CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 05163/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20380/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N. 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Alesio ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 776/2023 depositata il 05/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2025 dal la ConsiglieraAntonella Pellecchia. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. cedeva ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i crediti maturati nei confronti dell’Azienda ULSS n. 2 [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, trasferiva i medesimi crediti ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999. [OSCURATO:PERSONA] richiedeva e otteneva dal Tribunale di Treviso il decreto ingiuntivo n. 787/2021 per il pagamento della somma di euro 40.475,57, oltre interessi, nei confronti dell’AULSS n. 2, quale debitrice ceduta. L’Azienda sanitaria proponeva opposizione deducendo, da un lato, il tempestivo rifiuto delle cessioni ex art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e, dall’altro, il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999. Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestava l’opposizione, sostenendo che la disciplina della cartolarizzazione, quale normativa speciale, esclude l’operatività delle formalità previste per le cessioni di crediti verso la pubblica amministrazione e preclude, altresì, la possibilità per l’ente pubblico debitore di rifiutare la cessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2018/2021, accoglieva l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. Riteneva provato il pagamento, da parte dell’AULSS, dei debiti verso lo [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e reputava legittimi i rifiuti delle cessioni opposti dall’Azienda sanitaria, in quanto riconducibili alla disciplina speciale di cui all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, prevalente – secondo il primo giudice – sulla normativa in tema di cartolarizzazione. Osservava inoltre che tali rifiuti, qualificabili come atti amministrativi, non erano stati tempestivamente impugnati innanzi al giudice amministrativo, ingenerando così il legittimo affidamento dell’ente sulla persistenza dell’efficacia degli stessi, ai sensi dell’art. 1189 c.c. 2. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 776/2023 del 5 aprile 2023, accoglieva il gravame. Premesso che la cessione si inseriva pacificamente in un’operazione di cartolarizzazione, la Corte riteneva che la L. n. 130/1999 costituisse normativa speciale non solo rispetto al codice civile, ma anche rispetto al Codice dei contratti pubblici, il quale disciplina le cessioni di crediti della P.A. fuori dall’ambito delle operazioni di cartolarizzazione. Concludeva pertanto che il rifiuto opposto dall’AULSS fosse illegittimo e comunque inefficace, stante il corretto adempimento da parte dell’appellante degli obblighi informativi imposti dall’art. 4, comma 4-bis, L. n. 130/1999. Dal carattere inefficace del rifiuto derivava, secondo la Corte, che alla cessionaria non incombeva alcun onere di impugnare l’atto innanzi al giudice amministrativo. In riforma della decisione di primo grado, la Corte veneziana condannava l’Azienda sanitaria al pagamento della somma ingiunta e delle spese di lite di entrambi i gradi. Nelle more del giudizio di appello, [OSCURATO:PERSONA] comunicava all’AULSS la cessione dei crediti a favore della società [OSCURATO:PERSONA] a r.l., cessione parimenti rifiutata dall’ente ai sensi dell’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016; la Corte riteneva tuttavia irrilevante tale sopravvenienza ai sensi dell’art. 111 c.p.c., reputando intatte la legittimazione e la necessaria partecipazione delle parti originarie. 3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito l’AULSS n. 2 [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.1.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999, la ricorrente censura l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui le cessioni operate nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione resterebbero escluse dall’ambito applicativo del citato art. 106, comma 13. Secondo l’Azienda sanitaria, tale conclusione sarebbe erronea, poiché la disposizione del Codice dei contratti pubblici –introdotta successivamente alla novella del 2014 che ha modificato l’art. 4 della L. n. 130/1999 –non contempla alcuna deroga per le cessioni effettuate ai sensi della legge sulla cartolarizzazione, né esclude che l’amministrazione aggiudicatrice possa esercitare il potere di rifiuto anche rispetto a tali trasferimenti. La ricorrente evidenzia che i successivi interventi normativi in materia di contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016 e, da ultimo, d.lgs. n. 36/2023) non hanno inteso sopprimere il potere della pubblica amministrazione di rifiutare la cessione del credito, potere riconosciuto in via generale dal Codice dei contratti pubblici. La mancanza di una previsione espressa in tal senso sarebbe indice, secondo la ricorrente, della volontà legislativa di non introdurre un’eccezione alla disciplina generale, con la conseguenza che anche le cessioni effettuate ai sensi della L. n. 130/1999 rimarrebbero soggette al regime di opponibilità e al potere di rifiuto previsto dall’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016. 4.2.Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello ha affermato l’illegittimità e l’inefficacia del rifiuto opposto dall’Azienda alla cessione dei crediti, nonché l’insussistenza dell’obbligo, in capo alla cessionaria, di impugnare tali rifiuti innanzi al giudice amministrativo. Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che, qualora i rifiuti alle cessioni fossero stati realmente illegittimi, essi avrebbero conservato comunque la loro efficacia sino al loro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivare il rimedio dell’impugnazione amministrativa per rimuovere l’atto lesivo. L’assenza di tale impugnazione, unitamente alla natura provvedimentale dei rifiuti, costituirebbe un fatto decisivo, trascurato dalla Corte d’Appello, tale da incidere sulla stessa titolarità del credito azionato in via monitoria. 5. Osserva il Collegio che le questioni di diritto sollevate dalla ricorrente attraverso la proposizione dei motivi di doglianza appaiono dotate di particolare rilevanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sicché appare opportuno disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo affinché sia fissata la discussione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso i