CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023
Cassazione n. 26342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 27628-2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e, in virtù di procura speciale successivamente depositata, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 213 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a , per procura conferita a margine del controricorso, dagli avvocatiMATTIA PERSIANI e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, VIA A [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio deidifensori – controricorrente – R.G.N.27628/2017 Cron. Rep. C.C. 25/05/2023 giurisdizione Pensione di anzianità a carico della Cassa dei ragionieri e periti commerciali -2 - per la cassazione della sentenza n. 885 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 24 maggio 201 7 (R.G.N. 2149/2013). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Monza, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e ha chiesto, in via principale, di condannare la Cassa a corrispondere la pensione di anzianità in base alla normativa regolamentare antecedente alle delibere del Comitato dei Delegati del 22 giugno 2002 e del 7 giugno 2003 e, in via subordinata, di applicare il principio del pro rata solo sulla quota retributiva della pensione. Il ricorrente ha rinunciato alla domanda svolta in via principale e il Tribunale di Monza, con sentenza n. 496 del 2013, ha accolto la domanda formulata in via gradata. Il giudice di primo grado ha accertato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione di anzianità, a decorreredal primo gennaio 2011, sulla base dell’importo lordo di Euro 74.705,05, e, per l’effetto, ha condannato la Cassa a corrispondere le differenze sulle rate già maturate. 2.–Con sentenza n. 885 del 2017, depositata il 24 maggio 2017, la Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande del dottor Bassani. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha richiamato i principi enunciati da Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742, e 16 settembre 2015, n. 18136. Per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007, gli enti previdenziali privatizzati, nelle delibere preordinate alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo -3 - termine, sono vincolati ad aver presente il principio del pro ratae non più a rispettarlo in termini assoluti. L’art. 1, comma 488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nell’interpretare la disciplina previgente, recata dall’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha fatto salvi gli atti e le deliberazioni già adottati dalle Casse e approvati dai Ministeri vigilanti, con riferimento ai trattamenti pensionistici maturati dopo il primo gennaio 2007. Né tale disciplina suscita dubbi di legittimità costituzionale. 2.2.–Il discrimine temporale del primo gennaio 2007 attiene alla «data di maturazione del dirittoalla pensione», che, nel caso di specie, s’identifica nel momento d ella presentazione della domanda (27 dicembre 2010). È ininfluente la circostanza che i requisiti costitutivi siano sorti anteriormente, nel dicembre 2006, in quanto riveste rilievo decisivol’espressa richiesta di pensione di anzianità. 3.–Il dottor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano, con ricorso notificato il 21 novembre 2017e illustrato da memoria. 4.– Resiste con controricorso, notificato il 2 7 dicembre 2017 e parimenti illustrato da memoria, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali. 5.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] -4 - 1.– Il ricorso del dottor [OSCURATO:PERSONA] procede per cinque motivi, che contestano, sotto svariati profili, la valenza interpretativa dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 e l’applicazione dei criteri di calcolo introdotti dalle delibere del Comitato dei delegati del 22 giugno 2002 e del 7 giugno 2003 e dalRegolamento di Esecuzione del primo gennaio 2004. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della leggen. 147 del 2013. Avrebbe errato la Corte territoriale nel configurare come norma d’interpretazione autentica l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, che non risolverebbe una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo e non attribuirebbe alla clausola di salvezza, contenuta nell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, una delle sue plausibili varianti di senso. La previsione richiamata avrebbe portata innovativa, in quanto assegnerebbe alla disposizione anteriore un significato inedito e introdurrebbe un nuovo parametro di legittimità, da verificare in sede giudiziale caso per caso: gli atti regolamentari delle Casse privatizzate, antecedenti al 2007, sono legittimi a condizione che siano concretamente finalizzati alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine. Una diversa interpretazione lederebbe l’affidamento riposto dagl’interessati in una liquidazione rispettosa del “maturato previdenziale”e del principio del pro rata e si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezzae con il diritto al rispetto dei propri beni. Sorgerebbero, pertanto, dubbi di legittimità costituzionale, non manifestamente infondati, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 14 della -5 - Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all’art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1 alla CEDU. Il ricorrente prospetta, inoltre, la violazione degli artt. 24, 101, 102, 104 e 113 Cost., sul presupposto che la disposizione in esame interferisca con i giudizi in corso e pregiudichi il diritto di difesa delle parti e le prerogative del potere giudiziario, sottraendo un’intera categoria di atti, dai contorni indeterminati, al sindacato giurisdizionale. Sarebbe conculcato anche il diritto a un equo processo, tutelato dall’art. 6 CEDU. La previsione richiamata non sarebbe sorretta da motivi imperativi d’interesse generale e, dietro lo schermo dell’interpretazione autentica, produrrebbe un effetto d’indiscriminata sanatoria delle delibere delle Casse privatizzate, in antitesi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte. Sarebbero compromessi, infine, i diritti garantiti dall’art. 38, secondo comma, Cost., in quanto la contribuzione versata dal professionista sarebbe infruttuosa ai fini del riconoscimento delle prestazioni previdenziali. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 e dell’art. 2697 cod. civ. Sarebbe erronea la sentenza impugnata anche nel considerare pacifica la finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, senza svolgere le indispensabili verifiche sul punto. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, così come modificato dall’art. 1, comma 763,prima parte, della legge n. 296 del 2006. Il ragionamento della Corte territoriale sarebbe viziato, inoltre, perché il principio del pro rata, quale metodo aritmetico di calcolo della pensione, potrebbe essere soltanto applicato o disapplicato. Il “tener -6 - presente”, evocato dalle sezioni unite di questa Corte , non potrebbe che sottendere una sua integrale applicazione e sarebbe incompatibile con l’applicazione attenuata,adombrata dalla sentenza d’appello. Nel caso di specie, la Cassa non avrebbe dimostrato d’aver tenuto presente il principio del pro rata e non avrebbe offerto alcun ragguaglio sulle ragioni che l’hanno indotta a sopprimere del tutto tale principio. 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione e della falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013. La sentenza impugnata incorrerebbe in un’ulteriore violazione di legge, per avere riconosciuto l’attenuazione del principio del pro rata, circoscritta, invece,alle sole delibere successive al gennaio 2007. Nel caso di specie, la contestata liquidazione della pensione si fonderebbe sulle diversedelibere del 22 giugno 2002 e del 7 giugno 2003. 1.5.–Con la quinta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura, infine, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006, dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerareche, nel caso di specie, il diritto sarebbe maturato il 7 dicembre 2006, prima del discrimine temporale del gennaio 2007, individuato dalle pronunce delle sezioni unite. Invero, già alla data del 7 dicembre 2006, il professionista avrebbe vantato i requisiti anagrafici (cinquantotto anni di età) e contributivi (trentasette anni d’iscrizione e contribuzione), prescritti dall’art. 53 del Regolamento del 2004 per fruire della pensione di anzianità. Non rileverebbe la presentazione della domanda di liquidazione, ma soltanto la sussistenza dei requisiti, anagrafici e/o contributivi. Una -7 - diversa ricostruzione del quadro normativo confliggerebbe con il principio d’irriducibilità del trattamento previdenziale già maturato e con gli artt. 2, 3 e 38 Cost. 2.–I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tendono tutti, pur se da punti di vista disparati, a contestare funditus l’orientamento propugnato da Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742, e 16 settembre 2015, n. 18136. Tali motivi devono essere disattesi, alla luce dei seguenti rilievi. 2.1.– Questa Corte ha affermato che, i n materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati, come la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 sono assoggettati a un parametro di riferimento che è costituito dal regime originario dell’art. 3, comma 12, dellalegge n. 335 del 1995 . Pertanto, s’impone l’applicazione rigorosa del principio del pro rata e nonoperano le modifiche in peius introdotte , a danno degli assicurati, da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata,per effetto della riformulazione disposta dall ’ art. 1, comma 763, della leggen. 296 del 2006, come interpretata dall’art. 1, comma 488, della leggen. 147 del 2013. 2.2.–Diverso è il discorso che si attaglia ai trattamenti pensionistici maturati dal primogennaio 2007 in poi. In questa fattispecie,trova applicazione l’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995,nella formulazione innovata dall ’art. 1, comma 763,primo periodo, della legge n. 296 del 2006. In base a tale disposizione,gli enti previdenziali emettono delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente –e non più rispettando in modo assoluto – il principio del pro rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. -8 - L’art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006 fa salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse privatizzate e approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006. L’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 dispone che tale previsione si debba interpretare nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale s’intendono legittimi ed efficaci, a condizione che siano finalizzati ad assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine. L’ambito applicativo della norma d’interpretazione autentica concerne, principalmente, i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007. 2.3.–Questa Corte ha chiarito che l’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013, nel dettare l’interpretazione dell’art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge n. 296 del 2006, ha un contenuto chiarificatore del dettato legislativo e noncontravviene ai canoni che giustificano l’intervento interpretativo del legislatore, così come sono stati enucleati dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali. 2.4.–Quanto al discrimine temporale del gennaio 2007, si deve avere riguardo alla maturazione del diritto, che vede nella domanda di prestazione un elemento imprescindibile. Non possono essere condivise, pertanto, le argomentazioni svolte dalla parte ricorrente a sostegno del quinto mezzo. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, «la maturazione del diritto a pensione avviene […] al momento in cui non solo siano maturati (ovvero abbiano trovato attuazione) i presupposti giuridici e contributivi, ma sia stata anche presentata la domanda di pensionamento dell’avente diritto, costituente il presupposto base perché le favorevoli condizioni giuridiche e contributive assumano la veste di diritto alla prestazione» (Cass., sez. lav., 30 gennaio 2019, n. -9 - 2674, punto 9 dei “Motivi della decisione”, e 22 aprile 2016, n. 8179, punto 9 dei “Motivi della decisione”). A tali conclusioni questa Corte è giunta sulla base della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali). L’art. 1, comma 3, della legge citata, con previsione di carattere generale, dispone che tutte le pensioni siano corrisposte «su domanda degli aventi diritto». L’art. 1, comma 6, stabilisce che il diritto ai trattamenti di pensione maturi al verificarsi delle condizioni previste dalla legge. Tra tali condizioni la legge annovera la presentazione della domanda. Come rammenta la Cassa (pagina 65 del controricorso), l’art. 53 del Regolamento di Esecuzione del 2004, ratione temporisapplicabile, ha confermato la necessità di presentazione della domanda e ha stabilito che la pensione di anzianità, quale è quella spettante al dottor Bassani, sia corrisposta a domanda agl’iscritti. È la domanda, dunque, il presupposto basilare perché le favorevoli co ndizioni giuridiche e contributive assumano la consistenza di un vero e proprio diritto alla prestazione. Nel caso di specie, non è controverso che il ricorrente abbia presentato la domanda il 27 dicembre 2010. Pertanto, alla luce dei principi di dirittorichiamati, il professionista rientrapleno iure nella platea dei beneficiari d’un trattamento maturato a far data dal primo gennaio 2007 e contraddistinto dall’applicazione “affievolita” del principio del pro rata, secondo l’indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte(cfr., in tal senso, anche le precisazioni esposte dalla parte controricorrente alla pagina 3 della memoria illustrativa). 3.– A tale indirizzo , ribadito in più occasioni nelle pronunce successive(fra le molte, Cass., sez. lav., 17 febbraio 2022, n. 5251, oltre ai precedenti citati dalla parte controricorrente alle pagine 5 e 6 -10 - della memoria illustrativa) e fondato sull’interpretazione sistematica della complessa normativa di riferimento, occorre dare continuità, in quanto resiste al vaglio critico che il ricorso e la memoria illustrativa di parte ricorrente sollecitano. 3.1.–Nel confermare l’orientamento espresso da Cass., sez. lav., 13 novembre 2014, n. 24221, le sezioni unite di questa Corte puntualizzano che, a far tempo dal 1° gennaio 2007, il rigoroso ossequio al pro ratacede il passo a una sua applicazione attenuata, in virtù dell’art. 1, comma 763, primo periodo, della legge n. 296 del 2006. La norma interpretativa racchiusa nell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 si raccorda a tale mutamento di parametro e perciò ha una circoscritta portata applicativa, riferibile ai trattamenti di pensione maturati dopo il gennaio 2007. La normativainterviene a dirimere una questione rimasta irrisolta: la sorte delle delibere adottate prima della legge n. 296 del 2006. Se tali deliberesono state ritenute illegittime con riferimento alle pensioni decorrenti da data anteriore al 2007, perché contrastanti con il principio del pro rata, inedite questioni interpretativesi sono profilate per quel che attiene allepensioni aventi decorrenza successiva. A tale riguardo, il legislatore sgombra il campo dagli equivoci e specifica che le deli bere sono legittime, poiché è necessario valutarle alla stregua del nuovo parametro, che mitiga il principio del pro rata. La sorte dellepregresse delibere, per le pensioni con decorrenza successiva al gennaio 2007, e il temperamento del principio del pro rata, con riferimento ai medesimi trattamenti, sono dunque aspetti inscindibili, che non possono essere disarticolati e valutati in modo irrelato, secondo la lettura perorata con il quarto motivo. La legge n. 147 del 2013ha la sua genesi ne ll’ambiguità intrinseca dell’espressione “avere presente”, che traspare dalle stesse difese svolte nel ricorso: nell’illustrazione del terzo motivo, la parte ricorrente -11 - sostiene chetale vocabolo comunque postuli un’applicazione integrale, in quanto il principio del pro ratanon tollera gradazioni intermedie. Il legislatore,a fronte di tali incertezze, ha fatto proprio, a partire dalla data d’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, il criterio disegnato dalla Cassa nelle sue precedenti delibere «per regolare il trattamento pensionistico di chi, essendo andato in quiescenza dopo (o meglio, non prima di) tale data, aveva una posizione previdenziale maturata nel precedente più favorevole criterio retributivo rispetto al nuovo meno favorevole criterio contributivo» (sentenza n. 24221 del 2014, cit., ripresa dalla sentenza n. 17742 del 2015, punto 14.2. dei “Motivi della decisione”). In queste delibere la legge interpretativa ha individuato il necessario referente per dare un contenuto concreto all’affievolimento del principio del pro rata. Delledeterminazioni assunte dalla Cassa e approvate dai Ministeri nella loro funzione di vigilanza sulla conformità alla legge e agli obiettivi di prudente gestione, questa Corte ha riscontratoin concreto la finalità di salvaguardare l’equilibrio finanziario di lungo termine. Tale finalitàè avvalorata anche dai circostanziati rilievi che la Cassa haarticolato nel controricorso (pagine 31, 32 e 33), al fine di ribadire e sviluppare le affermazioni già svoltenelle fasi di merito (cfr., in tal senso, pagine 44 e 45 del controricorso). Né, su tali profili, la parte ricorrente ha prospettato persuasivi elementi di segno contrario (pagine 6 e 7 della memoria illustrativa della parte controricorrente), idonei a corroborare le censure svolte con il secondo mezzo. La prescrizione della finalità di salvaguardia dell’equilibrio finanziario, peraltro, non rappresenta un quid novi , del tutto disancorato dalla normativa di riferimento, in quanto esplicita un elemento coessenziale a tutta la regolamentazione delle delibere delle Casse privatizzate. -12 - Così inquadrata, la disciplinaseleziona uno dei plausibili significati della precedente disposizione, originariamente connotata da un certo tasso di polisemia, e si lega alla disposizione originaria, assumendo tale significato sin dall’origine e dando luogo a una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2023). La disposizione assolve, pertanto, a una genuina funzione interpretativa, invano contraddetta dalle argomentazioni della parte ricorrente, e non sussiste quel ricorso fittizio all’interpretazione autentica, sintomatico dell’uso improprio della funzione legislativa e indice, seppure non dirimente, dell’irragionevolezza della legge (Corte costituzionale, sentenza n. 61 del 2022). 3.2.–Come ha osservato a più riprese questa Corte (da ultimo, Cass., sez. lav., 24 luglio 2023, n. 22015, in linea con Cass., sez. lav., 17 febbraio 2022, n. 5250), tale considerazione priva di consistenza i dubbi di compatibilità con la Carta fondamentaleriproposti dalla parte ricorrente con il primo mezzo, anche alla luce dei principi affermati dalla CEDU, rilevanti in virtùdell’art. 117, primo comma, Cost.3.2.1.–A tale riguardo, si deve rilevare , anzitutto , che non ogni mutamento di disciplina, in ragione del fattore temporale, di per sé contrasta con il principio di eguaglianza: il fluire del tempo ben può assurgere a idoneo criterio distintivo tra le diverse situazioni poste a raffronto (da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 92 del 2021, punto 7 del Considerato in diritto). Né infrange il principio di eguaglianza ogni disparità di trattamento, correlata a elementi accidentali e contingenti e a meri inconvenienti di fatto (fra le molte, Corte costituzionale, sentenza n. 219 del 2022), di per sé inidonei adeterminare un problema di legittimità costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 2019). -13 - 3.2.2.–Quanto all’adombrata violazione dell’affidamento, non si può legittimamente confidare nell’immutabilità dei rapporti di durata, fra i quali si annovera il rapporto previdenziale. Tali rapporti non sono impermeabili alle sopravvenienze e alla necessità di tener conto del limite delle risorse disponibili e, in tale ambito, al legislatore è demandato un ampio apprezzamento discrezionale (Corte costituzionale, sentenza n. 234 del 2020, punto 17.3.1. del Considerato in diritto, e sentenza n. 1 del 2011, punto 7 del Considerato in diritto). Peraltro, il legislatore, in sede d’interpretazione autentica,ben può, senzaper questo vanificare l’af fidamento dei consociati, modificare in senso sfavorevole la disciplina dei trattamenti previdenziali, in vista del raggiungimento di finalità di armonizzazione e razionalizzazione e del complessivo riequilibrio delle risorse (Corte costituzionale, sentenza n. 74 del 2008). L’intervento chiarificatore della legge n. 147 del 2013è improntato a tali finalità es’iscrive nell’evoluzione del sistema previdenziale delle Casse privatizzate, contrassegnata dall’imperiosa esigenza di salvaguardare l’equilibrio finanziario. Tale evoluzione s’interseca con l’avvicendarsi delle innovazioni del sistema previdenziale generale e ha reso così indifferibile il raccordo tra i diversi regimi, al fine di evitare incongruenze e disarmonie, con peculiare riferimento alla modulazione del meccanismo del pro rata. 3.2.3.–Né le argomentazioni del ricorrente suffragano una lesione del nucleo intangibile dei diritti tutelati dall’art. 38 Cost. e una violazione del canone di adeguatezza e di proporzionalità delle prestazioni previdenziali. Nel sindacato della conformità airi chiamati precetti costituzionali, è ineludibileuna valutazione globale e ad ampio spettro , che ponderi la complessiva disciplina apprestata dal legislatore, senza arrestarsi alle singole componenti e agli aspetti di dettaglio (Corte costituzionale, -14 - sentenza n. 259 del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto, sul contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost.). Il principio del pro rata, nella sua assolutezza, non è l’unica modalità di attuazione dei principi presidiati dall’art. 38 Cost. eben può essere modulato dal legislatore in un ragionevole contemperamento con altri interessi costituzionalmente rilevanti. Inoltre, nel caso di specie, il principio del pro rata non è stato rimosso e non è stato svilito nella sua funzione di garanzia, ma soltanto mitigato, in un orizzonte di necessario bilanciamento con le esigenze di sostenibilità del sistema globalmente inteso, egualmente meritevoli di tutela. Né si può pretermettere a tale riguardo la prospettiva dell’equità intergenerazionale (pagine 42 e 43 del controricorso), altre volte valorizzata nel sindacato di costituzionalità di discipline previdenziali restrittive (Corte costituzionale, sentenza n. 250 del 2017). Per le medesime ragioni, non è dato scorgere la paventata violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, che postula pur sempre una valutazione di ragionevolezza e di proporzionalità delle innovazioni volte a introdurre un trattamento deteriore. Come ha rimarcato la Corte costituzionale, « Per giurisprudenza costante della Corte europea dei diritti dell’uomo, viola il diritto di proprietà tutelato dall’art. 1 del Prot. addiz. alla CEDU la soppressione integrale di una pensione, ma non una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra l’interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA], 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia)» (sentenza n. 234 del 2020, cit., punto 17.1. del Considerato in diritto). -15 - 3.2.4.– Si deve escludere, inf ine, una finalità di condizionare i giudizi pendenti e di alterare la dialettica interpretativa, consustanziale al giusto processo regolato dalla legge (Corte costituzionale, sentenza n. 174 del 2019). Non è senza significato, a tale riguardo, che questa Corte, nella sua più alta funzione di garante dell’esatta osservanza e dell’uniforme interpretazione della legge, abbia ritenuto plausibile la variante di senso enucleata dal legislatore , in quanto coerente con il temperamento del principio del pro rata. La normativa oggetto delle eccezioni d’illegittimità costituzionale del ricorrente non sconfessa la giurisprudenza di questa Corte, che ha escluso, per le delibere concernenti le prestazioni con decorrenza anteriore al gennaio 2007, l’effetto d’una sanatoria indiscriminata e d’un avallo indifferenziato della lesione del principio del pro rata. L’intervento è settoriale e tocca la disciplina delle prestazioni con decorrenza successiva al gennaio 2007, senza ingerirsi in un dibattito giurisprudenziale non ancora approdato a esiti stabili e senza esautorare questa Corte della sua funzione nomofilattica, che ha avuto modo di esplicarsi appieno con i chiarimenti resi dalle sezioni unite e con la disamina approfondita degli argomenti nel frattempo elaborati. Il legislatore, invero, ha dettato una norma generale e astratta, connessa con il nuovo assetto delle prestazioni previdenziali e delle loro modalità di calcolo, enon ha introdotto uno ius singulare , privo d’ogni appiglio semantico con la disposizione oggetto d’interpretazione, al solo scopo di sovvertire un orientamento consolidato dei giudici di legittimità edi precostituire l’esito di un delimitato contenzioso (Corte costituzionale, sentenza n. 12 del 2018). In taliipotesi, la Corte costituzionale ha stigmatizzato un’incidenza negativa sulle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria (sentenza n. 209 del 2010, punto 7 del Considerato in diritto) e il -16 - conseguente vulnusai parametri costituzionali e convenzionali evocati dal ricorrente. 4.– Ne consegue che il ricorso , nel suo complesso , dev’essere rigettato. 5.–Le spese del presente giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della peculiare complessi tà delle questioni dibattute, che ha imposto di ribadire e di puntualizzare le enunciazioni di principio delle sentenze n. 17742 e n. 18136 del 2015, anche alla lucedegli ulteriori rilievi illustrati nel ricorso e nella memoria e dei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale. 6.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovu