CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 febbraio 2025
Cassazione n. 22320/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso,proposto ai sensi dell’art. 391bis c.p.c., da : AVV. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,e di [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrent e – – CONTRO - AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore; –intimata – per la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza di questa Corte n. 2335/2025, pubblicata il 31.1.2025, che ha definito il ricorso n. 13294/2016; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2.7.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza n. 2335/2025, pubblicata in data 31.1.2025, questa Corte rigettava il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 455/2016 della [OSCURATO:PERSONA] e condannava la soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.600,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge, senza tuttavia disporre la distrazione delle spese in favore del difensore della parte vittoriosa. 2. Con istanza depositata in data 3.2.2025, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese in proprio favore. 4. L’Agenzia non ha svolto attività difensiva. 5. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata la camera di consiglio del 2.7.2025. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Questa Corte (vedi Cass., Sez. U., n. 16037/2010; conf. Cass. n. 12962/2012 e , da ultimo, Cass. n. 5082/2024 ) ha enunciato il principio di diritto secondo cui «in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione». 2. La novellata previsione di cui all’art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., prevede che la correzione del provvedimento della Corte di cassazione può essere chiesta dalla parte interessata (e anche direttamente dal suo difensore), oltre a poter essere rilevata d’ufficio dalla Corte in qualsiasi tempo. 3. Il decreto di fissazione risulta comunicato ad entrambe le parti. 4. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la memoria ex art. 380 bis c.p.c. depositata nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in vista dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del cui deposito l’ordinanza n. 2335/2025ha dato atto nell’illustrazione dei “fatti di causa”, si conclude con la seguente frase: « P.Q.M condanna alle spese in favore del difensore che si dichiara anticipatario». Si può, quindi , senz’altro provvedere con ordinanza alla correzione della predetta omissione, mandando alla cancelleria per i prescritti adempimenti conseguenti. 5. Nessun provvedimento deve essere adottato sulle spese di questo procedimento, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, avente natura sostanzialmente amministrativa, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v. Cass. n. 12184/2020; Cass. n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013e, da ultimo, Cass. SU n. 29432/2024). La Corte dispone che nell’ordinanza n. 2335/2025 pubblicata in data 31.1.2025, alla pagina 6 del dispositivo, dopo le parole «come per legge», sia aggiunta la locuzione «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]». Manda alla cancelleria per l’annotazione s ull’originale dell’ordinanza.