CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 33545/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a,VEROLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e ha chiesto la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Roma, che ha riformato la sentenza in data 10/03/2015 del Tribunale di Frosinone, dichiarando prescritto il reato contestatole e confermando le statuizioni civili. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'illecito civile e in ragione della mancata risposta ai motivi di appello.Il primo motivo d'impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui si riporta pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado, senza pronunciarsi sul complesso motivo di appello con cui si lamentava che il tribunale non aveva vagliato criticamente il materiale probatorio e non aveva valutato la circostanza correlata alle mansioni lavorative della Colatosti. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'illecito civile e con riguardo alla ricostruzione del quadro indiziario. Il secondo motivo denuncia l'apparenza della motivazione quanto alla ricostruzione dei fatti, effettuata senza considerare le circostanze evidenziate nell'atto di appello. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dei danni da illecito civile e per l'omessa pronuncia sui plurimi motivi di appello. Il terzo motivo d'impugnazione censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di appello si riporta pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado in punto di quantificazione del danno, senza pronunciarsi sui motivi di appello esposti a tale riguardo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.2. Tutti i motivi di ricorso si risolvono in una valutazione delle emergenze processuali alternativa e antagonista a quella dei giudici della doppia sentenza conforme, che hanno ritenuto la responsabilità sulla base delle plurime testimonianze (Paolucci, Falchetti, Laura, Papetti, [OSCURATO:PERSONA], Marini e Cecchetti) e dalla documentazione acquisita in atti, anche con riguardo alla quantificazione del danno, puntualmente argomentata. A fronte di ciò, le doglianze articolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della doppia sentenza conforme. Va, infatti, ricordato che «ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale», (Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01). Va ulteriormente precisato che la doglianza relativa alla mancata risposta alle deduzioni difensive -diffusamente esposta con tutti i motivi di ricorso- si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, 2 _ infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza», (Sez. 4 - , Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Tanto in conformità alle indicazione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha spiegato che, seppur l'articolo 6 § 1 della Convenzione obbliga i giudici a motivare le loro decisioni, tale obbligo non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento (Van de Hurk c. [OSCURATO:PERSONA], 19 aprile 1994, § 61), così che, rigettando un ricorso, il giudice di appello può, in linea di principio, limitarsi a fare propri i motivi della decisione impugnata (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, 20 ottobre 2015; [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, 9 dicembre 1994). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di cassazione, così come liquidate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro tremilaseicentottantasei, oltre accessori di legge. Co