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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 27175/2026

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to a Vinci il 14/03/1973avverso il decreto del 27/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari di PratoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con atto del suo difensore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del27 febbraio 2026, che ha dichiarato inammissibile, con procedura "de plano", anorma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazionepresentata nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quelTribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all’art. 476 cod.pen., da questi commesso nella sua qualità di Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], e perl’effetto ha disposto l’archiviazione del procedimento predetto.2.

Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosidi ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.Secondo l’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullose il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanzadel precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione,da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e deirelativi elementi di prova.

Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3,stabilisce, però, che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenticommi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza delprovvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizionemonocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delleparti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima,dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentarememorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.3.

Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo,in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del"favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825), daindividuare nel Tribunale di Prato: tanto per l’ulteriore corso del procedimento.

P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al tribunale di prato per l'ulteriore corsoCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a Vinci il 14/03/1973avverso il decreto del 27/02/2026 del Giudice per le indagini preliminari di PratoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con atto del suo difensore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneavverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del27 febbraio 2026, che ha dichiarato inammissibile, con procedura "de plano", anorma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazionepresentata nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quelTribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui all’art. 476 cod.pen., da questi commesso nella sua qualità di Ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], e perl’effetto ha disposto l’archiviazione del procedimento predetto.2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosidi ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.Secondo l’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullose il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanzadel precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione,da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e deirelativi elementi di prova. Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3,stabilisce, però, che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenticommi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza delprovvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizionemonocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delleparti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima,dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentarememorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.3. Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo,in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del"favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudicecompetente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825), daindividuare nel Tribunale di Prato: tanto per l’ulteriore corso del procedimento. P.Q.MQualificato il ricorso come reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al tribunale di prato per l'ulteriore corsoCosì è deciso, 12/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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