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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13918/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto, contrariamente agli assunti ivi contenuti, che il Tribunale di sorveglianza ha esaminato nel merito la questione posta con l'originario reclamo giurisdizionale del detenuto, senza affatto trincerarsi dietro il suo avvenuto trasferimento in altra casa circondariale; che il ricorso è pertanto palesemente destituito di fondamento; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; Ritenuto, contrariamente agli assunti ivi contenuti, che il Tribunale di sorveglianza ha esaminato nel merito la questione posta con l'originario reclamo giurisdizionale del detenuto, senza affatto trincerarsi dietro il suo avvenuto trasferimento in altra casa circondariale; che il ricorso è pertanto palesemente destituito di fondamento; Rilevato, pertanto, che esso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/
Sentenza Cassazione n. 13918/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris