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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2021

Cassazione n. 01355/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09;1969 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB.

LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rizors.:o per cassazione avverso l'ordinanza del 22 giugno 2021 del Tribunale del riesame di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordnarmi della Corte di appello di Lecce del 14 maggio 2021.

Il ricorrente ha poi fatto pervenire rinuncia rappresentando il veni.- menò dell'interesse al ricorso essendo imminente la trattazione dell'appello nel n erito; ha chiesto di non essere condannato al pagamento delle spese e della sanzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi 591 lett. d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

1.1. Non può accogliersi la richiesta del ricorrente relativa alle spese ed al pagamento dell'ammenda.

Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha dichiarai:o inammissibile l'appello proposto dal ricorrente per carenza di interesse; l'appellò era stato proposto in proprio e non quale legale rappresentante della 2.pda:à proprietaria dei beni in sequestro.

Pertanto, al momento della proposiziore del ricorso non sussisteva l'interesse ad impugnare.

1.2. Solo quando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricon, D per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di ina non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al paga -nen:c della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiarn Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801).

La sopravvenuta carenza di interesse sussiste a causa della mutata sitinzione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitè persgui:a dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuaziore, c veno in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto con:roverso ...» (così in motivazione, Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Merirk .i, Rv. 25169401); tutte circostanze di fatto non esistenti nel caso in esame.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi &n'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spe.!, e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitaliva e tenuto conto della iniziale carenza di interesse, in favore della Cessa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del L3 iugric 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sié: sta:o presentato senza versare in colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamern delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CélS52 delle Ammende.

Così deciso il 15/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09;1969 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto rizors.:o per cassazione avverso l'ordinanza del 22 giugno 2021 del Tribunale del riesame di Lecce che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso l'ordnarmi della Corte di appello di Lecce del 14 maggio 2021. Il ricorrente ha poi fatto pervenire rinuncia rappresentando il veni.- menò dell'interesse al ricorso essendo imminente la trattazione dell'appello nel n erito; ha chiesto di non essere condannato al pagamento delle spese e della sanzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preso atto della rinuncia all'impugnazione, deve dichiararsi, ai sensi 591 lett. d) cod. proc. pen. l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 1.1. Non può accogliersi la richiesta del ricorrente relativa alle spese ed al pagamento dell'ammenda. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha dichiarai:o inammissibile l'appello proposto dal ricorrente per carenza di interesse; l'appellò era stato proposto in proprio e non quale legale rappresentante della 2.pda:à proprietaria dei beni in sequestro. Pertanto, al momento della proposiziore del ricorso non sussisteva l'interesse ad impugnare. 1.2. Solo quando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricon, D per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla declaratoria di ina non seguono né la condanna alle spese processuali né quella al paga -nen:c della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un'ipotesi di soccombenza (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marinaj, Rv. 25169401 che richiarn Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 20616801). La sopravvenuta carenza di interesse sussiste a causa della mutata sitinzione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalitè persgui:a dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuaziore, c veno in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto con:roverso ...» (così in motivazione, Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 2012, Merirk .i, Rv. 25169401); tutte circostanze di fatto non esistenti nel caso in esame. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi &n'art.616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spe.!, e del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitaliva e tenuto conto della iniziale carenza di interesse, in favore della Cessa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del L3 iugric 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sié: sta:o presentato senza versare in colpa nella determinazione della cau:a di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamern delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della CélS52 delle Ammende. Così deciso il 15/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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