CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 20788/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01T6Q2N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Slimeni MoratY ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 4), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo e il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione d legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. perì., sollecitando, nella seconda doglianza proposta, la proposizione di una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, commi 1 e 7, Cost. - esaminati gli atti, sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. in quanto il ricorso è stato proposto dall'interessato personalmente e non dal difensore abilitato al patrocinio in Cassazione; Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, (2018), Aiello, Rv. 272010. In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 maggio 2025 I cons