CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14938/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate di [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato .-controricorrente-nonché controAgenzia delle [OSCURATO:PERSONA] III [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazion.5544/2024 depositata il 11/09/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 6723/2025Numero sezionale 1224/2026Numero di raccolta generale 14938/2026Data pubblicazione 19/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 18/05/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]