CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32628/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a memoria nel procedimento n. 10866 del 2026;considerato che il primo motivo, sulla rinnovazione istruttoria, èmanifestamente infondato,dato che la valutazione della relativa necessità èsubordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed allaconseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli attisenza una rinnovazione istruttoria, accertamento rimesso alla valutazione delgiudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se, come nel caso concreto,correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620;Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Rv. 229666)osservato cheil secondo ed il terzo motivo di ricorso sono intrisi digenericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), inrelazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente lariproduzione delle doglianze presentate alla Corte d’appello; in tale ipotesi imotivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacchéomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 [OSCURATO:PERSONA].243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez.2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01);considerato, in ogni caso, che la Corte ha ampiamente e congruamentemotivato sia in relazione ai profili attinenti alla responsabilità (evidenziando gliindici del concorso dell’imputato, confermato dall’ispezione preliminare dei luoghie dalla consapevolezza delle ragioni dell’accesso al supermercato – pg. 5) che aquelli circostanziali (riconoscendo l’aggravante delle più persone riunite per lapluralità delle voci percepite dalla persona offesa nel corso della conversazionetelefonica intercorsa con i due autori dell’estorsione e per la compresenza deglistessi al momento del fatto sul luogo del delitto; escludendo l’attenuante ex art.114 cod. pen. per il ruolo fondamentale svolto dall’imputato);osservato che anche l’ultimo motivo (sul diniego delle attenuanti generiche esull’applicazione della recidiva) è manifestamente infondato, a fronte di unamotivazione, sui cennati profili, non manifestamente illogica, e quindi nonulteriormente scrutinabile in questa sede;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.