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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1978

Cassazione n. 06668/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1978 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello di Catania disatteso la richiesta di esclusione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità in quanto in fatto e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici.

Invero, in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti dell'imputato, la Corte d'Appello - con motivazione scevra da vizi logici e giuridici - ha rapportato le violazioni precedenti a quelle attuali, ritenendo che le plurime inosservanze degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale siano sintomatiche di elevata propensione a delinquere di Gangi e di spregio dei provvedimenti dell'Autorità.

La Corte ha rilevato, altresì, che non è possibile applicare le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche per altre tipologie di reato, unitamente all'assenza di motivi validi che giustifichino le violazioni (lo stato di malattia - per un tumore allo stomaco - peraltro non è mai stato dimostrato).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1978 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen., per avere la Corte di appello di Catania disatteso la richiesta di esclusione della recidiva e di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità in quanto in fatto e già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici. Invero, in ordine all'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nei confronti dell'imputato, la Corte d'Appello - con motivazione scevra da vizi logici e giuridici - ha rapportato le violazioni precedenti a quelle attuali, ritenendo che le plurime inosservanze degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale siano sintomatiche di elevata propensione a delinquere di Gangi e di spregio dei provvedimenti dell'Autorità. La Corte ha rilevato, altresì, che non è possibile applicare le circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali, anche per altre tipologie di reato, unitamente all'assenza di motivi validi che giustifichino le violazioni (lo stato di malattia - per un tumore allo stomaco - peraltro non è mai stato dimostrato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.
Sentenza Cassazione n. 06668/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris