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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21874/2026

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A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunziata (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 19 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano dichiarati colpevoli dei delitti — commessi in Roma il giorno 20 novembre 2024 - di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish (capo A della rubrica), nonché di detenzione illegale di materiale esplosivo (capo B della rubrica) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la contestata recidiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], venivano condannati alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno.

1.1. Le imputazioni a loro carico riguardavano i seguenti reati: A) delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e succ. mod., perché in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.P.R. 309/90 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 dello stesso d.P.R., illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo hashish, celata all'interno della cantina di pertinenza della loro abitazione, imballata in 5 confezioni contenenti 16 panetti, pari complessivamente a 1.484,10 grammi lordi (pari a 605,335 grammi di principio attivo THC, con una percentuale del 37,1% al 43,3% da cui è possibile ricavare n.24.212 dosi medie giornaliere), sostanza stupefacente che, in ragione del quantitativo complessivamente, è destinata inequivocabilmente all'attività di spaccio in larga scala; B) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2

I. 895/67, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano all'interno della cantina di pertinenza della loro abitazione. — n. 78 bombe carta del peso di 135 grammi lordi cadauna; - n. 8 bombe pirotecniche da mortaio; - n. 30 bombe pirotecniche da mortaio; tutte da considerarsi esplosivi in quanto, per la loro micidialità complessivamente considerate, tenuto conto dell'ingente quantitativo, del precario confezionamento, della concentrazione in ambiente angusto e della prossimità a luoghi frequentati, idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.

1.2. La Corte di appello di Roma investita dei gravami di entrambi gli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad 2anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, mentre riduceva ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena irrogata nei confronti della imputata, confermando per il resto la decisione di primo grado.

In particolare, la Corte territoriale riteneva infondati i motivi di appello con i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la propria colpevolezza a titolo di concorso nei reati in contestazione, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] (suo compagno e convivente) si era assunto la esclusiva responsabilità, nonché quelli riguardanti la richiesta di riqualificazione del fatto sub B) nel reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 678 cod. pen. 2.

Avverso detta sentenza entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, fondati sui motivi di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

3. [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida la propria impugnazione a due motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 533, 546, comma 1 lett. e), del codice di rito e 110 cod. pen. ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla sua responsabilità, a titolo di concorso, per i due reati in contestazione fondata, unicamente, sul rapporto di convivenza e coabitazione con il coimputato reo confesso e sul rinvenimento dello stupefacente e del materiale esplosivo nella cantina con la conseguente non corretta applicazione del citato art. 110.

In particolare, evidenzia che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale (il rinvenimento di un suo documento assicurativo nella cantina, la presenza delle chiavi dello stesso locale su di un tavolino posto all'ingresso dell'abitazione della coppia e le iniziali false dichiarazioni rese agli operanti circa il fatto che la cantina appartenesse alla coppia) sono, in realtà, neutri e non consentono di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità.

3.2. Con il secondo motivo l'imputata deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 545-bis del codice di rito, 53 e 58

I. 689/81 (come modificati dalla c.d. riforma Cartabia) e 20-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto al rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta difensiva di applicazione di una pena sostitutiva.

34. Con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente propone tre motivi a fondamento della impugnazione.

4.1. Con il primo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 110 cod. pen. e del vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della sua responsabilità, a titolo di concorso, per i due reati in contestazione, fondata su elementi del tutto insufficienti quali, appunto, il rinvenimento nella cantina del documento assicurativo sopra indicato, la presenza delle chiavi dello stesso locale sul tavolino situato all'ingresso della abitazione e le iniziali false dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] agli operanti in ordine alla titolarità della medesima cantina.

4.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 533 del codice di rito ed il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, avendo omesso di valutare le dichiarazioni confessorie del coimputato che si è assunto la esclusiva responsabilità dei fatti in contestazione e non avendo tenuto conto della regola di giudizio dellmoltre ogni ragionevole dubbio" per giungere ad una dichiarazione di penale responsabilità nei suoi riguardi.

4.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 27 Cost. con particolare riferimento al principio di personalità della responsabilità penale ed osserva che, nella fattispecie, la sua condanna è stata pronunciata in assenza di prove concrete circa il suo contributo attivo e causalmente orientato rispetto ai reati oggetto di imputazione.

5. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi a sostegno del proprio ricorso per cassazione.

5.1. Con il primo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2

I. n. 895/67 ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del materiale esplosivo sequestrato ed alla conseguente mancata derubricazione del fatto sub B) nel meno grave reato contravvenzionale ex art. 678 cod. pen. 5.2.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 4e del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo rispetto alla concreta gravità dei fatti ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la sua piena confessione.

5.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla immotivata conferma delle pene accessorie nei suoi confronti, nonostante la avvenuta riduzione della pena principale ad opera della Corte territoriale.

6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza, nel corso della quale le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra trascritti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto perché complessivamente infondato, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto.

2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369).

Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.

2.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari 5agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque — salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale — quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282).

2.2. È noto, d'altra parten controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745).

Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579).

2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente 6indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.

È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.

La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ()culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).

2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596).

72.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01).

3. Fatta questa indispensabile premessa si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei termini sopra indicati in ordine ai due delitti in contestazione, avendo la Corte territoriale unicamente ridotto la pena confermando, nel resto, la decisione di primo grado.

3.1. I fatti (peraltro non contestati nella loro materialità dall'imputato che si è assunto la esclusiva responsabilità dei reati) sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito, sulla base degli atti legittimamente utilizzati in forza del rito prescelto, nei seguenti termini.

3.1.1. Il giorno 20 novembre 2024, alle ore 06:30, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria finalizzata ad eseguire un decreto di perquisizione nell'ambito di un differente procedimento, gli operanti si recavano in viale [OSCURATO:PERSONA] n.151 pal.

L3, a Roma; una volta terminata la perquisizione dell'appartamento oggetto del sopra indicato provvedimento, gli agenti della polizia giudiziaria estendevano i controlli alle pertinenze ed agli spazi comuni del condominio, compresi i garages e le cantine posti nel seminterrato.

Una unità cinofila, nell'ispezionare il corridoio di accesso ai locali cantina e garages, segnalava la possibile presenza di stupefacenti all'interno di una cantina chiusa a chiave con un lucchetto.

3.1.2. Poiché la richiesta, rivolta ai condomini, di conoscere a chi appartenesse detta cantina non dava alcun esito, gli operanti alle ore 07:00 procedevano a forzare il chiavistello chiuso da un lucchetto marca 'Iseo' della porta di ingresso del locale sopra indicato.

Una volta entrati nella cantina gli agenti della polizia giudiziaria rivenivano e sequestravano 606 grammi di hashish suddivisi in pacchetti, tre scatole contenenti il materiale esplosivo sopra descritti, nonché un borsone contenente armi, munizioni e passamontagna (per questi ultimi oggetti 8si procedeva separatamente).

Al fine di accertare a chi apparteneva il locale cantina, dotato di energia elettrica, gli operanti rinvenivano sotto una panca di legno dei documenti assicurativi intestati a [OSCURATO:PERSONA] ed una tessera con la fotografia di un uomo che veniva identificato il [OSCURATO:PERSONA], il quale in precedenza era stato da loro interpellato - con esito negativo - per conoscere chi detenesse la cantina in questione.

3.2. A seguito di ciò gli agenti si recavano presso l'appartamento int.1 occupato dagli odierni ricorrenti dove, a seguito di perquisizione, rinvenivano su di un tavolino posto all'ingresso dell'abitazione due chiavi di apertura del lucchetto posto sulla porta della cantina sopra indicata e all'interno della quale erano stati trovati lo stupefacente ed il materiale esplodente.

Dopo essere stati arrestati gli odierni ricorrenti, nel corso dell'interrogatorio di convalida, cadevano in contraddizione rispetto, tra l'altro, alla disponibilità della cantina.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non essere nemmeno a conoscenza di avere la cantina in questione presso la quale non si era mai recato non avendone le chiavi; [OSCURATO:PERSONA], invece, sosteneva di essersi recata nella cantina per l'ultima volta sette od otto mesi prima per riporvi alcune cose e che aveva dichiarato agli operanti che il locale non apparteneva alla coppia soltanto perché il compagno le aveva detto di dire così.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - con dichiarazione spontanea diretta alla A.G. - si assumeva la esclusiva responsabilità in ordine alla detenzione del materiale sequestrato, sostenendo che la compagna era totalmente estranea alla vicenda.

4. Passando, quindi, all'esame del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che, come visto, non contesta la propria responsabilità) è opportuno richiamare il condivisibile principio secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 - 01); nel caso in esame, come visto, dal verbale di sequestro risulta che la 9notevole quantità di materiale esplosivo si trovava all'interno di una cantina posta al livello interrato di un edificio destinato ad abitazioni e circondato da altre cantine e garages.

Pertanto, la Corte territoriale in considerazione della significativa quantità del materiale sequestrato, delle modalità e del luogo in cui era conservato, ha considerato irrilevante — ai fini della derubricazione del fatto contestato nella meno grave ipotesi contravvenzionale - la circostanza che si trattasse di materiale che singolarmente considerato aveva bassa micidialità, ritenendo, in modo non irrazionale, sussistente per le suddette ragioni la contestata micidialità.

Si tratta di un accertamento in fatto che, in quanto sorretto da idonea motivazione, sfugge al sindacato in sede di legittimità.

4.1. Infondate risultano le censure riguardanti il diniego delle attenuanti innominate ed il trattamento sanzionatorio.

In ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il richiamo all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza, del comportamento inizialmente tenuto dall'imputato allorquando aveva negato di avere la disponibilità della cantina, per poi solo successivamente ammettere le proprie responsabilità.

4.2. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale si è discostata dal minimo edittale pur rimanendo al di sotto della media edittale, ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta e dei precedenti risultanti a suo carico. 4.3.

Manifestamente infondato, infine, risulta il motivo riguardante la pena accessoria applicata a [OSCURATO:PERSONA] atteso che, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. pen., alla irrogazione di una pena superiore ad anni tre consegue la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici.

105. Con riferimento alla impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale i due atti di ricorso propongono le medesime questioni) la Corte rileva che le censure che sostengono la configurabilità, nei suoi riguardi, della mera connivenza risultano fondate ed assorbenti rispetto agli ulteriori motivi.

5.1. Come noto la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto (con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti), va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le altre: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 — 02; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Rv. 257810 - 01).

In sostanza, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, per configurare il concorso di persone nel reato è richiesto un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa.

Occorre un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.).

5.2. Ne consegue che la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (ex plurimis: Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310).

È, invece, configurabile connivenza non punibile allorché l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ignora che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente 11casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v.

Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997, Famiano, 5 Rv. 206785).

È quest'ultima situazione, in particolare, a porre i maggiori problemi di inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul luogo del reato rivesta le caratteristiche del contributo penalmente rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza all'azione dell'autore materiale.

In ogni caso, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime affatto il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

5.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata - con riferimento alla posizione della odierna ricorrente - non ha fatto buon uso dei principi suindicati.

Infatti, la Corte territoriale, a fronte della assunzione della esclusiva paternità dei fatti da parte del coimputato, ha confermato la responsabilità concorrente della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in forza della titolarità, anche in capo a lei, della cantina, del rinvenimento all'interno della stessa di documenti assicurativi a lei riferibili e della presenza delle chiavi del lucchetto poste all'ingresso dell'appartamento.

La motivazione non spiega, infatti, in modo convincente come tale contributo morale da parte della [OSCURATO:PERSONA] si sia attuato, mancando ad esempio alcun riferimento alla frequentazione della cantina da parte della imputata, a quale data risalgono i documenti assicurativi rinvenuti all'interno di essa (nella quale l'imputata ha dichiarato di avere fatto accesso per l'ultima volta vari mesi prima dell'episodio oggetto del presente procedimento) e perché la semplice presenza delle chiavi nell'ingresso dell'appartamento possa considerarsi non casuale e idonea a costituire l'estremo integrante della partecipazione criminosa ed espressione di chiara adesione alla condotta delittuosa, tenuto conto 12della già richiamata assunzione di responsabilità, in via esclusiva, da parte del convivente della ricorrente.

5.4. A quanto sopra deve aggiungersi che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] agli operanti, allorquando aveva negato di avere la disponibilità della cantina, potrebbero configurare una ipotesi di favoreggiamento personale che, però, nella fattispecie non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. pen. in considerazione del pacifico rapporto di convivenza tra i due imputati.

7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti della imputata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio nei suoi confronti, che - in piena autonomia decisionale - colmi le lacune motivazionali sopra indicate; al contrario, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto con la sua condanna al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 31/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTO che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunziata (all'esito del rito abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 19 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano dichiarati colpevoli dei delitti — commessi in Roma il giorno 20 novembre 2024 - di detenzione illecita di sostanza stupefacente di tipo hashish (capo A della rubrica), nonché di detenzione illegale di materiale esplosivo (capo B della rubrica) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione ed esclusa la contestata recidiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], venivano condannati alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno. 1.1. Le imputazioni a loro carico riguardavano i seguenti reati: A) delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e succ. mod., perché in concorso tra loro, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 d.P.R. 309/90 e fuori delle ipotesi di cui all'art. 75 dello stesso d.P.R., illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo hashish, celata all'interno della cantina di pertinenza della loro abitazione, imballata in 5 confezioni contenenti 16 panetti, pari complessivamente a 1.484,10 grammi lordi (pari a 605,335 grammi di principio attivo THC, con una percentuale del 37,1% al 43,3% da cui è possibile ricavare n.24.212 dosi medie giornaliere), sostanza stupefacente che, in ragione del quantitativo complessivamente, è destinata inequivocabilmente all'attività di spaccio in larga scala; B) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 2 I. 895/67, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano all'interno della cantina di pertinenza della loro abitazione. — n. 78 bombe carta del peso di 135 grammi lordi cadauna; - n. 8 bombe pirotecniche da mortaio; - n. 30 bombe pirotecniche da mortaio; tutte da considerarsi esplosivi in quanto, per la loro micidialità complessivamente considerate, tenuto conto dell'ingente quantitativo, del precario confezionamento, della concentrazione in ambiente angusto e della prossimità a luoghi frequentati, idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo. 1.2. La Corte di appello di Roma investita dei gravami di entrambi gli imputati, con la sentenza indicata in epigrafe, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad 2anni tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa, mentre riduceva ad anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 4.000,00 di multa la pena irrogata nei confronti della imputata, confermando per il resto la decisione di primo grado. In particolare, la Corte territoriale riteneva infondati i motivi di appello con i quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato la propria colpevolezza a titolo di concorso nei reati in contestazione, per i quali il [OSCURATO:PERSONA] (suo compagno e convivente) si era assunto la esclusiva responsabilità, nonché quelli riguardanti la richiesta di riqualificazione del fatto sub B) nel reato contravvenzionale previsto e punito dall'art. 678 cod. pen. 2. Avverso detta sentenza entrambi gli imputati, per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, fondati sui motivi di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], affida la propria impugnazione a due motivi. 3.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 533, 546, comma 1 lett. e), del codice di rito e 110 cod. pen. ed il vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla sua responsabilità, a titolo di concorso, per i due reati in contestazione fondata, unicamente, sul rapporto di convivenza e coabitazione con il coimputato reo confesso e sul rinvenimento dello stupefacente e del materiale esplosivo nella cantina con la conseguente non corretta applicazione del citato art. 110. In particolare, evidenzia che gli elementi valorizzati dalla Corte territoriale (il rinvenimento di un suo documento assicurativo nella cantina, la presenza delle chiavi dello stesso locale su di un tavolino posto all'ingresso dell'abitazione della coppia e le iniziali false dichiarazioni rese agli operanti circa il fatto che la cantina appartenesse alla coppia) sono, in realtà, neutri e non consentono di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità. 3.2. Con il secondo motivo l'imputata deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 545-bis del codice di rito, 53 e 58 I. 689/81 (come modificati dalla c.d. riforma Cartabia) e 20-bis cod. pen. ed il vizio di motivazione rispetto al rigetto, da parte della Corte territoriale, della richiesta difensiva di applicazione di una pena sostitutiva. 34. Con l'atto di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente propone tre motivi a fondamento della impugnazione. 4.1. Con il primo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 110 cod. pen. e del vizio di motivazione rispetto alla sussistenza della sua responsabilità, a titolo di concorso, per i due reati in contestazione, fondata su elementi del tutto insufficienti quali, appunto, il rinvenimento nella cantina del documento assicurativo sopra indicato, la presenza delle chiavi dello stesso locale sul tavolino situato all'ingresso della abitazione e le iniziali false dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] agli operanti in ordine alla titolarità della medesima cantina. 4.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 192 e 533 del codice di rito ed il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, avendo omesso di valutare le dichiarazioni confessorie del coimputato che si è assunto la esclusiva responsabilità dei fatti in contestazione e non avendo tenuto conto della regola di giudizio dellmoltre ogni ragionevole dubbio" per giungere ad una dichiarazione di penale responsabilità nei suoi riguardi. 4.3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 27 Cost. con particolare riferimento al principio di personalità della responsabilità penale ed osserva che, nella fattispecie, la sua condanna è stata pronunciata in assenza di prove concrete circa il suo contributo attivo e causalmente orientato rispetto ai reati oggetto di imputazione. 5. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tre motivi a sostegno del proprio ricorso per cassazione. 5.1. Con il primo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2 I. n. 895/67 ed il vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del materiale esplosivo sequestrato ed alla conseguente mancata derubricazione del fatto sub B) nel meno grave reato contravvenzionale ex art. 678 cod. pen. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 4e del vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo rispetto alla concreta gravità dei fatti ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante la sua piena confessione. 5.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla immotivata conferma delle pene accessorie nei suoi confronti, nonostante la avvenuta riduzione della pena principale ad opera della Corte territoriale. 6. Il procedimento si è svolto nelle forme della pubblica udienza, nel corso della quale le parti hanno discusso e concluso nei termini sopra trascritti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto perché complessivamente infondato, mentre quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] va accolto. 2. Anzitutto, è opportuno ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Infatti, secondo il tradizionale insegnamento di questa Corte, gli accertamenti e apprezzamenti, che sostanziano il giudizio ricostruttivo e valutativo di spettanza del giudice di merito, cui questi sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto da adeguata argomentazione, esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari 5agli assunti del ricorrente (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso non rientrano dunque — salvo sempre il controllo sulla congruità e logicità del ragionamento giudiziale — quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali, la connessa indagine sull'attendibilità delle deposizioni, come pure delle relazioni tecnico-peritali, ovvero la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362; Sez. 4, n. 8090 del 25/05/1981, Amoruso, Rv. 150282). 2.2. È noto, d'altra parten controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 31/01/2000, Rv. 215745). Tale assetto peraltro non è mutato, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento processuale della regola di giudizio compendiata nella formula dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108); regola che non può comunque essere utilizzata, nel medesimo giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579). 2.3. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente 6indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ()culi', dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 2.4. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 72.5. Non va poi dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 3. Fatta questa indispensabile premessa si osserva che una doppia affermazione di responsabilità è stata pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei termini sopra indicati in ordine ai due delitti in contestazione, avendo la Corte territoriale unicamente ridotto la pena confermando, nel resto, la decisione di primo grado. 3.1. I fatti (peraltro non contestati nella loro materialità dall'imputato che si è assunto la esclusiva responsabilità dei reati) sono stati ricostruiti da entrambi i giudici delle fasi di merito, sulla base degli atti legittimamente utilizzati in forza del rito prescelto, nei seguenti termini. 3.1.1. Il giorno 20 novembre 2024, alle ore 06:30, nel corso di una operazione di polizia giudiziaria finalizzata ad eseguire un decreto di perquisizione nell'ambito di un differente procedimento, gli operanti si recavano in viale [OSCURATO:PERSONA] n.151 pal. L3, a Roma; una volta terminata la perquisizione dell'appartamento oggetto del sopra indicato provvedimento, gli agenti della polizia giudiziaria estendevano i controlli alle pertinenze ed agli spazi comuni del condominio, compresi i garages e le cantine posti nel seminterrato. Una unità cinofila, nell'ispezionare il corridoio di accesso ai locali cantina e garages, segnalava la possibile presenza di stupefacenti all'interno di una cantina chiusa a chiave con un lucchetto. 3.1.2. Poiché la richiesta, rivolta ai condomini, di conoscere a chi appartenesse detta cantina non dava alcun esito, gli operanti alle ore 07:00 procedevano a forzare il chiavistello chiuso da un lucchetto marca 'Iseo' della porta di ingresso del locale sopra indicato. Una volta entrati nella cantina gli agenti della polizia giudiziaria rivenivano e sequestravano 606 grammi di hashish suddivisi in pacchetti, tre scatole contenenti il materiale esplosivo sopra descritti, nonché un borsone contenente armi, munizioni e passamontagna (per questi ultimi oggetti 8si procedeva separatamente). Al fine di accertare a chi apparteneva il locale cantina, dotato di energia elettrica, gli operanti rinvenivano sotto una panca di legno dei documenti assicurativi intestati a [OSCURATO:PERSONA] ed una tessera con la fotografia di un uomo che veniva identificato il [OSCURATO:PERSONA], il quale in precedenza era stato da loro interpellato - con esito negativo - per conoscere chi detenesse la cantina in questione. 3.2. A seguito di ciò gli agenti si recavano presso l'appartamento int.1 occupato dagli odierni ricorrenti dove, a seguito di perquisizione, rinvenivano su di un tavolino posto all'ingresso dell'abitazione due chiavi di apertura del lucchetto posto sulla porta della cantina sopra indicata e all'interno della quale erano stati trovati lo stupefacente ed il materiale esplodente. Dopo essere stati arrestati gli odierni ricorrenti, nel corso dell'interrogatorio di convalida, cadevano in contraddizione rispetto, tra l'altro, alla disponibilità della cantina. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non essere nemmeno a conoscenza di avere la cantina in questione presso la quale non si era mai recato non avendone le chiavi; [OSCURATO:PERSONA], invece, sosteneva di essersi recata nella cantina per l'ultima volta sette od otto mesi prima per riporvi alcune cose e che aveva dichiarato agli operanti che il locale non apparteneva alla coppia soltanto perché il compagno le aveva detto di dire così. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - con dichiarazione spontanea diretta alla A.G. - si assumeva la esclusiva responsabilità in ordine alla detenzione del materiale sequestrato, sostenendo che la compagna era totalmente estranea alla vicenda. 4. Passando, quindi, all'esame del primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (che, come visto, non contesta la propria responsabilità) è opportuno richiamare il condivisibile principio secondo cui integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità. (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Rv. 274477 - 01); nel caso in esame, come visto, dal verbale di sequestro risulta che la 9notevole quantità di materiale esplosivo si trovava all'interno di una cantina posta al livello interrato di un edificio destinato ad abitazioni e circondato da altre cantine e garages. Pertanto, la Corte territoriale in considerazione della significativa quantità del materiale sequestrato, delle modalità e del luogo in cui era conservato, ha considerato irrilevante — ai fini della derubricazione del fatto contestato nella meno grave ipotesi contravvenzionale - la circostanza che si trattasse di materiale che singolarmente considerato aveva bassa micidialità, ritenendo, in modo non irrazionale, sussistente per le suddette ragioni la contestata micidialità. Si tratta di un accertamento in fatto che, in quanto sorretto da idonea motivazione, sfugge al sindacato in sede di legittimità. 4.1. Infondate risultano le censure riguardanti il diniego delle attenuanti innominate ed il trattamento sanzionatorio. In ordine alle attenuanti generiche occorre ribadire che, al riguardo, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli pur sempre indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); come parimenti avvenuto nella specie, mediante il richiamo all'assenza di qualsiasi segno di resipiscenza, del comportamento inizialmente tenuto dall'imputato allorquando aveva negato di avere la disponibilità della cantina, per poi solo successivamente ammettere le proprie responsabilità. 4.2. Quanto poi al trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale si è discostata dal minimo edittale pur rimanendo al di sotto della media edittale, ma ha dato puntuale conto, come in tali casi necessario (Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153), degli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen., richiamando la gravità oggettiva della condotta e dei precedenti risultanti a suo carico. 4.3. Manifestamente infondato, infine, risulta il motivo riguardante la pena accessoria applicata a [OSCURATO:PERSONA] atteso che, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. pen., alla irrogazione di una pena superiore ad anni tre consegue la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. 105. Con riferimento alla impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (per la quale i due atti di ricorso propongono le medesime questioni) la Corte rileva che le censure che sostengono la configurabilità, nei suoi riguardi, della mera connivenza risultano fondate ed assorbenti rispetto agli ulteriori motivi. 5.1. Come noto la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto (con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti), va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le altre: Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Rv. 280244 — 02; Sez. 6, n. 44633 del 31/10/2013, Rv. 257810 - 01). In sostanza, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui, per configurare il concorso di persone nel reato è richiesto un contributo causale in termini, sia pur minimi, di facilitazione della condotta delittuosa. Occorre un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito (Sez. 6, n. 14606 del 18/02/2010, lemma, Rv. 247127) assicurando all'altro concorrente, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale questi può contare (cfr. Sez. 6, n. n. 49764 del 11/11/2009, Hammani, non mass.). 5.2. Ne consegue che la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (ex plurimis: Sez. 4, n. 3924 del 05/02/1998, Brescia, Rv 210638; Sez. 6, n. 9930 del 03/06/1994, Campostrini, Rv. 199162; Sez. 6, n. 11383 del 20/10/1994, Bonaffini, Rv. 199634; Sez. 5, n. 2 del 22/11/1994 - dep. 04/01/1995, Sbrana, Rv. 200310). È, invece, configurabile connivenza non punibile allorché l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non ignora che, per altrettanto pacifico indirizzo, il concorso è parimenti configurabile anche in ragione della semplice presenza, purché non meramente 11casuale, sul luogo dell'esecuzione del reato, quando essa sia servita a fornire all'autore del fatto stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta (v. Sez. 6, n. 1108 del 4/12/1996 - dep. 06/02/1997, Famiano, 5 Rv. 206785). È quest'ultima situazione, in particolare, a porre i maggiori problemi di inquadramento, potendo non palesarsi con facilità quando la "presenza" sul luogo del reato rivesta le caratteristiche del contributo penalmente rilevante sotto il profilo dello stimolo o anche solo della maggiore sicurezza all'azione dell'autore materiale. In ogni caso, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa non esime affatto il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una "reale" partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). 5.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata - con riferimento alla posizione della odierna ricorrente - non ha fatto buon uso dei principi suindicati. Infatti, la Corte territoriale, a fronte della assunzione della esclusiva paternità dei fatti da parte del coimputato, ha confermato la responsabilità concorrente della [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in forza della titolarità, anche in capo a lei, della cantina, del rinvenimento all'interno della stessa di documenti assicurativi a lei riferibili e della presenza delle chiavi del lucchetto poste all'ingresso dell'appartamento. La motivazione non spiega, infatti, in modo convincente come tale contributo morale da parte della [OSCURATO:PERSONA] si sia attuato, mancando ad esempio alcun riferimento alla frequentazione della cantina da parte della imputata, a quale data risalgono i documenti assicurativi rinvenuti all'interno di essa (nella quale l'imputata ha dichiarato di avere fatto accesso per l'ultima volta vari mesi prima dell'episodio oggetto del presente procedimento) e perché la semplice presenza delle chiavi nell'ingresso dell'appartamento possa considerarsi non casuale e idonea a costituire l'estremo integrante della partecipazione criminosa ed espressione di chiara adesione alla condotta delittuosa, tenuto conto 12della già richiamata assunzione di responsabilità, in via esclusiva, da parte del convivente della ricorrente. 5.4. A quanto sopra deve aggiungersi che le dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] agli operanti, allorquando aveva negato di avere la disponibilità della cantina, potrebbero configurare una ipotesi di favoreggiamento personale che, però, nella fattispecie non sarebbe punibile ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. pen. in considerazione del pacifico rapporto di convivenza tra i due imputati. 7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, nei confronti della imputata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio nei suoi confronti, che - in piena autonomia decisionale - colmi le lacune motivazionali sopra indicate; al contrario, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto con la sua condanna al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q.MRon-l-a, h 1 2 Gitt.,2026.IL FUNZIONAt rs! 71 RIO T IZIARIO 11,FUNZIO - \T21,1-rir ì
Sentenza Cassazione n. 21874/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris