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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 27064/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15450/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via F . de Sanctis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 737/2021 depositata il 09/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la condanna del medesimo al pagamento dei compensi professionali relativi ad un procedimento, risalente al 2012, nel quale aveva svolto attività difensiva in suo favore; - [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e, in via preliminare, eccepì la prescrizione del credito. - la Corte d’Appello, con ordinanza del 08/06/2023, accolse l’eccezione di prescrizione e, per l’effetto, rigettò la domanda. - avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; - in prossimità dell’udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato che: - il ricorso è inammissibile; - l’art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione debba contenere l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, contenente, tra gli altri, il riferimento alla sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 28146/2018); - nel caso di specie, la procura alle liti è stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione della sentenza n. 1507/22 resa dal Tribunale di Tivoli; - è del tutto evidente che la procura alle liti si riferisce ad un altro e diverso provvedimento e non all’ordinanza della Corte d’appello di Perugia r.g. 15450/23, sebbene richiamata ne l ricorso che ha dato origine al presente procedimento; - ne consegue che, in assenza di qualsiasi riferimento della procura speciale al provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non deve essere adottata nessuna statuizione sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15450/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via F . de Sanctis, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ; -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 737/2021 depositata il 09/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio innanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la condanna del medesimo al pagamento dei compensi professionali relativi ad un procedimento, risalente al 2012, nel quale aveva svolto attività difensiva in suo favore; - [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere alla domanda e, in via preliminare, eccepì la prescrizione del credito. - la Corte d’Appello, con ordinanza del 08/06/2023, accolse l’eccezione di prescrizione e, per l’effetto, rigettò la domanda. - avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; - [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; - in prossimità dell’udienza in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che: - il ricorso è inammissibile; - l’art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c. prevede che il ricorso per cassazione debba contenere l’indicazione della procura, se conferita con atto separato, contenente, tra gli altri, il riferimento alla sentenza impugnata, pena l’inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 28146/2018); - nel caso di specie, la procura alle liti è stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’impugnazione della sentenza n. 1507/22 resa dal Tribunale di Tivoli; - è del tutto evidente che la procura alle liti si riferisce ad un altro e diverso provvedimento e non all’ordinanza della Corte d’appello di Perugia r.g. 15450/23, sebbene richiamata ne l ricorso che ha dato origine al presente procedimento; - ne consegue che, in assenza di qualsiasi riferimento della procura speciale al provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; - non deve essere adottata nessuna statuizione sulle spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva; - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezi
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