CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36083/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del Tribunale di Prato del 19/10/2017. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla misura di sicurezza ex art. 86 d.P.R. 309 del 1990 ed alla confisca del denaro in sequestro; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., del 19/10/2017, il Tribunale di Prato ha condannato il ricorrente alla pena concordata di anni 2 e mesi 2 di reclusione ed euro 4.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. n. 309 del 1990, per aver detenuto sostanza stupefacente del tipo ketamina e marjivana, disponendo altresì l'espulsione del prevenuto ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. citato. 2. Avverso tale sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia formulando le seguenti doglianze. 3.Nel primo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 86, d.P.R n. 309 del 1990, avendo il Tribunale disposto l'espulsione dell'imputato, in via automatica, senza effettuare alcuna preventiva verifica della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello stesso. 4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla confisca del denaro posto in sequestro in carenza di motivazione circa la sua riferibilità al fatto di reato contestato. Ad avviso della difesa il giudicante avrebbe erroneamente omesso di valutare gli elementi in base ai quali si è "ampiamente dimostrato che la somma di denaro rinvenuta in possesso dell'odierno istante sia riconducibile all'attività lavorativa della moglie" titolare della ditta "confezione Elisa di [OSCURATO:PERSONA]", come evincibile dall'estratto conto depositato in atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. In sede di applicazione della misura di sicurezza personale dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 per i reati ivi indicati, il giudice di merito deve effettuare, anche con la sentenza di "patteggiamento", in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, un previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (tra le altre, Sez. 4, n. 42317 del 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 del 12/06/2006, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 del 02/07/2009, Rv.244882 - 01). Va ricordato che trattasi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (cfr. sez. F n. 34978 del 13/08/2015, PG in proc. Totili e altro, Rv. 264576; sez. 3, n. 30493 del 24/06/2015, PG, Taulla, Rv. 264804; n. 19530 del 04/02/2015, PG in proc. Rahmoune, Rv. 263637; Sez. 4 n. 24427 del 20/04/2018, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273743). La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta silente, non potendosi considerare il mero riferimento alla disinvoltura dell'imputato a trasgredire le regole socio giuridiche quale argomentata valutazione in ordine alla sussistenza in concreto della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA].2. Anche il secondo motivo relativo alla disposta confisca del denaro è fondato. Giova ricordare che in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'a rt. 240-bis cod. pen., (In motivazione, la Corte ha chiarito che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità). Nel caso di specie il Tribunale ha disposto la confisca, ritenendo sufficiente che il denaro rinvenuto presso l'abitazione del ricorrente fosse pertinente al reato e che fosse confiscabile: "stante l'intervenuto sequestro della sostanza stupefacente, essa va confiscata unitamente al denaro che ne risulta essere il provento come inequivocabilmente desumibile dalle modalità di collocamento abitativo". Il Tribunale, quindi, non ha fornito alcuna dimostrazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale tra il denaro ed il reato, avendone affermato la sussistenza con una motivazione puramente assertiva e avendo del tutto ignorato la plausibile giustificazione fornita circa la sua provenienza. 3. Per queste considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza va annullata limitatamente alle statuizioni relative alla misura di sicurezza dell'espulsione e della confisca del denaro con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Prato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni relative alla ke.,/ misura di sicurezza dell'espulsione e della confisca del denaro con'nuovo es