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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16305/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha accertato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'orario coperto dall'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione e quello in cui si sarebbe trattenuto presso l'abitazione del genitore ove il ricorrente affermava essersi recato e trattenuto senza un reale stato di necessità; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva ampiamente giustificata, non solo attraverso il richiamo ai plurimi precedenti penali da cui emergeva che il ricorrente avesse commesso reati, ininterrottamente, a partire dal 1988, tranne che durante i periodi di detenzione, ma anche attraverso l'apprezzata spregiudicatezza tale da palesare insensibilità rispetto alle precedenti condanne e l'accresciuta pericolosità; ritenuto che correttamente motivata risulta, altresì, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. essendo stata apprezzata la particolare intensità del dolo da parte del ricorrente che si allontanava dall'abitazione appena mezzora prima che scadesse l'arco di tempo coperto dall'autorizzazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen. è manifestamente infondato e riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha accertato il notevole lasso di tempo intercorso tra l'orario coperto dall'autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione e quello in cui si sarebbe trattenuto presso l'abitazione del genitore ove il ricorrente affermava essersi recato e trattenuto senza un reale stato di necessità; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva ampiamente giustificata, non solo attraverso il richiamo ai plurimi precedenti penali da cui emergeva che il ricorrente avesse commesso reati, ininterrottamente, a partire dal 1988, tranne che durante i periodi di detenzione, ma anche attraverso l'apprezzata spregiudicatezza tale da palesare insensibilità rispetto alle precedenti condanne e l'accresciuta pericolosità; ritenuto che correttamente motivata risulta, altresì, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. essendo stata apprezzata la particolare intensità del dolo da parte del ricorrente che si allontanava dall'abitazione appena mezzora prima che scadesse l'arco di tempo coperto dall'autorizzazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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