CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 17275/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 emessa dalla Corte d'appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello ampiamente motivato sul punto. In particolare, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (gravità della condotta e precedenti penali). Del pari, non è consentito dalla legge neppure il motivo sulla disposta espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/90, avendo la Corte di appello puntualmente motivato le ragioni della decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n. \4igna Anna CriSct)olo [OSCURATO:PERSONA]