazione dell'ascolto e non anche della disamina dei dati.

Invece, in tutti i verbali di fine operazione di intercettazioni si precisa che la remotizzazione ha riguardato sia l'una sia l'altra.

Quanto al secondo aspetto, i giudici asseriscono lapidariamente che in relazione ai suddetti RIT la questione è irrilevante poiché tali intercettazioni non sarebbero state utilizzate nel presente procedimento penale.

Al contrario, già nella richiesta di giudizio immediato il Pubblico ministero indicava tassativamente le fonti di prova e tra queste proprio le intercettazioni di cui ai RIT 76/2018 e 133/2018.

La sentenza, in motivazione, indica poi più volte le intercettazioni utilizzate, ed una delle principali appartiene proprio ai RIT in questione.

La mancanza grafica assoluta di motivazione in ordine alla dedotta, in appello, inutilizzabilità delle intercettazioni determina si traduce in ulteriore causa di nullità della sentenza.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce nullità del decreto di giudizio immediato (art. 453, comma 1, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) e inutilizzabilità del materiale investigativo acquisito successivamente alla data del 6 febbraio 2019.

Innanzitutto, ci si duole della tardiva iscrizione della notitia criminis a carico del ricorrente.

Inoltre, si rileva che l'azione penale è stata esercitata ben oltre i termini previsti dagli artt. 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen., essendo stato superato il termine di 90 giorni richiesto quale presupposto di instaurazione del contraddittorio dagli articoli 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen.

In particolare, la prova del coinvolgimento del ricorrente nelle vicende de quibus risale all'intercettazione telefonica del giorno 8 novembre 2018, condizionando l'utilizzabilità degli atti processuali a tutti quelli compiuti entro non oltre il novantesimo giorno, vale a dire entro il 6 febbraio 2019.

Le intercettazioni successive a tale data sono, dunque, inutilizzabili.

Con il medesimo motivo si deduce anche vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e travisamento del fatto.

La Corte di appello ha infatti dichiarato manifestamente infondata l'eccezione, ritenendo che il decreto di giudizio immediato del 15 ottobre 2020 fosse stato emesso anche ai sensi dell'art. 453, comma 1 ter, cod. proc. pen., sul c.d. giudizio immediato di tipo custodiale.

In tal modo, tuttavia, ha indebitamente supplito all'attività del pubblico ministero, inventando un'ipotesi inedita.

E, comunque, nella vicenda concreta non sussisteva nemmeno il requisito del citato art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen., del momento che il procedimento di cui all'articolo 309 cod. proc. pen. si era definito con la sentenza di annullamento, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 18 dicembre 2020 e che, soltanto a seguito di rinvio, il tribunale del riesame definiva il procedimento cautelare con ordinanza del 22 febbraio 2021.

La sentenza di appello è altresì nulla per mancanza di motivazione grafica, la Corte di appello essendosi pronunciata limitatamente al reato di turbativa d'asta e non a tutti i capi di imputazione, come espressamente richiesto nei motivi di appello.

4.3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione (artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) in ordine alle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni Palermo e [OSCURATO:PERSONA], e le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato.

Inoltre, sono state omesse, nelle trascrizioni, frasi che avrebbero conferito ai discorsi un significato opposto a quello ad essi assegnato dai giudici.

Da tali frasi si è desunto, infatti, l'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] a frenare l'interessamento per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA]; per contro, dalla conversazione completa risulta che [OSCURATO:PERSONA] cercava di sollecitare [OSCURATO:PERSONA] a presentare la domanda.

4.4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per difetto di contestazione.

A fronte della originaria contestazione ex art. 319-ter cod. pen. sotto il profilo della sola corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (corruzione propria), il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto configurata una corruzione impropria, che prescinde dal compimento di uno specifico atto dell'ufficio.

Ritualmente investita dell'eccezione, la Corte di appello ha poi addirittura amplificato la violazione perpetrata in primo grado, affermando che l'atto contrario ai doveri d'ufficio è integrato non più dall'allontanamento di taluno dall'asta, bensì dalla rivelazione dei segreti d'ufficio (capo n. 3).

Si tratta di fatto nuovo perché, in più punti, la sentenza esclude che l'asta in esame (4 dicembre 2018) sia andata deserta per effetto di azioni poste in essere dall'imputato.

4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione della legge penale in relazione alla rivelazione del segreto d'ufficio.

La Corte individua, infatti, quale elemento oggettivo della fattispecie la diffusione di una notizia inesistente, in quanto falsa.

Nessuna lesione al bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione può, d'altronde, configurarsi in una situazione in cui l'agente ha mentito sull'interessamento di terzi per stimolare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'asta.

La falsità della notizia farebbe venir meno anche l'elemento soggettivo del reato.

4.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione nella parte in cui i giudici postulano la responsabilità dell'imputato muovendo da un suo indimostrato monopolio informativo sul conto corrente della procedura.

Non è vero che [OSCURATO:PERSONA] potesse esercitare il completo controllo della situazione e quindi avvisare il coimputato, in quanto eventuali versamenti effettuati successivamente alla chiusura delle banche, c.d. home banking, non sarebbero stati certamente conoscibili prima dell'indomani e quindi oltre il termine utile.

4.7. Con il settimo motivo si eccepisce erronea applicazione della legge penale in rapporto alla mancata concessione delle circostanze generiche e al computo della continuazione, nonché relativo vizio di motivazione.

La sentenza, infatti, non replica alle deduzioni in appello riguardanti il fatto che: l'imputato è incensurato; è stato coinvolto in un unico episodio criminoso e ha manifestato una pressoché nulla capacità a delinquere; ha sempre risposto all'autorità giudiziaria, a partire dall'interrogatorio di garanzia ed anche nel processo, in modo completo; è stato coinvolto nel reato ma non ne è stato l'ideatore, manifestando scarsa intensità del dolo.

4.8. Con l'ottavo motivo è dedotta, infine, nullità assoluta della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice (art. 546, comma 3, cod. proc. pen.).

La sentenza impugnata è sottoscritta dal solo Presidente, erroneamente indicato come estensore, laddove l'estensore, come risulta dal frontespizio, è altro giudice.

5. Sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentano inoltre motivi nuovi, ad integrazione del ricorso.

In particolare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eccepisce: omessa motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità dei testi Palermo e [OSCURATO:PERSONA] ed alla deduzione sulla decontestualizzazione di brani delle conversazioni trascritte, suscettibile di alterarne il senso; errori logici che avrebbero portato i giudici a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un compiuto dominio conoscitivo sull'andamento della procedura, diversamente dalla realtà; travisamento dei dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie (da tale conversazione emergerebbe, al contrario di quanto ritenuto dai giudici, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva accettato la proposta corruttiva); mancanza di riscontri alla tesi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle sole intercettazioni, non utilizzabili; omessa risposta del giudice di appello alle deduzioni sulla non evidenza della prova, presupposto per il giudizio immediato, e mancanza, altresì, dei presupposti per il giudizio immediato c.d. custodiale, con specifico riferimento al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (per cui non può essere disposta la custodia cautelare); che il decreto autorizzativo disponeva come le intercettazioni dovessero essere compiute mediante idonee apparecchiature tecniche fornite dalla società STM ed istallate presso la procura della Repubblica di Castrovillari con remotizzazione del solo ascolto presso la sala intercettazioni della GDF di Corigliano, mentre le intercettazioni sono state effettuate con server della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Roma (non situato presso la procura di Castrovillari) e remotizzazione non solo dell'ascolto ma anche della disamina dei dati.

Insiste sull'omessa risposta alla deduzione relativa al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e sulla mancata indicazione, negli stessi decreti, della previa indicazione dei luoghi e del tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

Nega corrisponda al vero l'affermazione del giudice dell'appello che le intercettazioni del RIT 76/18 non sono state utilizzate, essendo al contrario, in più punti, richiamate a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA].

Infine, reitera i rilievi relativi al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata applicazione delle circostanze generiche e dell'aumento della pena per la ritenuta continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di secondo grado ritiene la stipula di un patto illecito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delegato del giudice delle espropriazioni, per la vendita all'asta di un locale commerciale (magazzino) con piscinetta.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero accordati perché la prima asta del bene (4/12/2018) andasse deserta, in modo da determinare un ribasso della quotazione dell'immobile (50.000 euro).

All'incanto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non sono state effettivamente presentate offerte e, dunque, [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'immobile, alla successiva asta del 5/3/2019, ad un prezzo per lui conveniente (25.200 euro).

Secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato la dazione "compensativa" (del diminuito compenso derivante dall'abbattimento del prezzo dell'immobile) di 1.500 euro in cambio dell'impegno a tenere informato [OSCURATO:PERSONA] sull'andamento della procedura e sull'eventuale interessamento di terzi.

Da ciò la condanna, a carico di entrambi gli imputati, per corruzione per atti giudiziari, turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio.

Va altresì precisato che le prove sono state tutte derivate da intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante captatore informatico (c.d. trojan), disposte in altro procedimento penale, e che i testi sentiti nel dibattimento di primo grado e in sede di rinnovazione dibattimentale in appello hanno reso dichiarazioni confliggenti con le ipotesi accusatorie.

Ciò premesso sulla vicenda per come ricostruita nei giudizi di merito, i ricorsi appaiono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

2.1. Modificando l'ordine impresso dai difensori ai motivi dei ricorsi e premesso che, di seguito, si procederà ad una valutazione congiunta degli stessi, vanno repinte le deduzioni svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in rapporto all'asserita nullità del decreto di giudizio immediato per effetto del superamento del termine di novanta giorni previsto dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen.

La violazione dei termini in materia di giudizio immediato, all'esito del quale è stata pronunciata condanna in primo grado, non è eccepibile dalla difesa, non essendo i termini previsti dagli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. perentori.

Le Sezioni unite di questa Corte, dopo aver affermato che «l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari», hanno infatti chiarito che il vizio ha un rilievo meramente interno.

In particolare, hanno sancito il principio di diritto secondo cui «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato», precisando in motivazione che «il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale» (Sez.

U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017).

Tali osservazioni destituiscono di fondamento anche le critiche mosse dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla "trasformazione" del giudizio immediato in c.d. immediato custodiale e, di riflesso, le eccezioni sollevate con riguardo al vizio motivazionale della sentenza di appello.

2.2. Nemmeno possono essere accolte le deduzioni presentate nei motivi nuovi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] là dove, nel lamentare che l'eccezione sulla mancanza di evidenza della prova, presupposto per il giudizio immediato, ha trovato risposta soltanto in relazione alla turbativa d'asta, pur essendo stata sollevata in appello in relazione a tutti i delitti, evidenzia: in primo luogo, come la prova fosse così poco evidente che, nel riformare la pronuncia di primo grado, la Corte d'appello aveva derubricato l'ipotesi di utilizzazione in semplice rivelazione di segreto d'ufficio; in secondo luogo, che, in relazione a tale ultimo reato (art. 326, comma 1, cod. proc. pen.), non avrebbe potuto comunque essere presentata richiesta di giudizio immediato "cautelare", non potendo essere per esso disposta la misura cautelare.

Ribadite le precisazioni delle poc'anzi citate Sez.

U. Squicciarino sulla valenza meramente ordinatoria ed endoprocessuale dei termini previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. pen., la sentenza non può dirsi viziata perché omette di formalmente riferire tali considerazioni a tutti i reati contestati (piuttosto che al solo art. 353 cod. pen.)., posto che le lacune motivazionali sono, in genere, deducibili in cassazione soltanto se idonee ad infirmare il ragionamento giudiziario.

Ciò precisato, la Corte d'appello non è comunque rimasta silente sul punto.

Essa ha replicato evidenziando come, a mente delle citate Sez.

U. Squicciarino, la mancanza di evidenza della prova non rende nullo il giudizio immediato ed ha aggiunto che «in ogni caso la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di attività istruttoria avrebbe sanato le prospettate nullità del decreto di giudizio immediato».

Con tale risposta il ricorrente non si confronta, sicché il motivo, oltre che infondato, appare, sotto tale profilo, inammissibile in quanto generico. 3.

Prive di pregio sono inoltre le deduzioni relative al difetto di contestazione dell'ipotesi di corruzione giudiziaria: dal pubblico ministero ipotizzata nei termini di corruzione propria, dal giudice di primo grado qualificata come impropria e finalizzata alla turbativa d'asta, da quello di appello ritenuta (sempre impropria ma) destinata alla rivelazione di segreto d'ufficio.

Prescindendo pure dalla questione se il giudice di primo grado fosse incorso in un mero errore materiale (come sostenuto dai giudici di appello e, per converso, revocato in dubbio dalle difese), resta il fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per aversi "fatto nuovo" e perché possano, dunque, dirsi lesi i fondamentali diritti di difesa dell'imputato, occorre che tale fatto sia "totalmente" diverso.

In altri termini, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051.

Analogamente, tra le altre, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802).

Ebbene, nel caso di specie, non ci si trova al cospetto di fatti eterogenei bensì dello stesso fatto.

L'accusa vedeva, infatti, sul pactum sceleris tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto alla realizzazione di un profitto illecito da parte del primo mediante la compronnissione della funzione pubblica.

La circostanza che tale patto avesse ad oggetto la realizzazione di uno specifico atto finale (corruzione propria) o, piuttosto, la "messa a disposizione" per il conseguimento del risultato pattuito (corruzione impropria) non incide sull'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato.

Analogamente, resta nel limbo dell'irrilevanza penale lo specifico reato attraverso cui tale risultato avrebbe dovuto essere conseguito: considerato che, nel caso in oggetto, l'uno e l'altro (turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio) sono intrecciati tra loro da un nesso di reciproca strumentalità.

Il che induce a svolgere un'altra precisazione.

4. Salvo diverso apprezzamento sulle prove ad opera dei giudici di merito cui la questione sarà devoluta, non si condivide l'eccezione difensiva sull'astratta non configurabilità della rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.).

In particolare, le difese escludono che tale delitto sia ipotizzabile a causa della mancanza del suo oggetto materiale, posto che l'informazione rivelata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], riguardante il generico interessamento all'immobile di un'imprecisata "persona di Corigliano", si è rivelata falsa nel corso del giudizio, sicché - si osserva in definitiva - la notizia non è nemmeno più tale.

Il rilievo, in sé ineccepibile, trascura però di confrontarsi - ed appare in tal senso inammissibile - con la replica del giudice d'appello, là dove precisa che come [OSCURATO:PERSONA], oltre a rivelare la notizia appena indicata, avesse assunto l'impegno, di seguito assolto, a fornire a [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative all'andamento della procedura e quindi a "sconsigliare" o meno, in ragione dell'assenza o della presenza di altri offerenti, la partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Infondata è, infine, l'eccezione relativa alla nullità della sentenza di appello, che si assume firmata da un giudice diverso dall'estensore.

Prescindendo dall'orientamento secondo cui non costituisce causa di nullità della sentenza la mancata o errata indicazione dell'estensore o del relatore, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art. 546 cod. proc. pen., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione pronnana (Sez. 5, n. 36712 del 20/04/2012, Liuzzi, Rv. 253519), va precisato che, in realtà, nell'epigrafe della sentenza impugnata non è indicato l'estensore, bensì il (diverso) relatore, che ben può non essere il giudice che ha materialmente redatto il provvedimento.

Né la paternità del documento è dubitabile, risultando apposta su ogni sua pagina una sigla che corrisponde ictu °cui/ alla firma apposta in calce alla sentenza.

6. Fondate appaiono, invece, le deduzioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni, realizzate peraltro mediante captatore informatico e, come tali, soggette ad una disciplina particolarmente restrittiva.

Sul punto, è appena il caso di avvertire che, esaurendosi il materiale probatorio nel contenuto delle intercettazioni, la motivazione delle sentenze di merito deve essere vieppiù puntuale ed accurata.

7. Tanto premesso, secondo Sez.

U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, in tema di intercettazioni in generale, il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.

Su entrambi i profili le difese hanno reiterato motivi già dedotti in appello.

Limitando per il momento l'analisi alla prima delle due condizioni imposte dalle Sezioni unite, i ricorrenti hanno eccepito la mancanza di connessione tra il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quello nell'ambito del quale le intercettazioni erano state disposte.

Sul punto, la pronuncia di primo grado si limitava ad affermare che le vicende oggetto di incriminazione si inseriscono nell'ambito di una più ampia attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, all'esito della quale era contestata un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

Senz'altro precisare.

La pronuncia d'appello addirittura tace in proposito, incorrendo dunque in un chiaro vizio di motivazione che rende necessario l'annullamento della sentenza con rinvio.

8. Ove il giudice del rinvio ravvisi motivatamente la sussistenza di una connessione, ex art. 12 cod. proc. pen., tra il procedimento in oggetto e quello in relazione al quale le intercettazioni sono state disposte, sarà chiamato a sciogliere i seguenti nodi.8.1.

Richiamando la seconda condizione imposta dalla citata Sez.

U. Cavallo all'utilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento, le difese hanno eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in origine per il più grave delitto di utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.), successivamente "derubricato" in rivelazione (art. 326, comma 1, cod. pen.), la quale non rientra nei limiti edittali di cui all'art. 266 cod. proc. pen. .

Il giudice di appello ha superato l'obiezione osservando che le conversazioni in oggetto sono state acquisite al materiale probatorio quali "corpo del reato".

In effetti, Sez.

U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776, subordina la possibilità che la conversazione o comunicazione intercettata costituisca corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, e dunque ne subordina l'utilizzabilità alla condizione che essa stessa «integri ed esaurisca la fattispecie criminosa».

La sentenza precisa, subito dopo, che, al contrario, non può essere considerata corpo del reato «una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo» ed esemplifica, facendo riferimento, tra gli altri reati, proprio alla rivelazione di segreto d'ufficio, a proposito della quale richiama un precedente in cui il delitto si era consumato nel corso di una telefonata (Sez. 6, n. 14345 del 2001, Cugnetto, Rv. 218784), per concludere che l'intercettazione non può costituire corpo di reato allorché la conversazione rappresenti solo un frammento della condotta criminosa.

Nel caso di specie, le due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "esauriscono", effettivamente, la condotta criminosa dell'art. 326, comma 1, cod. proc. pen.; esse, infatti, non sono meramente evocative o rappresentative di fatti-reato autonomamente esistenti.

Né conta - come sembra assumere il ricorrente - che i contatti siano stati più di uno.

I dialoghi risultano aver avuto lo stesso oggetto (informazioni relative alla procedura di asta) e, dunque, può logicamente sostenersi che formino un'unica conversazione, come dimostrato dal fatto - dirimente - che integrano la condotta criminosa, piuttosto che (limitarsi a) dimostrare l'esistenza di distinto reato.

Sotto questo profilo, tali conversazioni appaiono, dunque, legittimamente acquisite come corpo di quel reato, come osservato dal giudice dell'appello.

Osserva, tuttavia, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] che le conversazioni in oggetto (in data 8/11/2018 e in data 16/2/2019) e i relativi supporti non sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 431, lett. h), cod. proc. pen., bensì, piuttosto, come atti e verbali di intercettazione.

Il giudice del rinvio dovrà, dunque, appurare la fondatezza di tale deduzione, traendone le necessarie conseguenze sul piano giuridico.8.2.

In secondo luogo, il giudice del rinvio è chiamato a verificare la fondatezza del motivo relativo alla dedotta mancata motivazione dei decreti che hanno disposto l'intercettazione, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. e che, secondo i ricorrenti, si limitano ad una generica ed insufficiente indicazione sulla sussistenza di "motivi di urgenza".

Sul punto, dovrà, in particolare, omologarsi ai principi sanciti da Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665, secondo cui la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, precisando anche che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale.

8.3. In terzo luogo, va premesso che, sebbene il giudice dell'appello affermi che le intercettazioni mediante captatore informatico non sono state utilizzate per provare la responsabilità degli imputati, i relativi RIT sono richiamati nella sentenza, di cui puntellano alcuni snodi motivazionali.

Pertanto, là dove emerga che tutte oppure alcune intercettazioni siano state disposte con captatore informatico, il giudice del rinvio dovrà considerare che: - il captatore informatico (cd. trojan horse) è utilizzabile per le indagini relative ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (quale, tuttavia, non è la turbativa d'asta) a partire dal 26 gennaio 2018, data di entrata in vigore del decreto 216/2017; - in relazione alle intercettazioni disposte nel 2018 nei luoghi di privata dimora, ai fini della loro utilizzabilità per la prova dei delitti contro la pubblica amministrazione, occorre il fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stesse svolgendo l'attività criminosa.

