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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 luglio 2022

Cassazione n. 02924/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 28/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cinque anni di reclusone e 21.667 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui al citato art. 80; in ordine al veicolo confiscato, poi, nessun elemento in atti ne confermerebbe la titolarità in capo al [OSCURATO:PERSONA], e la relativa motivazione della sentenza sarebbe assente o meramente apparente.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile.

3.1. La prima doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità, palesemente estranea al perimetro della norma in questione.

3.2. Con riguardo, poi, alla confisca del veicolo, la Corte osserva, per un verso, il carattere palesemente generico ed ipotetico della questione posta, e, per altro verso, la manifesta carenza di interesse in capo al ricorrente, qualora la circostanza di fatto dallo stesso dedotta risultasse fondata; in altri termini, se davvero si provasse che il mezzo non è di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero certo questi legittimato a chiederne la restituzione.

5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 gliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/07/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 28/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di cinque anni di reclusone e 21.667 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando l'assenza di motivazione con riguardo alla circostanza aggravante di cui al citato art. 80; in ordine al veicolo confiscato, poi, nessun elemento in atti ne confermerebbe la titolarità in capo al [OSCURATO:PERSONA], e la relativa motivazione della sentenza sarebbe assente o meramente apparente. 3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. 3.1. La prima doglianza, infatti, attiene al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto la sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità, palesemente estranea al perimetro della norma in questione. 3.2. Con riguardo, poi, alla confisca del veicolo, la Corte osserva, per un verso, il carattere palesemente generico ed ipotetico della questione posta, e, per altro verso, la manifesta carenza di interesse in capo al ricorrente, qualora la circostanza di fatto dallo stesso dedotta risultasse fondata; in altri termini, se davvero si provasse che il mezzo non è di proprietà del [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero certo questi legittimato a chiederne la restituzione. 5. Rilevato, dunque, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 gliere e
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