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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2024

Cassazione n. 17892/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 16 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto emesso in data 10 giugno 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia di sequestro preventivo in via diretta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per equivalente nei confronti del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], di beni, ivi compreso il denaro, in relazione alle violazioni dell'art. 2 e dell'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000.

2. La ricorrente eccepisce la violazione di norme processuali per nullità dell'ordinanza genetica sprovvista di motivazione sul periculum donde l'illegittimo uso di poteri integrativi da parte del Tribunale del riesame (primo motivo) e per inadeguatezza della motivazione comunque resa dal Tribunale del riesame rispetto alla sua posizione (secondo motivo).

Nella memoria ribadisce le sue ragioni e insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia non ha assolto l'onere di motivazione del decreto di convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.m., sul presupposto che, essendo la confisca dei reati tributari obbligatoria, non era necessaria alcuna motivazione, e con l'ulteriore precisazione che, essendo ingente l'ammontare dei debiti tributari, nelle more del giudizio era possibile che sarebbero venute meno le garanzie del credito.

La motivazione, nella prima parte, laddove ritiene superflua la verifica del periculum, si discosta senza ragione dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, bastando tuttavia il riferimento alle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, e salvo restando comunque che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege.

Nella seconda parte, laddove ravvisa il periculum di dispersione del patrimonio nella ingente entità del debito tributario, è apparente o di mero stile perché collega, sulla base di un automatismo congetturale, l'entità del debito tributario a condotte distrattive, così sovrapponendo il giudizio richiesto per il sequestro preventivo a quello richiesto per il sequestro conservativo, dove la giurisprudenza ritiene adeguato il riferimento all'insufficienza patrimoniale, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurato un futuro depauperamento del debitore (Sez.

U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 - 01 e Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813 - 01).

Il Tribunale del riesame, a sua volta, ha ritenuto integrabile la motivazione resa dal G.i.p. perché, pur essendo la prima parte in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Ellade, presentava l'ulteriore argomento dell'ingente entità del debito.

Per tale ragione, ha considerato che la frode era stata vasta e reiterata; che altri coindagati, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], avevano continuato a delinquere nonostante i sequestri preventivi; che il loro patrimonio era insufficiente rispetto al profitto di reato da cautelare.

La motivazione non resiste alle censure sollevate.

Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione inesistente (tra le molte, Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01); d'altra parte, non vi è alcun riferimento individualizzato alla posizione della ricorrente, perché [OSCURATO:PERSONA] è stato messo in relazione ad altra società, la AC Group e non alla [OSCURATO:PERSONA] né è possibile desumere, solo dall'eventuale incapienza patrimoniale, il pericolo di distrazione dei beni oggetto della garanzia patrimoniale (amplius, Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042 - 01).

Alla luce delle considerazioni svolte, s'impone pertanto l'annullamento senza rinvio sia del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. sia dell'ordinanza del Tribunale del riesame con conseguente dissequestro e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro a fini di confisca del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 10/06/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso, il 19

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta per la ricorrente la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 16 luglio 2024 il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il decreto emesso in data 10 giugno 2024 dal G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia di sequestro preventivo in via diretta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e per equivalente nei confronti del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], di beni, ivi compreso il denaro, in relazione alle violazioni dell'art. 2 e dell'art. 10-quater, d.lgs. n. 74 del 2000. 2. La ricorrente eccepisce la violazione di norme processuali per nullità dell'ordinanza genetica sprovvista di motivazione sul periculum donde l'illegittimo uso di poteri integrativi da parte del Tribunale del riesame (primo motivo) e per inadeguatezza della motivazione comunque resa dal Tribunale del riesame rispetto alla sua posizione (secondo motivo). Nella memoria ribadisce le sue ragioni e insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia non ha assolto l'onere di motivazione del decreto di convalida del sequestro preventivo disposto in via d'urgenza dal P.m., sul presupposto che, essendo la confisca dei reati tributari obbligatoria, non era necessaria alcuna motivazione, e con l'ulteriore precisazione che, essendo ingente l'ammontare dei debiti tributari, nelle more del giudizio era possibile che sarebbero venute meno le garanzie del credito. La motivazione, nella prima parte, laddove ritiene superflua la verifica del periculum, si discosta senza ragione dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01, secondo cui il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, bastando tuttavia il riferimento alle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, e salvo restando comunque che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Nella seconda parte, laddove ravvisa il periculum di dispersione del patrimonio nella ingente entità del debito tributario, è apparente o di mero stile perché collega, sulla base di un automatismo congetturale, l'entità del debito tributario a condotte distrattive, così sovrapponendo il giudizio richiesto per il sequestro preventivo a quello richiesto per il sequestro conservativo, dove la giurisprudenza ritiene adeguato il riferimento all'insufficienza patrimoniale, non occorrendo invece che sia simultaneamente configurato un futuro depauperamento del debitore (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 - 01 e Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813 - 01). Il Tribunale del riesame, a sua volta, ha ritenuto integrabile la motivazione resa dal G.i.p. perché, pur essendo la prima parte in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite Ellade, presentava l'ulteriore argomento dell'ingente entità del debito. Per tale ragione, ha considerato che la frode era stata vasta e reiterata; che altri coindagati, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], avevano continuato a delinquere nonostante i sequestri preventivi; che il loro patrimonio era insufficiente rispetto al profitto di reato da cautelare. La motivazione non resiste alle censure sollevate. Il Tribunale del riesame non può integrare una motivazione inesistente (tra le molte, Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl, Rv. 271925 - 01); d'altra parte, non vi è alcun riferimento individualizzato alla posizione della ricorrente, perché [OSCURATO:PERSONA] è stato messo in relazione ad altra società, la AC Group e non alla [OSCURATO:PERSONA] né è possibile desumere, solo dall'eventuale incapienza patrimoniale, il pericolo di distrazione dei beni oggetto della garanzia patrimoniale (amplius, Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, Rv. 285042 - 01). Alla luce delle considerazioni svolte, s'impone pertanto l'annullamento senza rinvio sia del decreto di sequestro preventivo del G.i.p. sia dell'ordinanza del Tribunale del riesame con conseguente dissequestro e restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro a fini di confisca del Gip del Tribunale di Civitavecchia del 10/06/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e ordina il dissequestro e la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Così deciso, il 19