Tale tesi trova riscontro in Sez. 1, n. 50972 del 25/06/2019, Chianchiano, Rv. 277862, a mente della quale, nei procedimenti relativi a reati diversi da quelli di criminalità organizzata, per i quali non sussista fondato motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. si stia svolgendo attività criminosa, sono inutilizzabili i risultati di intercettazioni di comunicazioni tra presenti disposte - prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 266 cod. proc. pen. dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico, pur quando il provvedimento autorizzativo preveda che l'esecuzione delle operazioni possa avvenire solo in luoghi diversi da quelli di privata dimora.

La tesi ha trovato avallo, inoltre, in Sez.

U. civ. n. 741 del 15/01/2020, Rv. 656792 la cui massima così recita: «nel procedimento disciplinare riguardante, i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in conformità della disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con nnodif., dalla

I. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla

I. n. 356 del 1992) e dall'art. 1, comma 3, della

I. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 10 gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 16 gennaio 2019»; - viceversa, contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente (che trova riscontro in una dottrina non maggioritaria), per le medesime intercettazioni non valgono le previsioni dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen, il quale non riguarda i procedimenti penali iscritti prima del 31 agosto 2020, avendo il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, disposto che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge».

Pertanto, in conclusione sul punto, nel caso in oggetto non occorrerebbe una motivazione rafforzata circa le ragioni di urgenza e il pubblico ministero non sarebbe gravato dell'onere di indicare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

8.4. Infine, il giudice del rinvio dovrà verificare che siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 268 cod. proc. pen., con riferimento alla disposta remotizzazione dell'ascolto dei dati, che le difese ritengono tuttavia attuata anche per la relativa disamina, in spregio al decreto di autorizzazione delle intercettazioni.

9. Per le indicate ragioni e sui punti specificati, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Dovendo i giudice del rinvio decidere dell'utilizzabilità delle prove acquisite, restano conseguentemente assorbiti i restanti motivi attinenti alla valutazione di responsabilità degli imputati, come quelli relativi alla valutazione di attendibilità dei testimoni Palermo e Gatta, alla parzi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della Corte d'appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; uditi l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza in epigrafe riforma parzialmente la pronuncia in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, conferma la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, 321 cod. pen.) e per turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) in relazione all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lo assolve, perché il fatto non sussiste, dall'accusa di turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.) in relazione all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (artt. 56, 353 cod. pen.); riqualifica il delitto di utilizzazione di segreto d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.) in rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 1, cod. pen.). Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza conferma la condanna dell'imputato per corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, cod. pen.) e per turbata libertà degli incanti (art. 353, comma 2, cod. pen.) in relazione all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; riqualifica il delitto di utilizzazione di segreto d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.) in rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 1, cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ricorrono i due imputati. 3. [OSCURATO:PERSONA] presenta un ricorso a firma degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro motivi. Preliminarmente, chiede l'annullamento della sentenza per errore nella determinazione della pena, che risulta diminuita di soli due mesi (da 4 anni e 6 mesi a 4 anni e 4 mesi), nonostante l'assoluzione per l'art. 353 cod. pen. e la riqualificazione del delitto di utilizzazione del segreto di ufficio nella meno grave ipotesi di sua rivelazione. Si duole inoltre della mancata considerazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il quale, ascoltato in udienza d'appello, ha recisamente escluso di essere stato minacciato da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce errore nell'applicazione della legge penale e vizio della motivazione. La sentenza dichiara inutilizzabili le intercettazioni delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quelle delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ma non le intercettazioni delle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, [OSCURATO:PERSONA], tanto da farle assurgere ad unica prova della responsabilità del primo. Eppure, tutte le intercettazioni ambientali e telefoniche sono state effettuate attraverso captatore informatico, c.d. trojan, e sono, dunque, viziate da nullità ed inutilizzabili in base alla giurisprudenza di legittimità citata dalla stessa sentenza impugnata. Risultando utilizzati sistemi non ubicati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari procedente, le intercettazioni non sono conformi a quanto indicato nei decreti autorizzativi RIT 76/18 e RIT 133/18. Violano, dunque, l'articolo 268 comma 3, cod. proc. pen.Quanto alla rivelazione di segreti d'ufficio, il reato non è configurabile, essendo state ritenute, in sentenza, false le generiche informazioni che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato a [OSCURATO:PERSONA], relative all'interessamento mostrato per l'immobile da un terzo, in realtà inesistente. Nel motivo si accenna altresì alla violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. con riferimento alla connessione dei procedimenti ex art. 12 cod. proc. pen., che sarebbe stata ritenuta erroneamente. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione del reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) basata sul travisamento del contenuto delle intercettazioni, dalle quale non si desumerebbe affatto l'invito ad accettare una somma non dovuta (1.500 euro, secondo la costruzione accusatoria, cifra peraltro irrisoria rispetto all'ammontare dell'affare). 3.3. Con il terzo motivo si deduce l'insussistenza del reato di turbativa d'asta. Manca qualunque riscontro alla sua effettiva realizzazione, avendo [OSCURATO:PERSONA] partecipato alla seconda asta, dalla quale è stato escluso soltanto a causa di errores in procedendo rispetto a modalità telematiche. 3.4. Con il quarto motivo si deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, la cui esclusione è immotivata e fondata esclusivamente sulla ritenuta gravità del reato. 4. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentano un ricorso, firmato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in otto motivi. 4.1. Con il primo motivo, si deduce inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni e nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione grafica (artt. 125 e 546, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.). Dopo aver evocato l'insegnamento di Sez. Un. n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] esclude che i procedimenti siano in rapporto di connessione ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., tra gli stessi ravvisandosi piuttosto un collegamento probatorio ex 371 comma 2, lett. c) cod. proc. pen. Non esiste infatti alcun rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'ipotesi associativa genetica del procedimento del 2018, essendo, ai fini della connessione, del tutto inconferente l'identità di nomen iuris delle fattispecie incriminatrici oggetto dell'attuale procedimento con alcuni dei reati satellite dell'associazione a delinquere del diverso procedimento del 2018. Il giudice di appello si è, dunque, limitato ad un'apodittica asserzione in ordine alla sussistenza della connessione ex art. 12 cod. proc. pen., senza realmente motivare.I risultati delle intercettazioni sarebbero, poi, inutilizzabili (artt. 270, comma 1, e 271, comma 1, cod. proc. pen.) in rapporto alla fattispecie di rivelazione di segreto d'ufficio. Sez. Un. n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, cit., nei suddetti casi di connessione, ammette l'utilizzazione purché i reati per cui sono state disposte rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla 266 cod. proc. pen. Nell'impossibilità di sussumere la condotta oggetto di rivelazione del segreto d'ufficio all'interno di una fattispecie contro la pubblica amministrazione che rispettasse tali limiti, i giudici avrebbero, quindi, qualificato le intercettazioni come corpo di reato della fattispecie di cui all'ad. 326 cod. pen. In tal modo, tuttavia, sono incorsi in due vizi. Infatti, Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776, per un verso, richiede che la comunicazione o conversazione intercettata esaurisca la condotta criminosa, laddove, nel caso di specie, non soltanto ciascuna conversazione rappresenta una frazione della condotta imputata, ma lo stesso compendio istruttorio mostra come un colloquio, che vedeva sulla presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'asta, si fosse svolto anche il 14 febbraio 2019. Per altro verso, richiede che il dato dichiarativo o comunicativo sia stato acquisito agli atti del procedimento, ai sensi dell'articolo 431, comma 1, lett. h) ed utilizzato come prova nel processo penale; per contro, le richiamate intercettazioni sono state acquisite come atti e verbali di intercettazione. Inoltre, il ricorrente deduce l'inutilizzabilità dei risultati delle indagini acquisite mediante captatore informatico (RIT 76/2018 e RIT 133/2018) per violazione degli artt. 267, comma 2 -bis e comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.). L'art. 267, comma 2 -bis, cod. proc. pen. esige infatti un'espressa motivazione rafforzata circa le ragioni di urgenza, oltre a gravare il pubblico ministero dell'onere di indicare i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. Il pubblico ministero ha invece omesso di assolvere a tale onere, limitandosi a disporre "in via d'urgenza l'intercettazione delle conversazioni o comunicazioni". Si eccepisce, inoltre, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui ai RIT 76/2018 e 133/18 sotto il profilo della violazione dell'ad. 267, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e si deduce come, ritualmente dedotta la questione in appello, i giudici non abbiano fornito alcuna risposta, dal che, altresì sotto questo profilo, la nullità della sentenza per mancanza anche grafica di motivazione. Ancora, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni di cui ai suddetti RIT 76/2018 e 133/2018, viene dalle difese dedotta in relazione alla violazione dell'ad. 268, comma 3, cod. proc. pen.), insieme al travisamento della prova.Quanto al primo aspetto, i decreti di intercettazione di urgenza prevedevano la sola remotizzazione dell'ascolto e non anche della disamina dei dati. Invece, in tutti i verbali di fine operazione di intercettazioni si precisa che la remotizzazione ha riguardato sia l'una sia l'altra. Quanto al secondo aspetto, i giudici asseriscono lapidariamente che in relazione ai suddetti RIT la questione è irrilevante poiché tali intercettazioni non sarebbero state utilizzate nel presente procedimento penale. Al contrario, già nella richiesta di giudizio immediato il Pubblico ministero indicava tassativamente le fonti di prova e tra queste proprio le intercettazioni di cui ai RIT 76/2018 e 133/2018. La sentenza, in motivazione, indica poi più volte le intercettazioni utilizzate, ed una delle principali appartiene proprio ai RIT in questione. La mancanza grafica assoluta di motivazione in ordine alla dedotta, in appello, inutilizzabilità delle intercettazioni determina si traduce in ulteriore causa di nullità della sentenza. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce nullità del decreto di giudizio immediato (art. 453, comma 1, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. b cod. proc. pen.) e inutilizzabilità del materiale investigativo acquisito successivamente alla data del 6 febbraio 2019. Innanzitutto, ci si duole della tardiva iscrizione della notitia criminis a carico del ricorrente. Inoltre, si rileva che l'azione penale è stata esercitata ben oltre i termini previsti dagli artt. 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen., essendo stato superato il termine di 90 giorni richiesto quale presupposto di instaurazione del contraddittorio dagli articoli 453, comma 1, e 454, comma 1, cod. proc. pen. In particolare, la prova del coinvolgimento del ricorrente nelle vicende de quibus risale all'intercettazione telefonica del giorno 8 novembre 2018, condizionando l'utilizzabilità degli atti processuali a tutti quelli compiuti entro non oltre il novantesimo giorno, vale a dire entro il 6 febbraio 2019. Le intercettazioni successive a tale data sono, dunque, inutilizzabili. Con il medesimo motivo si deduce anche vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e travisamento del fatto. La Corte di appello ha infatti dichiarato manifestamente infondata l'eccezione, ritenendo che il decreto di giudizio immediato del 15 ottobre 2020 fosse stato emesso anche ai sensi dell'art. 453, comma 1 ter, cod. proc. pen., sul c.d. giudizio immediato di tipo custodiale. In tal modo, tuttavia, ha indebitamente supplito all'attività del pubblico ministero, inventando un'ipotesi inedita. E, comunque, nella vicenda concreta non sussisteva nemmeno il requisito del citato art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen., del momento che il procedimento di cui all'articolo 309 cod. proc. pen. si era definito con la sentenza di annullamento, pronunciata dalla Corte di Cassazione il 18 dicembre 2020 e che, soltanto a seguito di rinvio, il tribunale del riesame definiva il procedimento cautelare con ordinanza del 22 febbraio 2021. La sentenza di appello è altresì nulla per mancanza di motivazione grafica, la Corte di appello essendosi pronunciata limitatamente al reato di turbativa d'asta e non a tutti i capi di imputazione, come espressamente richiesto nei motivi di appello. 4.3. Con il terzo motivo si deduce nullità della sentenza per mancanza di motivazione (artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) in ordine alle ragioni per cui non sono state ritenute attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni Palermo e [OSCURATO:PERSONA], e le dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato. Inoltre, sono state omesse, nelle trascrizioni, frasi che avrebbero conferito ai discorsi un significato opposto a quello ad essi assegnato dai giudici. Da tali frasi si è desunto, infatti, l'impegno assunto da [OSCURATO:PERSONA] a frenare l'interessamento per l'immobile di [OSCURATO:PERSONA]; per contro, dalla conversazione completa risulta che [OSCURATO:PERSONA] cercava di sollecitare [OSCURATO:PERSONA] a presentare la domanda. 4.4. Con il quarto motivo si eccepisce la nullità della sentenza per difetto di contestazione. A fronte della originaria contestazione ex art. 319-ter cod. pen. sotto il profilo della sola corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (corruzione propria), il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto configurata una corruzione impropria, che prescinde dal compimento di uno specifico atto dell'ufficio. Ritualmente investita dell'eccezione, la Corte di appello ha poi addirittura amplificato la violazione perpetrata in primo grado, affermando che l'atto contrario ai doveri d'ufficio è integrato non più dall'allontanamento di taluno dall'asta, bensì dalla rivelazione dei segreti d'ufficio (capo n. 3). Si tratta di fatto nuovo perché, in più punti, la sentenza esclude che l'asta in esame (4 dicembre 2018) sia andata deserta per effetto di azioni poste in essere dall'imputato. 4.5. Con il quinto motivo si lamenta violazione della legge penale in relazione alla rivelazione del segreto d'ufficio. La Corte individua, infatti, quale elemento oggettivo della fattispecie la diffusione di una notizia inesistente, in quanto falsa. Nessuna lesione al bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione può, d'altronde, configurarsi in una situazione in cui l'agente ha mentito sull'interessamento di terzi per stimolare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'asta. La falsità della notizia farebbe venir meno anche l'elemento soggettivo del reato. 4.6. Con il sesto motivo si deduce il vizio della motivazione nella parte in cui i giudici postulano la responsabilità dell'imputato muovendo da un suo indimostrato monopolio informativo sul conto corrente della procedura. Non è vero che [OSCURATO:PERSONA] potesse esercitare il completo controllo della situazione e quindi avvisare il coimputato, in quanto eventuali versamenti effettuati successivamente alla chiusura delle banche, c.d. home banking, non sarebbero stati certamente conoscibili prima dell'indomani e quindi oltre il termine utile. 4.7. Con il settimo motivo si eccepisce erronea applicazione della legge penale in rapporto alla mancata concessione delle circostanze generiche e al computo della continuazione, nonché relativo vizio di motivazione. La sentenza, infatti, non replica alle deduzioni in appello riguardanti il fatto che: l'imputato è incensurato; è stato coinvolto in un unico episodio criminoso e ha manifestato una pressoché nulla capacità a delinquere; ha sempre risposto all'autorità giudiziaria, a partire dall'interrogatorio di garanzia ed anche nel processo, in modo completo; è stato coinvolto nel reato ma non ne è stato l'ideatore, manifestando scarsa intensità del dolo. 4.8. Con l'ottavo motivo è dedotta, infine, nullità assoluta della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice (art. 546, comma 3, cod. proc. pen.). La sentenza impugnata è sottoscritta dal solo Presidente, erroneamente indicato come estensore, laddove l'estensore, come risulta dal frontespizio, è altro giudice. 5. Sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] presentano inoltre motivi nuovi, ad integrazione del ricorso. In particolare, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] eccepisce: omessa motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità dei testi Palermo e [OSCURATO:PERSONA] ed alla deduzione sulla decontestualizzazione di brani delle conversazioni trascritte, suscettibile di alterarne il senso; errori logici che avrebbero portato i giudici a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] esercitasse un compiuto dominio conoscitivo sull'andamento della procedura, diversamente dalla realtà; travisamento dei dialoghi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie (da tale conversazione emergerebbe, al contrario di quanto ritenuto dai giudici, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva accettato la proposta corruttiva); mancanza di riscontri alla tesi della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], desunta dalle sole intercettazioni, non utilizzabili; omessa risposta del giudice di appello alle deduzioni sulla non evidenza della prova, presupposto per il giudizio immediato, e mancanza, altresì, dei presupposti per il giudizio immediato c.d. custodiale, con specifico riferimento al reato di rivelazione di segreto d'ufficio (per cui non può essere disposta la custodia cautelare); che il decreto autorizzativo disponeva come le intercettazioni dovessero essere compiute mediante idonee apparecchiature tecniche fornite dalla società STM ed istallate presso la procura della Repubblica di Castrovillari con remotizzazione del solo ascolto presso la sala intercettazioni della GDF di Corigliano, mentre le intercettazioni sono state effettuate con server della [OSCURATO:SOCIETA]. con sede in Roma (non situato presso la procura di Castrovillari) e remotizzazione non solo dell'ascolto ma anche della disamina dei dati. Insiste sull'omessa risposta alla deduzione relativa al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi e sulla mancata indicazione, negli stessi decreti, della previa indicazione dei luoghi e del tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. Nega corrisponda al vero l'affermazione del giudice dell'appello che le intercettazioni del RIT 76/18 non sono state utilizzate, essendo al contrario, in più punti, richiamate a proposito della posizione del [OSCURATO:PERSONA]. Infine, reitera i rilievi relativi al trattamento sanzionatorio di [OSCURATO:PERSONA], quanto alla mancata applicazione delle circostanze generiche e dell'aumento della pena per la ritenuta continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di secondo grado ritiene la stipula di un patto illecito tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delegato del giudice delle espropriazioni, per la vendita all'asta di un locale commerciale (magazzino) con piscinetta. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sarebbero accordati perché la prima asta del bene (4/12/2018) andasse deserta, in modo da determinare un ribasso della quotazione dell'immobile (50.000 euro). All'incanto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non sono state effettivamente presentate offerte e, dunque, [OSCURATO:PERSONA] acquistava l'immobile, alla successiva asta del 5/3/2019, ad un prezzo per lui conveniente (25.200 euro). Secondo la ricostruzione dei giudici di secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accettato la dazione "compensativa" (del diminuito compenso derivante dall'abbattimento del prezzo dell'immobile) di 1.500 euro in cambio dell'impegno a tenere informato [OSCURATO:PERSONA] sull'andamento della procedura e sull'eventuale interessamento di terzi. Da ciò la condanna, a carico di entrambi gli imputati, per corruzione per atti giudiziari, turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio. Va altresì precisato che le prove sono state tutte derivate da intercettazioni telefoniche ed ambientali mediante captatore informatico (c.d. trojan), disposte in altro procedimento penale, e che i testi sentiti nel dibattimento di primo grado e in sede di rinnovazione dibattimentale in appello hanno reso dichiarazioni confliggenti con le ipotesi accusatorie. Ciò premesso sulla vicenda per come ricostruita nei giudizi di merito, i ricorsi appaiono fondati nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 2.1. Modificando l'ordine impresso dai difensori ai motivi dei ricorsi e premesso che, di seguito, si procederà ad una valutazione congiunta degli stessi, vanno repinte le deduzioni svolte dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in rapporto all'asserita nullità del decreto di giudizio immediato per effetto del superamento del termine di novanta giorni previsto dall'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. La violazione dei termini in materia di giudizio immediato, all'esito del quale è stata pronunciata condanna in primo grado, non è eccepibile dalla difesa, non essendo i termini previsti dagli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. perentori. Le Sezioni unite di questa Corte, dopo aver affermato che «l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari», hanno infatti chiarito che il vizio ha un rilievo meramente interno. In particolare, hanno sancito il principio di diritto secondo cui «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato», precisando in motivazione che «il decreto che dispone il giudizio immediato (sia esso tipico che c.d. custodiale) chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale» (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260017). Tali osservazioni destituiscono di fondamento anche le critiche mosse dalle difese di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla "trasformazione" del giudizio immediato in c.d. immediato custodiale e, di riflesso, le eccezioni sollevate con riguardo al vizio motivazionale della sentenza di appello. 2.2. Nemmeno possono essere accolte le deduzioni presentate nei motivi nuovi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] là dove, nel lamentare che l'eccezione sulla mancanza di evidenza della prova, presupposto per il giudizio immediato, ha trovato risposta soltanto in relazione alla turbativa d'asta, pur essendo stata sollevata in appello in relazione a tutti i delitti, evidenzia: in primo luogo, come la prova fosse così poco evidente che, nel riformare la pronuncia di primo grado, la Corte d'appello aveva derubricato l'ipotesi di utilizzazione in semplice rivelazione di segreto d'ufficio; in secondo luogo, che, in relazione a tale ultimo reato (art. 326, comma 1, cod. proc. pen.), non avrebbe potuto comunque essere presentata richiesta di giudizio immediato "cautelare", non potendo essere per esso disposta la misura cautelare. Ribadite le precisazioni delle poc'anzi citate Sez. U. Squicciarino sulla valenza meramente ordinatoria ed endoprocessuale dei termini previsti dagli artt. 353 e 354 cod. proc. pen., la sentenza non può dirsi viziata perché omette di formalmente riferire tali considerazioni a tutti i reati contestati (piuttosto che al solo art. 353 cod. pen.)., posto che le lacune motivazionali sono, in genere, deducibili in cassazione soltanto se idonee ad infirmare il ragionamento giudiziario. Ciò precisato, la Corte d'appello non è comunque rimasta silente sul punto. Essa ha replicato evidenziando come, a mente delle citate Sez. U. Squicciarino, la mancanza di evidenza della prova non rende nullo il giudizio immediato ed ha aggiunto che «in ogni caso la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di essere giudicato nelle forme del giudizio abbreviato condizionato all'espletamento di attività istruttoria avrebbe sanato le prospettate nullità del decreto di giudizio immediato». Con tale risposta il ricorrente non si confronta, sicché il motivo, oltre che infondato, appare, sotto tale profilo, inammissibile in quanto generico. 3. Prive di pregio sono inoltre le deduzioni relative al difetto di contestazione dell'ipotesi di corruzione giudiziaria: dal pubblico ministero ipotizzata nei termini di corruzione propria, dal giudice di primo grado qualificata come impropria e finalizzata alla turbativa d'asta, da quello di appello ritenuta (sempre impropria ma) destinata alla rivelazione di segreto d'ufficio. Prescindendo pure dalla questione se il giudice di primo grado fosse incorso in un mero errore materiale (come sostenuto dai giudici di appello e, per converso, revocato in dubbio dalle difese), resta il fatto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per aversi "fatto nuovo" e perché possano, dunque, dirsi lesi i fondamentali diritti di difesa dell'imputato, occorre che tale fatto sia "totalmente" diverso. In altri termini, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051. Analogamente, tra le altre, Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio, Rv. 265946; Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015, Bossi, Rv. 262802). Ebbene, nel caso di specie, non ci si trova al cospetto di fatti eterogenei bensì dello stesso fatto. L'accusa vedeva, infatti, sul pactum sceleris tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volto alla realizzazione di un profitto illecito da parte del primo mediante la compronnissione della funzione pubblica. La circostanza che tale patto avesse ad oggetto la realizzazione di uno specifico atto finale (corruzione propria) o, piuttosto, la "messa a disposizione" per il conseguimento del risultato pattuito (corruzione impropria) non incide sull'esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato. Analogamente, resta nel limbo dell'irrilevanza penale lo specifico reato attraverso cui tale risultato avrebbe dovuto essere conseguito: considerato che, nel caso in oggetto, l'uno e l'altro (turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio) sono intrecciati tra loro da un nesso di reciproca strumentalità. Il che induce a svolgere un'altra precisazione. 4. Salvo diverso apprezzamento sulle prove ad opera dei giudici di merito cui la questione sarà devoluta, non si condivide l'eccezione difensiva sull'astratta non configurabilità della rivelazione del segreto d'ufficio (art. 326 cod. pen.). In particolare, le difese escludono che tale delitto sia ipotizzabile a causa della mancanza del suo oggetto materiale, posto che l'informazione rivelata da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], riguardante il generico interessamento all'immobile di un'imprecisata "persona di Corigliano", si è rivelata falsa nel corso del giudizio, sicché - si osserva in definitiva - la notizia non è nemmeno più tale. Il rilievo, in sé ineccepibile, trascura però di confrontarsi - ed appare in tal senso inammissibile - con la replica del giudice d'appello, là dove precisa che come [OSCURATO:PERSONA], oltre a rivelare la notizia appena indicata, avesse assunto l'impegno, di seguito assolto, a fornire a [OSCURATO:PERSONA] informazioni relative all'andamento della procedura e quindi a "sconsigliare" o meno, in ragione dell'assenza o della presenza di altri offerenti, la partecipazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA] all'asta del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Infondata è, infine, l'eccezione relativa alla nullità della sentenza di appello, che si assume firmata da un giudice diverso dall'estensore. Prescindendo dall'orientamento secondo cui non costituisce causa di nullità della sentenza la mancata o errata indicazione dell'estensore o del relatore, considerato che il requisito della sottoscrizione della sentenza, ex art. 546 cod. proc. pen., non implica che la firma debba essere apposta in maniera tale da consentire l'individuazione del giudice o dei giudici da cui la decisione pronnana (Sez. 5, n. 36712 del 20/04/2012, Liuzzi, Rv. 253519), va precisato che, in realtà, nell'epigrafe della sentenza impugnata non è indicato l'estensore, bensì il (diverso) relatore, che ben può non essere il giudice che ha materialmente redatto il provvedimento. Né la paternità del documento è dubitabile, risultando apposta su ogni sua pagina una sigla che corrisponde ictu °cui/ alla firma apposta in calce alla sentenza. 6. Fondate appaiono, invece, le deduzioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni, realizzate peraltro mediante captatore informatico e, come tali, soggette ad una disciplina particolarmente restrittiva. Sul punto, è appena il caso di avvertire che, esaurendosi il materiale probatorio nel contenuto delle intercettazioni, la motivazione delle sentenze di merito deve essere vieppiù puntuale ed accurata. 7. Tanto premesso, secondo Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395, in tema di intercettazioni in generale, il divieto di cui all'art.270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate - salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. Su entrambi i profili le difese hanno reiterato motivi già dedotti in appello. Limitando per il momento l'analisi alla prima delle due condizioni imposte dalle Sezioni unite, i ricorrenti hanno eccepito la mancanza di connessione tra il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quello nell'ambito del quale le intercettazioni erano state disposte. Sul punto, la pronuncia di primo grado si limitava ad affermare che le vicende oggetto di incriminazione si inseriscono nell'ambito di una più ampia attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, all'esito della quale era contestata un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di delitti contro la pubblica amministrazione. Senz'altro precisare. La pronuncia d'appello addirittura tace in proposito, incorrendo dunque in un chiaro vizio di motivazione che rende necessario l'annullamento della sentenza con rinvio. 8. Ove il giudice del rinvio ravvisi motivatamente la sussistenza di una connessione, ex art. 12 cod. proc. pen., tra il procedimento in oggetto e quello in relazione al quale le intercettazioni sono state disposte, sarà chiamato a sciogliere i seguenti nodi.8.1. Richiamando la seconda condizione imposta dalla citata Sez. U. Cavallo all'utilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento, le difese hanno eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in origine per il più grave delitto di utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326, comma 3, cod. pen.), successivamente "derubricato" in rivelazione (art. 326, comma 1, cod. pen.), la quale non rientra nei limiti edittali di cui all'art. 266 cod. proc. pen. . Il giudice di appello ha superato l'obiezione osservando che le conversazioni in oggetto sono state acquisite al materiale probatorio quali "corpo del reato". In effetti, Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris, Rv. 259776, subordina la possibilità che la conversazione o comunicazione intercettata costituisca corpo del reato unitamente al supporto che la contiene, e dunque ne subordina l'utilizzabilità alla condizione che essa stessa «integri ed esaurisca la fattispecie criminosa». La sentenza precisa, subito dopo, che, al contrario, non può essere considerata corpo del reato «una comunicazione o conversazione che si riferisca a una condotta criminosa o che ne integri un frammento, venendo portata a compimento la commissione del reato mediante ulteriori condotte rispetto alle quali l'elemento comunicativo assuma carattere meramente descrittivo» ed esemplifica, facendo riferimento, tra gli altri reati, proprio alla rivelazione di segreto d'ufficio, a proposito della quale richiama un precedente in cui il delitto si era consumato nel corso di una telefonata (Sez. 6, n. 14345 del 2001, Cugnetto, Rv. 218784), per concludere che l'intercettazione non può costituire corpo di reato allorché la conversazione rappresenti solo un frammento della condotta criminosa. Nel caso di specie, le due conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] "esauriscono", effettivamente, la condotta criminosa dell'art. 326, comma 1, cod. proc. pen.; esse, infatti, non sono meramente evocative o rappresentative di fatti-reato autonomamente esistenti. Né conta - come sembra assumere il ricorrente - che i contatti siano stati più di uno. I dialoghi risultano aver avuto lo stesso oggetto (informazioni relative alla procedura di asta) e, dunque, può logicamente sostenersi che formino un'unica conversazione, come dimostrato dal fatto - dirimente - che integrano la condotta criminosa, piuttosto che (limitarsi a) dimostrare l'esistenza di distinto reato. Sotto questo profilo, tali conversazioni appaiono, dunque, legittimamente acquisite come corpo di quel reato, come osservato dal giudice dell'appello. Osserva, tuttavia, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] che le conversazioni in oggetto (in data 8/11/2018 e in data 16/2/2019) e i relativi supporti non sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 431, lett. h), cod. proc. pen., bensì, piuttosto, come atti e verbali di intercettazione. Il giudice del rinvio dovrà, dunque, appurare la fondatezza di tale deduzione, traendone le necessarie conseguenze sul piano giuridico.8.2. In secondo luogo, il giudice del rinvio è chiamato a verificare la fondatezza del motivo relativo alla dedotta mancata motivazione dei decreti che hanno disposto l'intercettazione, ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. e che, secondo i ricorrenti, si limitano ad una generica ed insufficiente indicazione sulla sussistenza di "motivi di urgenza". Sul punto, dovrà, in particolare, omologarsi ai principi sanciti da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216665, secondo cui la mancanza di motivazione dei decreti che autorizzano o prorogano le operazioni di intercettazioni telefoniche o tra presenti, di quelli che convalidano i decreti emessi in caso d'urgenza dal pubblico ministero, nonché di questi ultimi, comporta l'inutilizzabilità dei risultati delle operazioni captative, precisando anche che si ha mancanza della motivazione non solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ma anche quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare; mentre si ha difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale. 8.3. In terzo luogo, va premesso che, sebbene il giudice dell'appello affermi che le intercettazioni mediante captatore informatico non sono state utilizzate per provare la responsabilità degli imputati, i relativi RIT sono richiamati nella sentenza, di cui puntellano alcuni snodi motivazionali. Pertanto, là dove emerga che tutte oppure alcune intercettazioni siano state disposte con captatore informatico, il giudice del rinvio dovrà considerare che: - il captatore informatico (cd. trojan horse) è utilizzabile per le indagini relative ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (quale, tuttavia, non è la turbativa d'asta) a partire dal 26 gennaio 2018, data di entrata in vigore del decreto 216/2017; - in relazione alle intercettazioni disposte nel 2018 nei luoghi di privata dimora, ai fini della loro utilizzabilità per la prova dei delitti contro la pubblica amministrazione, occorre il fondato motivo di ritenere che in tali luoghi si stesse svolgendo l'attività criminosa. Tale tesi trova riscontro in Sez. 1, n. 50972 del 25/06/2019, Chianchiano, Rv. 277862, a mente della quale, nei procedimenti relativi a reati diversi da quelli di criminalità organizzata, per i quali non sussista fondato motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen. si stia svolgendo attività criminosa, sono inutilizzabili i risultati di intercettazioni di comunicazioni tra presenti disposte - prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 266 cod. proc. pen. dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 - mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico, pur quando il provvedimento autorizzativo preveda che l'esecuzione delle operazioni possa avvenire solo in luoghi diversi da quelli di privata dimora. La tesi ha trovato avallo, inoltre, in Sez. U. civ. n. 741 del 15/01/2020, Rv. 656792 la cui massima così recita: «nel procedimento disciplinare riguardante, i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in conformità della disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con nnodif., dalla I. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla I. n. 356 del 1992) e dall'art. 1, comma 3, della I. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 c.p., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 10 gennaio 2020) è efficace dal decimoquinto giorno dalla pubblicazione della legge sulla [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 16 gennaio 2019»; - viceversa, contrariamente all'opinione espressa dal ricorrente (che trova riscontro in una dottrina non maggioritaria), per le medesime intercettazioni non valgono le previsioni dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen, il quale non riguarda i procedimenti penali iscritti prima del 31 agosto 2020, avendo il d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, disposto che «le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti penali iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge». Pertanto, in conclusione sul punto, nel caso in oggetto non occorrerebbe una motivazione rafforzata circa le ragioni di urgenza e il pubblico ministero non sarebbe gravato dell'onere di indicare i luoghi e il tempo in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono. 8.4. Infine, il giudice del rinvio dovrà verificare che siano state rispettate le condizioni di cui all'art. 268 cod. proc. pen., con riferimento alla disposta remotizzazione dell'ascolto dei dati, che le difese ritengono tuttavia attuata anche per la relativa disamina, in spregio al decreto di autorizzazione delle intercettazioni. 9. Per le indicate ragioni e sui punti specificati, va disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Dovendo i giudice del rinvio decidere dell'utilizzabilità delle prove acquisite, restano conseguentemente assorbiti i restanti motivi attinenti alla valutazione di responsabilità degli imputati, come quelli relativi alla valutazione di attendibilità dei testimoni Palermo e Gatta, alla parzi
Sentenza Cassazione n. 04139/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris