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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 36593/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C .

C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 27039 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27039del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79A22 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Riziero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A26 L182B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L13 H501Y) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gnoli (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti -ricorrenti in via incidentale- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- gnoni rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61M20 H501R) -controricorrente- Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4697/2021, pubblicata in data 25 giugno 2021 (e notificata in data 20 luglio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo ipotecario, pignorò un bene immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge di questi (quale terzo datore di ipoteca) [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del processo ese- cutivo,il credito posto in esecuzione venne ceduto dapprima a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da questa a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, a mezzo della sua rappresentante UniCredito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA]- ment [OSCURATO:SOCIETA]., poi doBank S.p.A. e oggi doValue S.p.A.), subentrò alla società cedente nella procedura esecutiva.

Il de- bitorepropose opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., mala sua istanza di sospensione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., venne disattesa, l’immobile venne trasferito all’aggiudicatario ed il ricavato distribuito tra i credi- tori, procedente ed intervenuti.

Il giudizio di opposizione all’esecuzione, frattanto proseguito, venne peraltro successiva- mente definito con sentenza (passata in giudicato) di accogli- mento della stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha,quindi, agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi doValue S.p.A.) per ot- tenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’espropriazione del suo bene immobile.

Nel giudizio sono state successivamente evocate dal medesimo attore, altresì, le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]..

La domanda risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Tivoli, che ha condannato tutte le società convenute, in solido, al pa- gamento dell’importo di € 650.000,00 in favoredell’attore.

Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la sola doValue S.p.A. (la quale era costituita nel giudizio di secondo grado sia in proprio che quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) a pagare al [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 321.495,00, oltre accessori.

Ricorre doValue S.p.A., sulla base di ottomotivi.

Resistono,con distinti controricors i: 1) il [OSCURATO:PERSONA], che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; 2) Dio- cleziano S.r.l., chepropone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi; 3) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorsoprincipale avanzato da doVa- lue S.p.A. si denunzia « Nullità della sentenza e del procedi- mento, per avere la sentenza di prime cure e la sentenza di appello ritenuto che l’azione di risarcimento dei danni dalla per- dita di abitazione, derivata da instaurazione e compimento di esecuzione forzata su diritto poi accertato inesistente, fosse proponibiledal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nel presente procedimento, successivo e distinto rispetto al giudizio di opposizione all’esecuzione svoltosi dinanzi al Tribunale di Ti- voli con R.G. n. 4162/2004, anziché soltanto in tale sede, esclu- sivamente competente per tale azione ai sensi dell’articolo 96, comma 2, cod. proc. civ.; e ciò sull’errata motivazione che nel caso di specie si sarebbe verificato un abuso del processo do- tato di attitudine a generare un’autonoma fattispecie di danno (cfr. articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 all’articolo 96, comma 2, cod. proc. civ.nonché all’articolo 2043 cod. civ.).».

Con il secondo motivo del ricorso incidentale avanzato da Dio- cleziano S.r.l.si denunzia «violazione e/o falsa e/o omessa ap- plicazionedegli artt. 96, 2^ comma, c.p.c. e 2043 c.c. (in rife- rimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.) per non avere la sentenza impugnata accolto il principio di alternatività e spe- cialità tra il rimedio posto dall’art. 96, commi 1 e 2 c.p.c. ri- spetto a quello risarcitorio generale previsto dall’art. 2043 c.c. e, quindi, per avere erroneamente ritenuto ammissibile la do- manda risarcitoria svolta dal [OSCURATO:PERSONA] in successivo e separato giudizio rispetto a quello di opposizione all’esecuzione».

Il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. ed il secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. pongono la medesima questione di diritto.

Tali motivi possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati ed hanno altresì carattere pregiudiziale ed as- sorbente di ogni altra questione, per le ragioni che saranno di seguito esposte. 1.1La questione di diritto posta con i motivi di ricorso in esame, che riguarda l’ammissibilità della presente domanda risarcitoria in autonomo giudizio anziché in sede di opposizione all’esecu- zione, era oggetto del terzo motivo dell’appello proposto da do- [OSCURATO:SOCIETA]. (in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].).

La corte d’appello ha rigettato il gravame sul punto con la se- guente motivazione: «Il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono se- guiti disagi psichici, non rientra tra le ipotesi di responsabilità aggravata immediatamente conseguenti all’instaurazione del giudizio (per le quali il principio di specialità esclude un con- corso alternativo tra le norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.), ma va definita piuttosto come un modus agendi Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 qualificabile come abuso del processo dotato di attitudine a ge- nerare un’autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo come la grave sindrome depressiva in cui è caduto il [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’illegittima perdita della propria abita- zione e nel fatto di avere avuto la necessità di reperire altra abitazione con i costi che essa comporta e pure -in tesi - anche a una perdita reddituale (sul tema, cfr. Cass. 19luglio 2018, n. 19179)». 1.2Siffatta argomentazione è, in primo luogo, certamente er- ronea in diritto.

La speciale fattispecie di responsabilità civile di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., sicaratterizza per i l tipo di condotta illegittima che ha provocato il danno (la quale deve essere una condotta di natura processuale,in senso lato, cioè ricollegabile all’eser- cizio di un’azione giudiziaria, alla trascrizione di una domanda giudiziale ovvero all’iscrizione di una ipoteca giudiziale), non per il tipo o la natura dei danni che ne sono eventualmente derivati. 1.3 La motivazione della decisione impugnata risulta, altresì, logicamente contraddittoria o,comunque, non intelligibile sotto il profilo logico: la corte d’appello afferma testualmente che «il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono seguiti disagi psichici» andrebbe definitocome «un modus agendi qua- lificabile come abuso del processo dotato di attitudine a gene- rare un’autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo».

Ma è appena il caso di osservare che, anche sul piano seman- tico, oltre che sul piano giuridico, un «danno» non si può defi- nire come «modus agendi», e che, di contro, proprio la qualifi- cazione del «modus agendi» che ha determinato il danno in termini di «abuso del processo» dovrebbe condurre, sul piano Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 logico, all’inquadramento della fattispecie nell’ambito della re- sponsabilità processuale, contrariamente a quanto ne fa invece derivare la corte d’appello. 1.4 È opportuno osservare che, n ella decisione impugnata , si richiama, a sostegno degli assunti appena esposti, un prece- dente di questa stessa Corte (Ordinanza n. 19179 del 2018).

Tale richiamo risulta del tutto inconferente.

In primo luogo, infatti, nel precedentein questione l’oggetto del giudizio era una fattispecie concreta del tutto diversa da quella qui in esame (si trattava del risarcimento richiesto all’esito di una serie di giudizi di cognizione intentati tra coniugi in con- flitto, e si lamentava, nella sostanza, il generale carattere per- secutorio e, soprattutto , offensivo delle espressioni utilizzate nei relativi atti difensivi), assolutamente non equiparabile all’ipotesi di danno da preteso esercizio abusivo dell’azione ese- cutiva.

Inoltre, in tale occasione sono stati affermati principi di diritto assolutamente non rilevanticon riguardo alla presente contro- versia e che non ne potrebbero mutare affatto l’esito;segnata- mente, è stato affermatoil principio per cui l’azione risarcitoria di cui all’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proponibile anche in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello in cui si è verificato l’abusoprocessuale, ma esclusivamente lad- dove sia dimostrato che tale scelta sia dipesa, non già da mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che aveva dato origine all’altrui responsabilità aggravata, interesse da valutare nel caso con- creto.

Nella specie,invece, l’azione risarcitoria derivante dal preteso abuso del processo esecutivo,che si assume iniziato e portato a termine per un credito (che all’esito dell’opposizione si è ac- certato essere) inesistente,era certamente proponibile nel giu- dizio di opposizione all’esecuzione e la corte d’appello, in realtà, Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 neanche ha accertato se vi fosse un interesse specificodell’op- ponente a non proporre la relativa domanda in quel giudizio, limitandosi (anche se erroneamente sul piano giuridico, nonché contraddittoriamente sul piano logico, come già chiarito) ad af- fermare che si tratterebbe in realtà di due azioni diverse, in quanto l’abuso del processo avrebbe provocato un peculiare danno (quello della perdita del diritto di abitazione), avente una sua autonoma specificità. 1.5In realtà, i giudici di merito non hanno fatto corretta appli- cazione dei principi di diritto desumibili dalla consolidata giuri- sprudenza di questa Corte in tema di azione risarcitoria per re- sponsabilità processuale aggravata, secondo i qualile ipotesi di responsabilità configurate dall’art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma,di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall’art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannos a , rappresentat a da un com- portamento processuale, che nel caso dell’art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente in rilievo, si concretizza – tra l’altro – nell’imprudente esercizio dell’azione esecutiva, nella specie in virtù di un atto stragiudiziale dotato di tale efficacia esecutiva, ma relativo a un credito inesistente (come successi- vamente accertato).

Non essendo, peraltro,possibile alcun concorso tra la fattispe- cie generale di cui all’art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all’art. 96 c.p.c.,come appena chiarito, il danno, di qualunque tipo o natura che sia riconducibile all’imprudente esercizio dell’azione esecutiva in virtù di un atto stragiudiziale dotato di efficacia esecutiva, ma relativo a un diritto di credito (che suc- cessivamente si accerti) inesistente, èsoggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c. (cfr., Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 –01: « l’art. 96 c.p.c. si pone in rap- porto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la respon- sabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fat- tispecie, risultando conseguentemente inammissibile la propo- sizionedi un autonomo giudizio di risarcimento per i danni as- seritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudi- zio di merito»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: «l’art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti pro- cessuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere dellaresponsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un con- corso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»; nel medesimo senso, ex multis: Cass., Se z. 1 , Sentenza n. 2129 del 27/05/1975 , Rv. 375884; Sez. 2 , Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031; Sez. 1 , Sentenza n. 2672 del 19/04/1983, Rv. 427561; Sez.

U , Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 3, Sentenza n. 3534 del 23/04/1997, Rv. 503894 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv. 515203; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 12/03/2002, Rv. 553021; Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 –01; Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004, Rv. 571408 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 13455 del 20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007, Rv. 597588 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv. 599442; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3 , Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 –01; Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3 , Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619216 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 –01; Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv. 636291 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 –01; Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del08/11/2018, Rv. 651656 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del09/12/2019, Rv. 655961 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv.662368 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 -01).

La piana applicazione di tali principi avrebbe dovuto condurre a negare l’ammissibilità della proposizione dell’azione risarcitoria, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in un giudizio separato ed autonomo ri- spetto a quello di opposizione all’esecuzione in cui era stata fatta valere l’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva. 1.6 È opportuno , altresì, sottolineare che la causa petendi dell’azione in concreto esercitata dall’attoreè, nella specie, cer- tamente da inquadrarenella previsione di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c.,in quanto il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale, cioè l’avere esercitato in modo illegittimi ed imprudente l’azione Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 esecutiva, sottoponendo a pignoramento un bene immobile del preteso debitore in virtù di un credito inesistente, secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta disposizione.

Ne discende, inevitabilmente , la radicale inammissibilità della predetta azione, proponibile, secondo la richiamata costante giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente nel giudizio di merito (e segnatamente nel giudizio di opposizione all’esecu- zione, nella specifica fattispecie dell’incauto esercizio dell’azione esecutiva), noninvece, come avvenuto nella specie, in un autonomo giudizio. 1.7In definitiva, in ragione dell’originaria improponibilità della domanda avanzata dall’ attor e, questione specificamente og- getto dei motivi di ricorso in esame, ma, comunque,rilevabile anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., la sen- tenza impugnata va cassatae la controversia può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di tale improponibilità.

Ciò determina l’assorbimento di ogni altra questione e di tutti i restanti motivi dei ricorsi, proposti sia in via principale che in via incidentale. 2.Sono accolti il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. e il secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentali.

La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti e,decidendo nel merito, le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] sono dichiarate inammissibili.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione delle peculiarità della vi- cenda, sostanziale e processuale, che ha dato luogo alla con- troversia, delle oggettive difficoltà interpretative nella ricostru- zione dell’esatto ambito di applicazione della disciplina proces- suale dell’azione risarcitoria per responsabilità processuale Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., nonché dello stesso anda- mento del giudizio di merito.

Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. e il secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., assorbiti tutti gli altri motivi dei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] GRAZIOSI Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 21 / 11/2023 C . C . dott.Marilena GORGONI Consiglier a R.G. n. 27039 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 27039del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79A22 H501Q) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Riziero (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 49A26 L182B) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62L13 H501Y) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale rap- presentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] gnoli (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti -ricorrenti in via incidentale- [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA]- gnoni rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 61M20 H501R) -controricorrente- Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4697/2021, pubblicata in data 25 giugno 2021 (e notificata in data 20 luglio 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo ipotecario, pignorò un bene immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge di questi (quale terzo datore di ipoteca) [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del processo ese- cutivo,il credito posto in esecuzione venne ceduto dapprima a [OSCURATO:SOCIETA]. e poi da questa a [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, a mezzo della sua rappresentante UniCredito [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA]- ment [OSCURATO:SOCIETA]., poi doBank S.p.A. e oggi doValue S.p.A.), subentrò alla società cedente nella procedura esecutiva. Il de- bitorepropose opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., mala sua istanza di sospensione del processo esecutivo, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., venne disattesa, l’immobile venne trasferito all’aggiudicatario ed il ricavato distribuito tra i credi- tori, procedente ed intervenuti. Il giudizio di opposizione all’esecuzione, frattanto proseguito, venne peraltro successiva- mente definito con sentenza (passata in giudicato) di accogli- mento della stessa. [OSCURATO:PERSONA] ha,quindi, agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi doValue S.p.A.) per ot- tenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’espropriazione del suo bene immobile. Nel giudizio sono state successivamente evocate dal medesimo attore, altresì, le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].. La domanda risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Tivoli, che ha condannato tutte le società convenute, in solido, al pa- gamento dell’importo di € 650.000,00 in favoredell’attore. Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la sola doValue S.p.A. (la quale era costituita nel giudizio di secondo grado sia in proprio che quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA].) a pagare al [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 321.495,00, oltre accessori. Ricorre doValue S.p.A., sulla base di ottomotivi. Resistono,con distinti controricors i: 1) il [OSCURATO:PERSONA], che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; 2) Dio- cleziano S.r.l., chepropone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi; 3) [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorsoprincipale avanzato da doVa- lue S.p.A. si denunzia « Nullità della sentenza e del procedi- mento, per avere la sentenza di prime cure e la sentenza di appello ritenuto che l’azione di risarcimento dei danni dalla per- dita di abitazione, derivata da instaurazione e compimento di esecuzione forzata su diritto poi accertato inesistente, fosse proponibiledal Sig. [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. nel presente procedimento, successivo e distinto rispetto al giudizio di opposizione all’esecuzione svoltosi dinanzi al Tribunale di Ti- voli con R.G. n. 4162/2004, anziché soltanto in tale sede, esclu- sivamente competente per tale azione ai sensi dell’articolo 96, comma 2, cod. proc. civ.; e ciò sull’errata motivazione che nel caso di specie si sarebbe verificato un abuso del processo do- tato di attitudine a generare un’autonoma fattispecie di danno (cfr. articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 all’articolo 96, comma 2, cod. proc. civ.nonché all’articolo 2043 cod. civ.).». Con il secondo motivo del ricorso incidentale avanzato da Dio- cleziano S.r.l.si denunzia «violazione e/o falsa e/o omessa ap- plicazionedegli artt. 96, 2^ comma, c.p.c. e 2043 c.c. (in rife- rimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 c.p.c.) per non avere la sentenza impugnata accolto il principio di alternatività e spe- cialità tra il rimedio posto dall’art. 96, commi 1 e 2 c.p.c. ri- spetto a quello risarcitorio generale previsto dall’art. 2043 c.c. e, quindi, per avere erroneamente ritenuto ammissibile la do- manda risarcitoria svolta dal [OSCURATO:PERSONA] in successivo e separato giudizio rispetto a quello di opposizione all’esecuzione». Il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. ed il secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. pongono la medesima questione di diritto. Tali motivi possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati ed hanno altresì carattere pregiudiziale ed as- sorbente di ogni altra questione, per le ragioni che saranno di seguito esposte. 1.1La questione di diritto posta con i motivi di ricorso in esame, che riguarda l’ammissibilità della presente domanda risarcitoria in autonomo giudizio anziché in sede di opposizione all’esecu- zione, era oggetto del terzo motivo dell’appello proposto da do- [OSCURATO:SOCIETA]. (in proprio e quale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA].). La corte d’appello ha rigettato il gravame sul punto con la se- guente motivazione: «Il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono se- guiti disagi psichici, non rientra tra le ipotesi di responsabilità aggravata immediatamente conseguenti all’instaurazione del giudizio (per le quali il principio di specialità esclude un con- corso alternativo tra le norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.), ma va definita piuttosto come un modus agendi Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 qualificabile come abuso del processo dotato di attitudine a ge- nerare un’autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo come la grave sindrome depressiva in cui è caduto il [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’illegittima perdita della propria abita- zione e nel fatto di avere avuto la necessità di reperire altra abitazione con i costi che essa comporta e pure -in tesi - anche a una perdita reddituale (sul tema, cfr. Cass. 19luglio 2018, n. 19179)». 1.2Siffatta argomentazione è, in primo luogo, certamente er- ronea in diritto. La speciale fattispecie di responsabilità civile di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c., sicaratterizza per i l tipo di condotta illegittima che ha provocato il danno (la quale deve essere una condotta di natura processuale,in senso lato, cioè ricollegabile all’eser- cizio di un’azione giudiziaria, alla trascrizione di una domanda giudiziale ovvero all’iscrizione di una ipoteca giudiziale), non per il tipo o la natura dei danni che ne sono eventualmente derivati. 1.3 La motivazione della decisione impugnata risulta, altresì, logicamente contraddittoria o,comunque, non intelligibile sotto il profilo logico: la corte d’appello afferma testualmente che «il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono seguiti disagi psichici» andrebbe definitocome «un modus agendi qua- lificabile come abuso del processo dotato di attitudine a gene- rare un’autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo». Ma è appena il caso di osservare che, anche sul piano seman- tico, oltre che sul piano giuridico, un «danno» non si può defi- nire come «modus agendi», e che, di contro, proprio la qualifi- cazione del «modus agendi» che ha determinato il danno in termini di «abuso del processo» dovrebbe condurre, sul piano Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 logico, all’inquadramento della fattispecie nell’ambito della re- sponsabilità processuale, contrariamente a quanto ne fa invece derivare la corte d’appello. 1.4 È opportuno osservare che, n ella decisione impugnata , si richiama, a sostegno degli assunti appena esposti, un prece- dente di questa stessa Corte (Ordinanza n. 19179 del 2018). Tale richiamo risulta del tutto inconferente. In primo luogo, infatti, nel precedentein questione l’oggetto del giudizio era una fattispecie concreta del tutto diversa da quella qui in esame (si trattava del risarcimento richiesto all’esito di una serie di giudizi di cognizione intentati tra coniugi in con- flitto, e si lamentava, nella sostanza, il generale carattere per- secutorio e, soprattutto , offensivo delle espressioni utilizzate nei relativi atti difensivi), assolutamente non equiparabile all’ipotesi di danno da preteso esercizio abusivo dell’azione ese- cutiva. Inoltre, in tale occasione sono stati affermati principi di diritto assolutamente non rilevanticon riguardo alla presente contro- versia e che non ne potrebbero mutare affatto l’esito;segnata- mente, è stato affermatoil principio per cui l’azione risarcitoria di cui all’art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proponibile anche in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello in cui si è verificato l’abusoprocessuale, ma esclusivamente lad- dove sia dimostrato che tale scelta sia dipesa, non già da mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che aveva dato origine all’altrui responsabilità aggravata, interesse da valutare nel caso con- creto. Nella specie,invece, l’azione risarcitoria derivante dal preteso abuso del processo esecutivo,che si assume iniziato e portato a termine per un credito (che all’esito dell’opposizione si è ac- certato essere) inesistente,era certamente proponibile nel giu- dizio di opposizione all’esecuzione e la corte d’appello, in realtà, Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 neanche ha accertato se vi fosse un interesse specificodell’op- ponente a non proporre la relativa domanda in quel giudizio, limitandosi (anche se erroneamente sul piano giuridico, nonché contraddittoriamente sul piano logico, come già chiarito) ad af- fermare che si tratterebbe in realtà di due azioni diverse, in quanto l’abuso del processo avrebbe provocato un peculiare danno (quello della perdita del diritto di abitazione), avente una sua autonoma specificità. 1.5In realtà, i giudici di merito non hanno fatto corretta appli- cazione dei principi di diritto desumibili dalla consolidata giuri- sprudenza di questa Corte in tema di azione risarcitoria per re- sponsabilità processuale aggravata, secondo i qualile ipotesi di responsabilità configurate dall’art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma,di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall’art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannos a , rappresentat a da un com- portamento processuale, che nel caso dell’art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente in rilievo, si concretizza – tra l’altro – nell’imprudente esercizio dell’azione esecutiva, nella specie in virtù di un atto stragiudiziale dotato di tale efficacia esecutiva, ma relativo a un credito inesistente (come successi- vamente accertato). Non essendo, peraltro,possibile alcun concorso tra la fattispe- cie generale di cui all’art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all’art. 96 c.p.c.,come appena chiarito, il danno, di qualunque tipo o natura che sia riconducibile all’imprudente esercizio dell’azione esecutiva in virtù di un atto stragiudiziale dotato di efficacia esecutiva, ma relativo a un diritto di credito (che suc- cessivamente si accerti) inesistente, èsoggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c. (cfr., Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 –01: « l’art. 96 c.p.c. si pone in rap- porto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., sicché la respon- sabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fat- tispecie, risultando conseguentemente inammissibile la propo- sizionedi un autonomo giudizio di risarcimento per i danni as- seritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudi- zio di merito»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: «l’art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti pro- cessuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere dellaresponsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un con- corso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»; nel medesimo senso, ex multis: Cass., Se z. 1 , Sentenza n. 2129 del 27/05/1975 , Rv. 375884; Sez. 2 , Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031; Sez. 1 , Sentenza n. 2672 del 19/04/1983, Rv. 427561; Sez. U , Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 3, Sentenza n. 3534 del 23/04/1997, Rv. 503894 – 01; Sez. 1 , Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv. 515203; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 12/03/2002, Rv. 553021; Sez. 3, Sentenza n. 8239 del 24/05/2003, Rv. 563527 –01; Sez. 1, Sentenza n. 5734 del 23/03/2004, Rv. 571408 –01; Sez. 3 , Sentenza n. 13455 del 20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del 20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del 18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sentenza n. 12952 del 04/06/2007, Rv. 597588 –01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del 24/07/2007, Rv. 599442; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del 20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3 , Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del 06/05/2010, Rv. 612644 –01; Sez. 3, Sentenza n. 18344 del 06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3 , Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619216 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del 23/01/2013, Rv. 625062 –01; Sez. 3, Sentenza n. 14653 del 14/07/2015, Rv. 636291 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del 25/01/2016, Rv. 638319 –01; Sez. 1, Sentenza n. 7592 del 15/04/2016, Rv. 639259 –01; Sez. 1 , Sentenza n. 10518 del 20/05/2016, Rv. 639812 – 01 ; Sez. 3, Sentenza n. 28527 del08/11/2018, Rv. 651656 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029 del09/12/2019, Rv. 655961 – 01; Sez. U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021, Rv.662368 – 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 -01). La piana applicazione di tali principi avrebbe dovuto condurre a negare l’ammissibilità della proposizione dell’azione risarcitoria, da parte del [OSCURATO:PERSONA], in un giudizio separato ed autonomo ri- spetto a quello di opposizione all’esecuzione in cui era stata fatta valere l’illegittimo esercizio dell’azione esecutiva. 1.6 È opportuno , altresì, sottolineare che la causa petendi dell’azione in concreto esercitata dall’attoreè, nella specie, cer- tamente da inquadrarenella previsione di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c.,in quanto il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale, cioè l’avere esercitato in modo illegittimi ed imprudente l’azione Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 esecutiva, sottoponendo a pignoramento un bene immobile del preteso debitore in virtù di un credito inesistente, secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta disposizione. Ne discende, inevitabilmente , la radicale inammissibilità della predetta azione, proponibile, secondo la richiamata costante giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente nel giudizio di merito (e segnatamente nel giudizio di opposizione all’esecu- zione, nella specifica fattispecie dell’incauto esercizio dell’azione esecutiva), noninvece, come avvenuto nella specie, in un autonomo giudizio. 1.7In definitiva, in ragione dell’originaria improponibilità della domanda avanzata dall’ attor e, questione specificamente og- getto dei motivi di ricorso in esame, ma, comunque,rilevabile anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., la sen- tenza impugnata va cassatae la controversia può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di tale improponibilità. Ciò determina l’assorbimento di ogni altra questione e di tutti i restanti motivi dei ricorsi, proposti sia in via principale che in via incidentale. 2.Sono accolti il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. e il secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentali. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti e,decidendo nel merito, le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] sono dichiarate inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi suffi- cienti a tal fine, in considerazione delle peculiarità della vi- cenda, sostanziale e processuale, che ha dato luogo alla con- troversia, delle oggettive difficoltà interpretative nella ricostru- zione dell’esatto ambito di applicazione della disciplina proces- suale dell’azione risarcitoria per responsabilità processuale Ric. n. 27039/2021 –Sez. 3 – A d. 21 novembre 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., nonché dello stesso anda- mento del giudizio di merito. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. e il secondo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., assorbiti tutti gli altri motivi dei
Sentenza Cassazione n. 36593/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris