CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02486/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/02/2021 della Corte di appello di Trieste, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Bianco, che ha chiesto il rigetto del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza del Tribunale di Udine del 20 luglio 2018 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile in relazione ai reati di truffa e falso, commessi presentando un documento di regolarità contributiva artefatto per ottenere il pagamento di fatture in favore della ditta individuale da luì gestita. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego di messa alla prova, per avere la Corte di appello confermato il rigetto della richiesta da parte del Tribunale avvenuta senza attendere l'elaborazione del programma di risocializzazione, limitandosi a valorizzare i precedenti penali dell'imputato e l'assenza del requisito, non previsto dalla legge, del risarcimento del danno, peraltro a fronte di una condotta riparatoria apprestata dall'imputato con l'avere offerto alla parte civile la somma di euro 250,00 e la disponibilità a svolgere attività non retribuita in favore della società parte civile, nonché di condizioni economiche disagiate come dimostrato dall'ammissione al patrocinio per i non abbienti, non potendo gravare sull'imputato l'onere di fornire la prova della assoluta impossibilità di adempiere, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe dovuto attivare i poteri officiosi previsti dall'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di truffa affermata pur in assenza di un danno, stante che la condotta dell'imputato si era limitata a presentare un DURC contraffatto per il pagamento di lavori effettivamente eseguiti in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. In ordine al primo motivo, deve richiamarsi il principio di diritto secondo cui, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell'idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen. Ne consegue che l'impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell'imputato impedisce che quest'ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256). Nel caso in esame, il Tribunale e poi la Corte di appello, nel pieno esercizio dei loro poteri di giudici del merito, hanno ritenuto che il ricorrente, in relazione ai suoi precedenti penali, anche medio tempore intervenuti rispetto alla originaria richiesta, fosse soggetto con positiva prognosi di ricaduta nel reato, circostanza che neanche viene contestata in ricorso e che preclude ogni ulteriore valutazione in ordine alla possibilità di ottenere la sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce una presunta violazione di legge che non aveva formato oggetto dell'atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., risolvendosi in un accertamento di fatto in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del danno per la vittima in relazione al reato di truffa non devoluto alla Corte di merito, ciò che spiega la ragione per la quale la sentenza impugnata, senza incorrere in alcun vizio motivazionale, non si è soffermata sul punto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che liquida in complessivi euro 2000 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del