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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 34779/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 444 e SS., cod.proc.pen. - la pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante la commissione del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.7, cod.pen..

2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.129 cod.proc.pen.; ha rappresentato che il giudice avrebbe omesso il necessario riscontro in ordine alla sussistenza delle condizioni per giungere a un proscioglimento dell'imputato, con conseguente manifesta carenza della motivazione.

Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza a causa della intervenuta condanna alle spese dell'imputato nei confronti della costituita parte civile; ha dedotto che - in tema di condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte privata - sarebbe stata necessaria un effettivo e reale contraddittorio, non essendo sufficiente la mera presentazione di conclusioni scritte e della nota spese senza la reale partecipazione ad alcuna attività processuale e tanto anche in relazione alla corretta valutazione del principio della soccombenza consacrato nell'art.541 cod.proc.pen..

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

La parte civile ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è inammissibile, non rientrando il vizio dedotto dall'imputato in quelli astrattamente esaminabili nel corso della presente fase di legittimità.

In ordine al motivo stesso, attinente alla non adeguata deliberazione della sussistenza di elementi idonei a fondare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va quindi premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, possono essere denunciati - in relazione al vigente testo dell'art.448, comma 2bis, cod.proc.pen. (inserito dalla

I. 23 giugno 2017, n.103) - solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore operato con la

I. n.103 del 2017 è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.

Al proposito deve essere precisato che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo, secondo il quale il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; ne deriva quindi l'affermazione in base alla quale, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448 citati, è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ma che l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione.

E' difatti evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (in termini, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez.

F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). .73.

Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Sulla questione oggetto della censura, va premesso che è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che il giudice si sia pronunciato sulla relativa richiesta e tanto trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286).

Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso non contiene alcuna censura in ordine alla legittimità o regolarità della costituzione di parte civile ovvero alla legalità della somma liquidata, bensì deduce la non sussistenza del diritto alla liquidazione in base alla sola presentazione delle conclusioni e della nota spese e senza alcuna effettiva partecipazione alla dialettica processuale.

Si tratta, peraltro, di deduzione che omette di confrontarsi con il testo dell'art.444, comma 2, ult. periodo, cod. proc. pen., in base al quale - in presenza di accordo delle parti sulla determinazione della pena - il giudice deve emettere sentenza di condanna al pagamento delle spese nei confronti della costituita parte civile; considerazione in base alla quale deve quindi ritenersi conforme a legge la statuizione sul punto del giudice a quo, in presenza del deposito di conclusioni e nota spese.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

L'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto di confermare la sentenza impugnata con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 444 e SS., cod.proc.pen. - la pena di mesi tre di reclusione ed € 300,00 di multa, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante la commissione del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.7, cod.pen.. 2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art.129 cod.proc.pen.; ha rappresentato che il giudice avrebbe omesso il necessario riscontro in ordine alla sussistenza delle condizioni per giungere a un proscioglimento dell'imputato, con conseguente manifesta carenza della motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la nullità della sentenza a causa della intervenuta condanna alle spese dell'imputato nei confronti della costituita parte civile; ha dedotto che - in tema di condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte privata - sarebbe stata necessaria un effettivo e reale contraddittorio, non essendo sufficiente la mera presentazione di conclusioni scritte e della nota spese senza la reale partecipazione ad alcuna attività processuale e tanto anche in relazione alla corretta valutazione del principio della soccombenza consacrato nell'art.541 cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La parte civile ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese relative al presente grado di giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile, non rientrando il vizio dedotto dall'imputato in quelli astrattamente esaminabili nel corso della presente fase di legittimità. In ordine al motivo stesso, attinente alla non adeguata deliberazione della sussistenza di elementi idonei a fondare un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen., va quindi premesso che, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, possono essere denunciati - in relazione al vigente testo dell'art.448, comma 2bis, cod.proc.pen. (inserito dalla I. 23 giugno 2017, n.103) - solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore operato con la I. n.103 del 2017 è consistita nella esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. Al proposito deve essere precisato che il legislatore non è intervenuto sulla struttura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen. essendo rimasto immutato il secondo comma di tale articolo, secondo il quale il giudice deve sempre procedere ad accertare che non sussista una delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.; ne deriva quindi l'affermazione in base alla quale, per effetto del nuovo combinato disposto degli artt. 444 e 448 citati, è obbligo del giudice chiamato a pronunciare la sentenza di patteggiamento accertare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare il proscioglimento ma che l'eventuale omissione della motivazione sul punto non è più censurabile con ricorso per cassazione. E' difatti evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti (in termini, Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761). .73. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Sulla questione oggetto della censura, va premesso che è ricorribile per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che il giudice si sia pronunciato sulla relativa richiesta e tanto trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 40288 del 14/07/2011, Tizzi, Rv. 250680; Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019, dep. 2020, Franco, Rv. 278286). Nel caso di specie, peraltro, il motivo di ricorso non contiene alcuna censura in ordine alla legittimità o regolarità della costituzione di parte civile ovvero alla legalità della somma liquidata, bensì deduce la non sussistenza del diritto alla liquidazione in base alla sola presentazione delle conclusioni e della nota spese e senza alcuna effettiva partecipazione alla dialettica processuale. Si tratta, peraltro, di deduzione che omette di confrontarsi con il testo dell'art.444, comma 2, ult. periodo, cod. proc. pen., in base al quale - in presenza di accordo delle parti sulla determinazione della pena - il giudice deve emettere sentenza di condanna al pagamento delle spese nei confronti della costituita parte civile; considerazione in base alla quale deve quindi ritenersi conforme a legge la statuizione sul punto del giudice a quo, in presenza del deposito di conclusioni e nota spese. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. L'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado di legittimità, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché al pagamento delle spese sostenute dalla costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro tremila, oltre accessori come per le
Sentenza Cassazione n. 34779/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris