CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24676/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 - bis e 625 n.5, cod. pen., commesso il 16 dicembre 2017; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché inerente ad una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in quanto il danno derivante da reato, per essere ritenuto di speciale tenuità tale da rendere l'imputato meritevole della mitigazione della pena ex art. 62, n. 4) cod. pen., deve essere lievissimo (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450); Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione della causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto di cui all'art. 131 - bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto come rilevato dalla Corte di appello, il minimo edittale previsto per tale fattispecie (anni quattro di reclusione secondo la legge in vigore al momento del fatto) non rientra nei limiti previsti dall'art. 131-bis cod. pen. (pena non superiore a due anni di reclusione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec