CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 25917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9566/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]Traversi; rappresentata e difesa dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA]( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso;nonché dagli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di ulteriori difensori del 12 aprile 2023; -ricorrente- nei confronti di Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore ; domiciliato ex lege in Roma , Via dei Portoghesi n. 12 , presso gli Uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- per la cassazione dellasentenza n. 1347/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO, depositata il 31luglio 2019; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 maggio 2023 dalConsigliere relatore, P aolo Spaziani. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino, in riforma della s entenza emessa dal Tribunale della stessa città, disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia, ha tuttavia rigettato la domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero medesimo, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivati alla sua autovettura ([OSCURATO:PERSONA] 911) per le infiltrazioni d’acqua che ne avevano compromesso la funzionalità verificatesi nel periodo tra il 2005 e il 2011, allorché il mezzo era rimasto in custodia giudiziaria presso l’autofficina del Cazzoli in base ad un provvedimento di sequestro penale emesso dal Tribunale di Torino. 2. La Corte di m e rito, pur non ponendo in discussione l’accertamento in fatto compiuto dal primo giudice (il quale, attraverso una CTU, aveva accertato che effettivamente l’autovettura in sequestro aveva riportato danni da infiltrazioni d’acqua, liquidabili nell’importo di Euro 6.235,90, durante il periodo in cui era stata custodita presso l’autofficina del Cazzoli), ha tuttavia escluso che essi pregiudizi fossero imputabili ad «una condotta antigiuridica tenuta dal custode del bene in questione nel corso del sessennio in cui lo ebbe in deposito e sostanziatasi in una non diligente (id est non conformealla ratio delle disposizioni normative di settore) e scriteriata conservazione (cioè sistemazione divergente dagli usuali scrupoli) dell’autovettura della Traversi». A tale conclusione la Corte territoriale è pervenuta sul rilievo che dallenorme giuridiche deputate alla disciplina della custodia giudiziale dei veicolia motore (in particolare, l’art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002 e il D.M.n. 265 del 2006) era desumibile la regola generale secondo la quale la custodia in luogo aperto, purché recinto, costituirebbe il “naturale” contenuto della prestazione dovuta dal custode giu diziario dei veicoli sequestrati, salvo che si tratti di veicoli a motore di particolarepregio e valore o di veicoli la cui configurazione esterna – come nel caso dei motocicli o delleautomobili prive di copertura – non ne permettauna adeguata protezione dall e precipitazioni atmosferiche . Pertanto, poiché,nel caso di specie,non ricorrevano tal i eccezionali ipotesi (l’autovettura in custodia, immatricolata nel 1996, non priva di copertura esterna, oltre che deprezzata e di contenuto valore per vetustà decennale, re cava altresì preesistenti danni da graffi e striature, nonché da incrinatura di uno de i fari posteriori ), il custode aveva esattamente adempiuto al la sua obbligazione coll ocandola e mantenendola in luogo aperto, senza che potesse essere chiamato a risponderedei danni eventualmente consegu iti a tale collocazione. 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi. Non svolgono difese gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] che restano intimati.Risponde invece con controricorso – proponendo altresì ricorso incidentale condizionato,sorretto da un unico motivo –il Ministero della Giustizia. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall’art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale, «con particolare riferimento al sesto e settimo motivo», e il rigetto di quello incidentale condizionato. Sia la parte ricorrente che il Ministerocontroricorrente e ricorrente incidentale hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], viene denunciato omesso esame di fatto decisivoe controverso, ai sensi dell’art. 360n. 5 c od. proc. civ.. Secondo la ricorrente, l a sentenza impugnata non avrebbe considerato il fatto storico, da lei dedotto nei propri atti difensivi , nonchéoggetto di discussione tra le parti ed avente rilevanza decisiva , che il veicolo era stato tenuto in custodia per sei anni all’aperto con i vetri dei finestrini abbassati. 1.2.Con il secondo motivo , viene denunciata la violazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ., nonché dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;La ricorrente sostiene che il fatto storico che per l’intera durata del sequestro il custode aveva tenuto la vettura con i finestrini aperti, oltre che come fatto risultante dagli atti assertivi di parte attrice, sarebbe emerso anche come fatto provato risultante dall’istruttoria; pertanto, non dandone atto,la Corte di appello avrebbe violato sia gli art t .115 e 116 cod. proc. civ., sia l’obbligo di motivazione costituzionalmente rilevante. 1.3. Con il terzo motivo del ricorso principale,viene denunciata la violazione dell’art.116 cod. proc. civ., in correlazione con l’art. 2700 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata è censurata per avere fondato la decisione su fatti contrari a quelli risultanti dal verbale di ricognizione redatto il 19 dicembre 2005 da gli Uffi ciali di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Torino della [OSCURATO:PERSONA], nel quale si era datoatto che il veicolo, al momento della consegna al custode in seguito al sequestro, era funzionante e in buone cond i zioni generali, aveva percorso solo 60.000 km circa, recava irrilevanti danni da graffi e striature, nonché da incrinatura di un faro posteriore, ed era dotat o di ruotino di scorta edi kit di pronto soccorso; pertanto , contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello,non era affatto deprezzato e di contenuto valorecommerciale. 1.4. Con il quarto motivo viene denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art.115, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.. Secondo la ricorrente principale, la sentenza impugnata sarebbe ulteriormente viziata per violazione del principio di non contestazione, dal momento che non era stata contestata dai convenuti la circostanza – da lei debitamente allegata già con l’atto di citazione originario e ribadita con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.2, cod. proc. civ.– che la vettura, al momento della consegna al custode, era funzionante e in buono stato manutentivo. 1.5. Con il quinto motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 59 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e del D.M. 2 settembre 2006 n.265, ai sensi dell’art. 360 n.3 cod. proc. civ.. La decisioneimpugnata è censurata per avere indebitamente tratto dalle disposizioniappena sopra citate – deputate a dettare , non già la disciplina degli obblighi gravanti sul custode giudiziario, ma unicamente quella relativa alla determinazione dell’indennità di custodia dei beni sequestrati –la regola secondo la quale la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione del custode di tali beni “ si sostanzierebbe” e “si esaurirebbe” nella “ custodia in luogo aperto e recinto”; e peravere conseguentemente ritenuto che, nel praticare tale modalità di custodia nel caso concreto, il custode giudiziarionon avesse tenuto alcuna “condotta antigiuridica”. 1.6. Con il sesto motivo, ValentinaTraversi denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., giacché dalla sopra illustrata, erronea interpretazione del combinato disposto dell’art.59 del d.P.R. n.115 del 2002 e del D.M. n. 265 del 2006, la Corte di appello torinese avrebbe tratto, in contrasto con i canoni esegetici prescritti dal citato art.12 delle preleggi, implicazioni non prevedute da tali norme. Secondo la ricorrente principale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il contenuto dell’obbligazione del custode giudiziario avrebbe dovuto essere ricostruito applicando analogicamente all’obbligazione custodiale derivante da sequestro penale,oltre alle regole di cui agli artt. 1176 e 2043 cod. civ., quelle di cui agli artt. 1177 e 1768 cod. civ. (dettate per l’obbligazione di custodire derivante da contratto di deposito o da altro rapporto giuridico civilistico), in base alle quali il custode avrebbe dovuto conservare il benesottoposto a sequestro – mantenendolo nello stato in cui si trovava al momento in cui lo aveva ricevuto epredisponendo tutti i mezzi necessari per impedirne la perdita, il perimento o il deterioramento– sino alla consegna all’avente diritto alla restituzione , usando nellacustodia la diligenza del buon padre di famiglia. Avuto riguardo a tali pre scrizioni , la Corte territoriale avrebbe dovuto quindi accertare, nella fattispecie, l’inesatto adempimento dell’obbligazione custodiale e, per conseguenza, la responsabilità del custode per i danni subìti , in seguito ad esso, dalla autovettura custodita,salva la prova liberatoria – peraltro, nel caso concreto non fornita dal debitore –che tale inadempimento fosse stato determinato da causa a lui non imputabile, ai sensi dell’art.1218 cod. civ.. 1.7. Con il settimo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione degli artt. 1176, 1177, 1218 e 2043 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. Laricorrente ribadisce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in plurimi errores in iudicando , ricostruendo il contenuto dell’obbligazione del custode giudiziario e formulando il giudizio di esattoadempimento di tale obbligazione nel caso concreto, unicamente sulla base delle norme di cui al T esto U nico in materia di spese di giustizia e al R egolamento recante le tabelle per la determinazione dell’indennità spettanteal custode di beni sequestrati, omettendo, per un verso, di considerare che egli è gravato dagli specifici obblighi contemplati dagli artt. 1177 e 1768 cod. civ. (nonché dal dovere generale di neminem laederedi cui all’art.2043 cod. civ.), e, per l’altro , di tenere conto delle conseguen ze dell’inesatto adempimento previste dall’art.1218 cod. civ..2.Vanno esaminati preliminarmente – nonché congiuntamente pe r ragioni di evidente connessione – i motivi dal quinto al settimo , che denunciano un vizio di violazione di legge. Essi sono fondati e dal loro accoglimento restano assorbiti i primi quattro motivi. 2.a. L ’art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002 (nel rinviare alla fonte regolamentare l’approvazione delle tabelle per la determ inazione dell’indennità di custodia) e il D.M. 2 settembre 2006, n. 265 (nel prevedere, in attuazione della norma primaria, le tariffe in base alle quali computare la predetta indennità) regolano esclusivamente il compensodel custode dei beni sottoposti a sequestr o , senza incidere sulla disciplina delle sue obbligazioni. Invece, l’ obbligazione del custode giudiziario, quale ausiliario del giudice che ha disposto il sequestro penale, trova la sua fonte nell’art.259 cod. proc. pen. , che prevede lo specifico obbligo di conservazione, funzionale a quello di presentazione della cosa a richiestadell’autorità giudiziaria e alla sua riconsegna all’avente diritto allacessazione del vincolo. 2.b.Da questa norma deriva una obbligazione positiva che, pur in assenzadi contratto, si distingue dall’obbligazione generica negativa di neminem laedere che regola la vita di relazione , la cui violazione espone a responsabilitàextracontrattuale ex art. 2043 c od. civ. ; viene in considerazione, invece, una obblig azione ave n te ad oggetto u na prestazione specifica , il cui inadempimento determina responsabilità contrattuale,ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. (Cass. 15 febbraio 2023, n. 4738). 2.c.La prestazione che forma oggetto di questa obbligazione , oltre ad avere il contenuto tipico dell’obbligazione di custodia predeterminato dalla legge ( il quale contempla l’obbligo di conservazione, funzionalea quello successivo della consegna: art.1177 cod. civ.), è altresì soggetta ai criteri legali di determinazione della prestazione, in particolarea quello della buona fede (art.1175 c od. civ. ) e a quello della diligenza ( art. 1176 cod. civ. ) , che ne conformano il contenuto, in funzione di adeguarla all’interesse creditorio cui essa deve corrispondere(art. 1174 cod. civ. ) ; interesse che va individuato in concreto, quale elemento che nell a disciplina generale dell’obbligazionesvolge la medesim a funzione s v olta dal la causa nella disciplina del contratto. 2.d.La rilevanza dell’interesse creditorio, quale interesse specifico che assume connotati diversi da caso a caso, pur nell’ambito di una medesima tipologia di obbligazioni o di obbligazioni che hanno ad oggetto la medesima tipologia di prestazioni, è aumentata con l’emersione del concetto di causa concreta, che esprime la sintesi degli interessi concretamente perseguiti attraverso l’operazione contrattuale, e cioè il suo scopo pratico, dando rilevanza all’interesse individuale delle parti (Cass. 8 maggio 2006, n. 10490; Cass., Sez. un., 17 febbraio 2017, n. 4224). Vi è, infatti, una relazione biunivoca tra la causa del contratto e l’interesse creditorio: quando l’obbligazione ha titolo in un rapporto contrattuale, da un lato la causa concreta del contratto consente di determinare l’interesse creditorio; dall’altro lato, l’interesse creditorio concorre ad integrare la predetta causa concreta del contratto e, quindi, a determinarne gli effetti natu rali (Cass. 28 maggio 2020, n. 9997). 2.e. Quando l’obbligazione non ha titolo in un contrat t o ma direttamente nella legge, manca ovviamente l’ elemento della causa, ma resta quello dell’interesse creditorio ; dal punto di vista della disciplina generale dell’obbligazione, infatti, poiché la prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio deve corrispondere all’interesse del creditore (art.1174 c od. civ. ), è a quest’ultimo che occorre guardare per determinarne l’esatto contenuto e per formulare il giudizio di esatto adempimento. 2.f.L’interesse creditorio, dunque, quale elemento costitutivo del rapporto obbligatorio, oltre che come condizione di esistenza dell’obbligazione, nonché come parametro di accertamento della gravità dell’inadempimento (art. 1455 cod. civ.), rileva sia quale criterio di determinazione della prestazione da eseguire sia quale criterio di valutazione della prestazione eseguita : per un verso, la prestazione si determina secondo la sforzo diligente normalmente adeguato a soddisfare l’interesse del creditore; per altro verso, la prestazione deve considerarsi liberatoria quando essa abbia comunque conseguito il soddisfacimento di tale interesse, pur non essendo esattamente conforme al previsto per la presenza di irrilevanti inesattezze qualitative o quantitative. 2.g. Nel caso di s pecie , avuto riguardo all’interesse creditorio dell’avente diritto al la riconsegna al momento della ce ssazione del vincolo penale imposto dal provvedimento di sequestro , l’obbligo del custode si specificava nel dovere di conservare la cosa, per quanto possibile nello stato in cui si trovava al momento del deposito, restituendola all’avente diritto con lamedesima pregressa funzionalità, salvo ilnormale logorio derivante dal tempo. Tale obbligazione non è stata adempiuta , in quanto il giudice del merito ha accertato che l’ autovettura sequestrata aveva subìto nel periodoin cui era rimasta in custodia danni da infiltrazioni d’acqua che ne avevano compromesso la pr ee sistente funzionalità e che erano quantificabili nella somma di Euro6.235,90.Come si è già evidenziato, questo accertamento , effettuato dal giudice di primo grado, non è stato messo in dubbio dal giudice di appelloche ha escluso la responsabilità del custode sulla base di un a erronea ricognizione in iure del contenuto della prestazione che formava oggettodella sua obbligazione. Peraltro, una volta chiarito, in diritto, che il custode era tenuto all’obbligo di ben custodire la cosa in vista della riconsegna , sarebbe spettatoal debitore dare la prova della causa non imputabile che aveva determinato l’impossibilità del suo esattoadempimento (art.1218 c od. civ.; Cass. 15 febbraio 2023, n. 4738, cit.). Devono dunque essereaccolti il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorsoprincipale proposto da [OSCURATO:PERSONA] . 3.Tale accoglimento , se da un lato comporta l’assorbimento dei primi quattro motivi del ricorso principale, dall’altro impone l’esamedel ricorso incidentale condizionato proposto dal Ministero della Giustizia. 3.1.Con l’unico motivo di questo ricorso, il Ministero denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 28 Cost., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.. La sentenza impugnata è censurata per avere rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passivasollevata dal Ministero medesimo. Il ricorrente incidentale deduce che la responsabilità tratteggiata dall’art. 28 Cost. sarebbe limitata ai “funzionari” e ai “dipendenti dello Stato e degli enti pubblici” e pertanto non sarebbe estensibile al custode,quale «privato investito, per legge o per nomina del giudice (cui deve seguire accettazione), di un pubblico ufficio temporaneo da esercitare sotto il controllo del giudice, di cui è ausiliario». 4.Il motivo è infondato. Il giudice del merito, nel rigettare l’ eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero (g ià condannato in solido con il custode al risarcimento del danno in favore dell’attrice nel giudizio di primo grado) , non ha fatto applicazione dell’art.28 Cost., ma degli artt.1229 (recte: 1228) e 2049 cod. civ., reputati applicabili «quanto meno in via analogica» (p.VIIIdella sentenza impugnata) . Sotto tale profilo,la sentenza è corretta in iure , con la precisazione che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale , trova applicazione l’art.1228 cod. civ.; infatti il custode, oltre a essere debitore diretto dell’avente diritto allariconsegna del bene ex art.259 cod. proc. pen. (Cass. 15 febbraio 2023, 4738, cit. ), è anche ausiliare dello Stato, che è a sua volta legato da un rapporto obbligatorio privatistico nei confrontidell’avente diritto alla restituzione del bene in sequestro; obbligazione che adempiea mezzo del suo ausiliario, del cui operato doloso o colposo risponde. 5.In definitiva, vanno accolti il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, assorbiti i primi quattro e rigettato il ricorso incidentalecondizionato. La sentenza impugnata va cassatain relazione ai motivi accolti. 6.Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere la causa nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), ripristinando la condannaemessa dal primo giudice, avuto riguardoall’accertamento di m e rito da esso compiuto , che non è stato posto in discussione dal giudice di appello. Gli eredi di Fermin i o Cazzoli e il Ministero della Giustizia vanno pertanto condannati, in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] sommadi Euro 6.235,94. Questa somma, vertendosi in materia di obbligazione risarcitoria, avente natura di debito di valore, deve essere annualmente rivalutata, secondo gli indici Istat, dal momento dell’inadempimento (30 maggio 2011) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e deve essere accresciuta degli interessi, nella misura legale, da calcolarsi sulla somma capitale annualmente rivalutata sino al saldo (v. già Cass., Sez. Un., 17/02/1995, n.1712; successivamente, Cass. 18 /07/2011 , n. 15709;Cass. 17/09/2015, n. 18243). 6.1.Con particolare riguardo al carattere solidale dell’obbligazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], già correttamente affermato dal giudice di primo grado, è appena il caso di evidenziareche trova applicazione, nella fattispecie, il consolidato principio secondo cui il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l’onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota (Cass. 05/05/1997 n. 7216; Cass.12/07/2007 n. 15592; Cass. 31/03/2015 n. 6431; Cass. 13/08/2020, n.17122). L’onere di formulare tale dichiarazione, che integra gli estremi dell’istituto processuale dell’eccezione propria (con la conseguenza che la sua mancata proposizione consente al creditore di chiedere legittimamente il pagamento per l’intero), sussiste, infatti, allorché – come nella fattispecie in esame –il creditore abbia agito direttamente nei confronti del coerede chiedendone la condanna al pagamento di un debito o peso ereditario, nel qual caso costituiscono fatti impeditivi della pretesa del creditore (che il convenuto ha l’onere di dedurre tempestivamente sollevando la relativa eccezione) le circostanze relative all’esistenza di altri coeredi e alla divisione pro quotadel debito ereditario(Cass. 03/02/2023, n.3391). Il predetto onere, invece, non sussiste nella diversa ipotesi in cui la qualità di erede e la conseguente legittimazione a stare in giudizio in tale qualità siano sopravvenute all’inizio del processo introdotto nei confronti del titolare originario della situazione soggettiva passiva oggetto di successiva vicenda successoria, nel qual caso, a seguito della prosecuzione, in confronto della pluralità di eredi, del processo iniziato verso il de cuius, si instaura tra di essi una condizione di litisconsorzio processuale necessario, il cui fondamento sostanziale si rinviene nell’opposto principio nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur(Cass. 16/12/1971, n. 3681; Cass. 22/11/2016, n. 23705), in base al quale ciascun erede è tenuto a soddisfare il debito ereditario esclusivamente in ragione della quota attiva in cui succede, e, pertanto, non può essere condannato in solido con i coeredi al pagamento del debito stesso. Nel caso di specie, ricorrendo la prima delle due ipotesi appena considerate, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], i quali, restando intimati,non hanno né dedotto né dimostrato di avere sollevato la predetta eccezione in senso proprio, devono essere condannati in via solidale. 7.Le spese dell’intero giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 8.Sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i primi quattro e rigetta il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero della Giustizia , in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 6.235,94, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTATfino alla data di pubblicazione della sentenza e da accrescere degli interessi legali da calcolarsi sulla somma annualmenterivalutata sino al saldo . [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché il Ministero della Giustizia, in solido tra loro, a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio,che liquida: per il primo grado , in Euro 3.600, 00 pe r compensi, oltre gli esborsi liquidati Euro323,80, le spese generali e gli accessori di legge ; per il s econdo grado , in Euro 3.700 ,00 per compensi, oltre le spese generali e gliaccessoridi legge; e, per il grado di legittimità,in Euro 3.800 ,00, oltre le spese generali e gli accessori di legge; Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppos