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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25700/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2018 del TRIBUNALE di LOCRI(dato avviso alle pa—r—tip udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 6456/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 81 cpv, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso o A nn nn Rilevato che il difensore ha presentato un atto di appello qualificato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile perché recante la condanna alla sola pena dell'ammenda; Rilevato che il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti per cui il ricorso è stato presentato in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen. che stabilisce che il ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto a pena d'inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2018 del TRIBUNALE di LOCRI(dato avviso alle pa—r—tip udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 6456/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 81 cpv, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso o A nn nn Rilevato che il difensore ha presentato un atto di appello qualificato dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] come ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile perché recante la condanna alla sola pena dell'ammenda; Rilevato che il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti per cui il ricorso è stato presentato in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen. che stabilisce che il ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto a pena d'inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25700/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris