CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01226/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dell’anno 2018,proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia in Roma, via Giovanni da Palestrina, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- per la cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., della sentenza del T ribunale di Milano depositata in data 16 maggio 2017 , confermata con ordinanza d’inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della Corte d’appello di Milano depositata in data 1 febbraio 2018; Oggetto: Banca-Contratto di mutuo-Interessi corrispettivi e moratori-Verifica del tasso soglia.RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: - e merge dal la sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] stipulò con la Banca popolare di Milano un contratto di mutuo fondiario garantito da ipoteca e che il tasso annuo nominale pattuito era del 5,700% su base annua (rideterminato mensilmente in misura pari a 1,30 punti in più della media aritmetica dei tassi giornalieri Euribor tre mesi), mentre il tasso di mora erapattuito in misura pari al TAN maggiorato di un punto percentuale; - i n esito allo svolgimento di una perizia, dalla quale emergeva la natura usuraria dei tassi applicati, l’erroneità dell’indicazione dell’indice sintetico di costo, in realtà inferiore a quello reale, e un fenomeno di anatocismo quanto al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, [OSCURATO:PERSONA] propose domanda di accertamento della parziale nullità del contratto e chiese la condanna della banca a restituirgli quanto percepito, escluso il solo capitale mutuato, oltre imposte e tasse, compensando l’importo così determinato col residuo credito maturato o, in subordine, a restituirglila somma pari alla differenza tra gli interessi composti e quelli semplici al tasso legale o, in ulteriore subordine, a restituirgli la differenza fra gli interessi applicati e quelli ricalcolati al tasso minimo dei BOT oltre interessi, mediante compensazione col solo capitale mutuato, oltre imposte e tasse, previa rideterminazione delle rate di ammortamento a scadere nella misura attuale al momento di esecuzione del calcolo; -il T ribunale di Milano ha rigettato le domande ; - a sostegno della decisione, ha osservato che il TAEG, in considerazione della sua finalità informativa, non è oggetto di pattuizione delle parti, ma è modalità di espressione del costo complessivo del finanziamento,alla luce delle condizioni economiche pattuite; di modo che l’errata indicazione di esso non altera il RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore consenso negoziale del consumatore. In questa prospettiva,il danno risarcibile sarebbe ricollegato all’erroneo convincimento che il costo di quanto pattuito sarebbe stato inferiore a quello realmente sopportato e implicherebbe la prova che il mutuatario , se avesse saputo sin dall’origine il costo reale, avrebbe stipulato un altro contratto; prova che, nel caso in esame, non erastata fornita; - i l T ribunale ha poi escluso la possibilità di verificare l’usurarietà degli interessi moratori, posto che il T.e.g.m., in base al quale è stato determinato il tasso soglia, è stato fissato in base a rilevazioni statistiche condotte con esclusivo riferimento agli interessi corrispettivi: -il Tribunale ha infine ritenuto che il meccanismo di ammortamento cd. alla francese,lungi dal configurare una previsione contrattuale di sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, si limita a disciplinare l’applicabilità degli interessi moratori in conformità alla delibera del C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, la quale appunto pretende che questa modalità di conteggio degli interessi debba essere espressamente concordata dalle parti; - c ontro questa sentenza , in esito a ordinanza d’inammissibilità dell’appello pronunciata dalla Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non v’è replica. Considerato che: - il ricorso per cassazione risulta indirizzato per la notificazione, e poi notificato, agli indirizzi pec degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - risulta, tuttavia, dall’intestazione dell’ordinanza della Corte d’appello che la banca si era domiciliata in Milano, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -la notificazione risulta per conseguenza nulla e va rinnovata.RG n7285/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] questi motivi la Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso per cassazione, assegna termine di 90 giorni dalla comunicazione per rinnovare la notificazione e rinvia il giudizio a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, il13 dicembre 2022. ilPresidente [OSCURATO:PERSONA]