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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2024

Cassazione n. 32768/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA Letta la nota in data 9 maggio 2024 del presidente di Collegio della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo di udienza della pubblica udienza del 19 gennaio 2024 relativamente al procedimento n. 40216/2023, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]", debba leggersi "[OSCURATO:PERSONA]"; rilevato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, in quanto, da tutti gli atti presenti nel fascicolo, risulta che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., provvedendo a sostituire nel dispositivo, nella parte finale di esso, le parole: «[OSCURATO:PERSONA]», con le parole: «[OSCURATO:PERSONA]»; P.Q.M.

Ordina la correzione del dispositivo del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e altri, in relazione al ricorso RG 40216/2023 nel senso che, in luogo di: «[OSCURATO:PERSONA]», deve leggersi: /4 «[OSCURATO:PERSONA]».

Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso 1'11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Letta la nota in data 9 maggio 2024 del presidente di Collegio della Terza Sezione penale, che ha segnalato la necessità di procedere alla correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo del ruolo di udienza della pubblica udienza del 19 gennaio 2024 relativamente al procedimento n. 40216/2023, ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed altri, nel senso che, laddove è scritto "[OSCURATO:PERSONA]", debba leggersi "[OSCURATO:PERSONA]"; rilevato che, nella specie, risulta evidente l'errore segnalato, in quanto, da tutti gli atti presenti nel fascicolo, risulta che la sentenza impugnata è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto, quindi, che deve procedersi alla correzione dell'errore materiale precedentemente specificato, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen., provvedendo a sostituire nel dispositivo, nella parte finale di esso, le parole: «[OSCURATO:PERSONA]», con le parole: «[OSCURATO:PERSONA]»; P.Q.M. Ordina la correzione del dispositivo del ruolo dell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e altri, in relazione al ricorso RG 40216/2023 nel senso che, in luogo di: «[OSCURATO:PERSONA]», deve leggersi: /4 «[OSCURATO:PERSONA]». Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso 1'11
Sentenza Cassazione n. 32768/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris