CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6821/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), marcellino.marcellini@pec- ordineavvocatiancona.it; -ricorrente- -ricorrenti- e sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]., e prima ancora [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e ne confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 966/2021, depositata il 17/08/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Ancona, con la sentenza n. 966/2021, resa pubblica in data 17/08/2021, accogliendo parzialmente l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., acquirente del credito di euro 342.368,51 vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., garantito con fideiussione prestata in data 21/09/2009 dai coniugi Bracaccini-Benatti e con ipoteca giudiziale di secondo grado, ha riformato la sentenza n. 1599/2017 del Tribunale di Ancona e, per l’effetto, ha dichiarato inefficaci nei confronti dell’appellante sia l’atto con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano trasferito a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di un immobile sito nel comune di Numana e di una porzione di fabbricato sito in Ancona sia quello con cui gli stessi disponenti avevano alienato a [OSCURATO:PERSONA] un appartamento sito in Ancona. Segnatamente, la corte d'appello ha ritenuto accertato l’eventus damni, perché con più atti di disposizione contestualmente posti in essere i coniugi Bracaccini-Benatti si erano spogliati del loro patrimonio e non avevano ulteriori beni utilmente aggredibili e, inoltre, ha presunto la sussistenza della consapevolezza da parte dei disponenti e dei terzi acquirenti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie dai seguenti indizi: la contestualità degli atti dispositivi, il fatto che un mese prima gli stessi immobili erano confluiti in un fondo patrimoniale, la riserva del diritto di abitazione sull’appartamento venduto alla Foglia, con la quale sussisteva un vincolo di parentela essendo la stessa nuora dei disponenti. [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con autonomi ricorsi di analogo contenuto, basati su quattro motivi, ricorronoper la cassazione della sentenza della corte d'appello. [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso ad entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nei precedenti giudizi di merito, non svolge attività difensiva in questa sede. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1) Atteso che il ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] (notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e quello successivo, quindi, incidentale, ex art. 371 cod.proc.civ., dei coniugi Bracaccini-Benatti (notificato il 26/02/2022) hanno lo stesso contenuto, essi saranno oggetto di trattazione congiunta. 2) Con il primo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. Censurano la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto sussistente l’eventus damni, contestando l’entità del debito del creditore procedente, perché il credito iniziale di euro 342.378,51 verso la [OSCURATO:SOCIETA]., di cui i coniugi disponenti si erano costituiti fideiussori, era stato ridotto dal Tribunale di Ancona, all’esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a euro 132.007,00, e l’altro co-fideiussore, [OSCURATO:PERSONA], aveva pagato una cospicua parte di detto importo, perciò il credito a tutela del quale era stata chiesta la revocazione degli atti dispositivi ammontava a euro 70.000,00; di conseguenza, l’eventus damni avrebbe dovuto essere accertato parametrando il pregiudizio alle ragioni creditorie sull’importo di euro 70.000,00 e tenendo conto che era stato pignorato sin dal 2019 un quinto della pensione di euro 1.650,00 del Bracaccini, che la banca istante aveva pignorato altri due immobili di proprietà della Benatti e che, come documentalmente provato, la debitrice principale, la [OSCURATO:SOCIETA]., risultava proprietaria di un immobile del valore di circa due milioni di euro, sufficiente a garantire il creditore, benché su di esso gravassero altre ipoteche a favore di altri creditori. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni: a) è dedotto in palese violazione dell’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ. Anche declinato secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/ Italia, la quale ha ribadito che il fine legittimo, in linea generale ed astratta, del principio di autosufficienza del ricorso è la semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia, (ai p.ti 74 e 75 in motivazione), investendo questa Corte del compito di non farne una interpretazione troppo formale che limiti il diritto di accesso ad un organo giudiziario (al p.to 81 in motivazione), esso (il principio di autosufficienza) può dirsi soddisfatto solo se la parte riproduce il contenuto del documento o degli atti processuali su cui si fonda il ricorso e se sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., Sez. Un., 18/03/2022, n. 8950 e successiva giurisprudenza conforme). I ricorrenti affermano assertivamente il verificarsi di talune circostanze – pignoramenti, estinzioni parziali del credito, consistenza del patrimonio del debitore principale – che non sarebbero state esaminate dalla corte d'appello, ma la censura non è stata formulata in modo da renderla chiara ed intellegibile in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non le è possibile sopperire con indagini integrative. b) la denunciata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. non è accompagnata dall'assolvimento dei corrispondenti oneri di allegazione. Essa risulta formulata in maniera generica e senza soddisfare l'onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonché il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; ciò non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilità cui è giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass20/06/2024, n. 17005); c) la denunciata violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. difetta di specificità. Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23745) hanno chiarito che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare a questa Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa. La censura in esame, per come formulata, non consente d'individuare, né di comprendere in maniera immediata ed inequivocabile le ragioni dell'impugnazione e si appalesa, come si è detto, priva di specificità. 3) Con il secondo motivo i ricorrenti prospettanola violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n.3 e n. 5 cod.proc.civ. Attinta da censura è la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto presenti i presupposti soggettivi dell’azione revocatoria, deducendoli dal fatto che presso lo stesso notaio, nella medesima data, gli alienanti avevano disposto degli unici beni di cui erano titolari, solo un mese prima i medesimi beni erano confluiti in un fondo patrimoniale, sui beni oggetto degli atti revocandi risultava iscritta ipoteca, sussisteva un vincolo di parentela tra alienate e acquirente, essendo la Foglia la nuora della venditrice. I ricorrenti contestano che dagli indici presuntivi indicati dalla corte territoriale potesse desumersi la consapevolezza che acquistando i beni oggetto dell’atto revocando sarebbero state pregiudicate le ragioni creditorie: innanzitutto, perché gli atti di vendita seppure conclusi in pari data erano stati stipulati da parti diverse, in aggiunta, perché il corrispettivo pagato era congruo rispetto al valore dei beni e non vi era, relativamente al Tiberi, un rapporto di parentela con gli alienanti. Il motivo è inammissibile. Premesso che il ragionamento presuntivo, per vero, costituisce un "iter logico che non è un risalire all'indietro, ma piuttosto un procedere "in avanti", verso un'ipotesi da verificare, ovvero verso la dimostrazione di un fatto che è prefigurato come possibile conclusione dell'inferenza in cui si articola il ragionamento presuntivo (Cass. 27/05/2024, n.14788) e che la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. e dell'idoneità degli elementi presuntivi dotati di tali caratteri a dimostrare, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit", i fatti ignoti da provare, costituisce attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (Cass. 25/09/2023, n. 27266), deve ribadirsi che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citatoart. 2729 c.c. , ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. 21/03/2022, n. 9054), in quanto la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 26/02/2020, n. 5279); la critica deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, mentre non può svolgere argomentazioni dirette ad infirmarne la plausibilità, criticando la ricostruzione del fatto, attribuendo al fatto un altro ipotetico significato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione. Ai suddetti principi si è correttamente attenuta la corte territoriale, la quale ha preso le mosse da plurimi indizi, la cui gravità, precisione e concordanza non sono inficiate dalle censure dei ricorrenti, atteso che per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva , essendo, invece, sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (così Cass.15/03/2018, n . 6387 ). 4) Con il terzo motivo sono denunziate la violazione e falsa applicazione dell’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., per avere la corte d'appello disposto la compensazione parziale delle spese nella misura di 1/3 nonostante la reciproca soccombenza. La tesi è che, essendo stato accolto solo uno dei motivi di appello proposti dalla [OSCURATO:SOCIETA]., la compensazione delle spese avrebbe dovuto essere totale e non parziale. Il motivo è infondato. La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, 2° comma, cod. proc. civ., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (Cass. 31/01/2014, n. 2149 cui adde Cass. 20/12/2017, n. 30592 e Cass. 26/05/2021, n. 14459). 5) Con il quarto i ricorrenti imputano al giudice a quo di aver violato e falsamente applicato l’art. 92, 2° comma, cod.proc.civ., avendo posto le spese di C.T.U. totalmente a carico degli appellati, nonostante l’appellante fosse risultata parzialmente vittoriosa e nonostante le spese di lite fossero state compenate nella misura di 1/3. Il motivo è infondato. Non viola l'art 92 cod.proc.civ. il giudice di merito che, dopo avere dichiarato lacompensazione delle spese fra le parti, pone a carico di una delle parti quelle della consulenza tecnica di ufficio, in quanto tale pronuncia sta solo ad indicare che la compensazione ha natura parziale (Cass. 13/09/2019, n. 22868; Cass. 19/05/1979, n. 2885). 6) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto dei ricorsi. 7) Attesa la reciproca soccombenza va disposta la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta i ricorsi, principale e incientale. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali. Condanna il ricorrente principale e i ricorrenti incidentali al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a