CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 08354/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG CAAnn\J \L9-xe-t1w) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Roma respingeva la richiesta di applicazione della liberazione condizionale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato a pena superiore a 29 anni di reclusione, collaboratore di giustizia dal 2011 e che aveva già usufruito di permessi premio e della detenzione domiciliare. Il Tribunale riteneva che non fossero emersi elementi più significativi e pregnanti rispetto a quelli valutati in sede di ammissione ai permessi premio e alla detenzione domiciliare; in particolare, non risultavano atteggiamenti o iniziative del condannato di tipo riparatorio, cosicché non poteva dirsi raggiunta la completa maturazione del processo di ravvedimento. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla normativa speciale dettata per i collaboratori di giustizia, che non contempla il requisito della riparazione quale condizione per accedere al beneficio. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 16 nonies d.l. 8 del 1991 e vizio di motivazione. Il difensore sottolinea, in particolare, che il detenuto aveva avanzato plurime richieste per prestare attività di formazione, lavorativa e di volontariato, tutte respinte per motivi di sicurezza. Il ricorrente, infine, espone i motivi per cui la richiesta di liberazione condizionale avrebbe dovuto essere accolta. 3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il quadro fornito dall'ordinanza - e rafforzato da quanto esposto nel ricorso - è quello di un soggetto detenuto da molti anni (oltre 32), collaboratore di giustizia da epoca molto risalente (2011), la cui collaborazione è stata confermata giudizialmente, che ha usufruito da tempo di permessi premio e di detenzione domiciliare (2014), senza dare luogo ad alcun rilievo, per il quale non emergono collegamenti con la criminalità organizzata, che non ha carichi pendenti e che avrebbe raggiunto una "compiuta rielaborazione del male fatto".Tale quadro, secondo il Tribunale di Sorveglianza, non permette di esprimere un giudizio di certo ravvedimento del condannato perché non risulterebbero iniziative riparatorie o risarcitorie. 1.2. Ebbene: traspare piuttosto chiaramente che il Tribunale di Sorveglianza, pur consapevole che, in forza della normativa speciale dettata per i collaboratori di giustizia, l'adempimento delle obbligazioni civili non costituisce condizione di ammissibilità per l'ammissione alla liberazione condizionale, ha considerato, al contrario, requisito di ammissibilità l'assenza di iniziative riparatorie. In effetti, non solo il ricorrente è stato in grado di documentare l'impossibilità di svolgimento di qualsiasi tipo di attività di questo tipo, non essendo state le stesse autorizzate per motivi di sicurezza, ma soprattutto l'addebito al condannato risulta generico e si accompagna all'annotazione di un fine pena assai lontano (2038). Quest'ultimo accenno sembra rivelatore: la misura della pena scontata ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale è un requisito di ammissibilità al beneficio stabilito dalla legge: la pena ancora da scontare, quindi, non può essere un criterio per valutare la fondatezza della domanda di liberazione condizionale. Allo stesso modo, benché l'assenza di iniziative di tipo riparatorio possa essere valutato unitamente alle altre emergenze per valutare la certezza del ravvedimento, resta ferma la previsione di legge in base alla quale le stesse non costituiscono un presupposto di ammissibilità della domanda. 2. In definitiva, il Giudice del rinvio dovrà compiere una nuova valutazione, verificando se il complesso degli elementi positivi evidenziati nel provvedimento annullato possa essere reso inefficace dall'assenza di iniziative riparatorie - previa verifica della possibilità concreta per il detenuto di porle in essere - nel senso di far ritenere non certo il ravvedimento del ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma. Così deciso il 18 gennaio 2023 I