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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 16433/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12114-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. MARLIANO 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 114/20021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12114/2021 Numero sezionale 4627/2022 Numero di raccolta generale 16433/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il TFR maturato, col privilegio ex art. 2751 cod. civ.; il credito non fu ammesso per mancanza di idonea documentazione, sicché egli propose opposizione dinanzi al tribunale di Siracusa; il tribunale ha respinto l’opposizione rilevando che dal c.u.d. prodotto in giudizio era emerso che il TFR era stato già erogato al lavoratore nel corso dell’anno 2018; Fisicaro propone ricorso per cassazione avverso la detta pronuncia, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 cod. civ. e 115 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’omessa motivazione del tribunale, poiché sarebbe stato illegittimamente conferito valore di prova del pagamento a quanto emergente dal c.u.d., nonostante che il documento, proveniente dal datore di lavoro, non contenesse alcuna quietanza del lavoratore; la curatela non ha svolto difese; il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

I. - il tribunale ha motivato il suo convincimento circa l’avvenuta corresponsione del TFR nel modo che segue: il c.u.d. in questione era stato prodotto dallo stesso opponente ad asserito riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro; tuttavia il documento attestava anche e proprio il pagamento della corrispondente somma; tale attestazione dovevasi considerare attendibile in ragione del Ric. 2021 n. 12114 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12114/2021 Numero sezionale 4627/2022 Numero di raccolta generale 16433/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 principio di inscindibilità della prova, non essendo consentito a chi produca un documento scinderne il contenuto per valersi solo degli effetti favorevoli di esso, quale nella specie l’effetto, reclamato dall’opponente, di riconoscimento del debito;

II. - la tesi alla quale unicamente è affidato il ricorso è che, invece, il c.u.d. non sarebbe suscettibile di esser ritenuto a prova del pagamento in esso attestato, perché non accompagnato dalla firma per quietanza del lavoratore; questa tesi – sorretta, secondo il ricorrente, da alcune decisioni di questa stessa Corte (si cita in memoria Cass. n. 2817-22) – è tuttavia astratta dal contesto, e non è conducente al risultato, poiché la prova del pagamento è stata dal tribunale ritenuta sulla scorta di un complessivo ragionamento facente leva su argomenti altamente presuntivi; e dunque su una motivazione attestata sull’art.2727 cod. civ., alla quale il ricorrente tenta di contrapporre, mediante prospettazione in iure, una diversa valenza dei fatti;

III. - in generale, la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (come appunto il c.u.d.) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati (v.

Cass. n. 245-06 e v. pure la decisione alla quale ha alluso il ricorrente); Ric. 2021 n. 12114 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12114/2021 Numero sezionale 4627/2022 Numero di raccolta generale 16433/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ma lo stesso effetto è da ascrivere anche all’atto mediante il quale il lavoratore produca il c.u.d. onde avvalersene in giudizio a fine di prova, giacché in tal caso è la produzione che vale ad attribuire, nella stessa ottica, la funzione di accettazione del contenuto del documento e dell’esattezza delle relative indicazioni; per tale ragione non è conducente, nel caso concreto, il riferimento a Cass. n. 2817-22;

IV. – il ricorso è dunque inammissibile, poiché non calibrato sul ragionamento che ha condotto il tribunale a respingere l’opposizione. p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12114 sez.

M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12114-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. MARLIANO 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 114/20021 del TRIBUNALE di SIRACUSA, depositato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12114/2021 Numero sezionale 4627/2022 Numero di raccolta generale 16433/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] chiese di essere ammesso al passivo del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per il TFR maturato, col privilegio ex art. 2751 cod. civ.; il credito non fu ammesso per mancanza di idonea documentazione, sicché egli propose opposizione dinanzi al tribunale di Siracusa; il tribunale ha respinto l’opposizione rilevando che dal c.u.d. prodotto in giudizio era emerso che il TFR era stato già erogato al lavoratore nel corso dell’anno 2018; Fisicaro propone ricorso per cassazione avverso la detta pronuncia, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 cod. civ. e 115 e 132 cod. proc. civ., nonché dell’omessa motivazione del tribunale, poiché sarebbe stato illegittimamente conferito valore di prova del pagamento a quanto emergente dal c.u.d., nonostante che il documento, proveniente dal datore di lavoro, non contenesse alcuna quietanza del lavoratore; la curatela non ha svolto difese; il ricorrente ha depositato una memoria. Considerato che: I. - il tribunale ha motivato il suo convincimento circa l’avvenuta corresponsione del TFR nel modo che segue: il c.u.d. in questione era stato prodotto dallo stesso opponente ad asserito riconoscimento del debito da parte del datore di lavoro; tuttavia il documento attestava anche e proprio il pagamento della corrispondente somma; tale attestazione dovevasi considerare attendibile in ragione del Ric. 2021 n. 12114 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -2- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12114/2021 Numero sezionale 4627/2022 Numero di raccolta generale 16433/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 principio di inscindibilità della prova, non essendo consentito a chi produca un documento scinderne il contenuto per valersi solo degli effetti favorevoli di esso, quale nella specie l’effetto, reclamato dall’opponente, di riconoscimento del debito; II. - la tesi alla quale unicamente è affidato il ricorso è che, invece, il c.u.d. non sarebbe suscettibile di esser ritenuto a prova del pagamento in esso attestato, perché non accompagnato dalla firma per quietanza del lavoratore; questa tesi – sorretta, secondo il ricorrente, da alcune decisioni di questa stessa Corte (si cita in memoria Cass. n. 2817-22) – è tuttavia astratta dal contesto, e non è conducente al risultato, poiché la prova del pagamento è stata dal tribunale ritenuta sulla scorta di un complessivo ragionamento facente leva su argomenti altamente presuntivi; e dunque su una motivazione attestata sull’art.2727 cod. civ., alla quale il ricorrente tenta di contrapporre, mediante prospettazione in iure, una diversa valenza dei fatti; III. - in generale, la sottoscrizione apposta dal dipendente sui documenti fiscali relativi alla sua posizione di lavoratore subordinato (come appunto il c.u.d.) costituisce quietanza degli importi ivi indicati come corrisposti da parte del datore di lavoro, e ha il significato di accettazione del contenuto delle dichiarazioni fiscali e di conferma dell'esattezza dei dati ivi riportati (v. Cass. n. 245-06 e v. pure la decisione alla quale ha alluso il ricorrente); Ric. 2021 n. 12114 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -3- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 12114/2021 Numero sezionale 4627/2022 Numero di raccolta generale 16433/2022 Data pubblicazione 20/05/2022 ma lo stesso effetto è da ascrivere anche all’atto mediante il quale il lavoratore produca il c.u.d. onde avvalersene in giudizio a fine di prova, giacché in tal caso è la produzione che vale ad attribuire, nella stessa ottica, la funzione di accettazione del contenuto del documento e dell’esattezza delle relative indicazioni; per tale ragione non è conducente, nel caso concreto, il riferimento a Cass. n. 2817-22; IV. – il ricorso è dunque inammissibile, poiché non calibrato sul ragionamento che ha condotto il tribunale a respingere l’opposizione. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 12114 sez. M1 - ud. 04-05-2022 -4- F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m
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