CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 marzo 2021
Cassazione n. 33603/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza emessa il 1 marzo 2021, riformava, con riduzione della pena a mesi tre e giorni quindici di reclusione, la sentenza del Tribunale di Pordenone che il 23 dicembre 2019 aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di truffa in danno di cinque persone offese (capo A), nonché per il delitto di violenza privata tentata, così riqualificata l'originaria condotta di minaccia aggravata (capo C), riconoscendo le circostanze attenuanti dell'art. 89 e 62 n. 4 cod. pen. equivalenti alla recidiva e disponendo la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di cura per un anno. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 3. Il primo motivo deduce nullità assoluta ai sensi dell'art. 178, comma I, lett. c) cod. proc. pen. della sentenza impugnata per non aver ritenuto legittimo l'impedimento dell'imputato a comparire all'udienza del 1 marzo 2021. Il motivo censura il rigetto dell'istanza di rinvio, salvo chiarire che pervenne solo un certificato medico alla Corte che attestava l'impedimento predetto. 4. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 129 cod. pen. in relazione al capo C). Il ricorso deduce che la persona offesa in sede di istrut:toria dibattimentale ebbe a rimettere la querela, dovendo il giudice immediatamente procedere alla declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., mentre invece, non emettendo sentenza immediatamente, il Tribunale ha riqualificato la condotta in violenza privata tentata, procedibile di ufficio, giungendo alla condanna dell'imputato. 5. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — in data 30 maggio 2022, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 8. In data 10 giugno 2022 perveniva a mezzo pec direttamente e personalmente dallo Zanetti alla cancelleria di questa Corte una istanza di rinvio. In vero il Collegio disponeva procedersi alla trattazione in ragione della circostanza che l'istanza di rinvio risultava sostanzialmente incomprensibile e comunque non rilevante, tenuto conto che non era prevista la partecipazione delle parti in quanto non era stata richiesta la discussione orale. 9. Il ricorso, infatti, è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. A ben vedere non risulta in atti alcuna certificazione che attesti un impedimento dell'imputato ad essere presente in udienza per il 1 marzo 2021, dinanzi alla Corte di Appello, e per altro non risulta alcuna istanza di rinvio formulata in udienza, come emerge dal verbale, ove il difensore nulla eccepiva e rassegnava le proprie conclusioni. Pertanto non è sindacabile la trattazione dell'udienza, perché logica e immune da vizi la valutazione della Corte di appello, in sintonia con la necessità che l'impedimento a comparire dell'imputato, oltre che grave ed assoluto, debba possedere il carattere della attualità in relazione all'udienza e deve essere tale da risultare non altrimenti superabile l'impossibilità a presenziare (Sez. 5, n. 37440 del 20/07/2021, Sciusco, Rv. 281949 - 01); 3. Il secondo motivo è invece fondato. [OSCURATO:PERSONA], persona offesa, veniva escusso all'udienza del 7 giugno 2018 dinanzi al Tribunale di Pordenone e al fol. 4 del verbale stenotipico, dopo aver reso le generalità, dichiarava di rimettere la querela e il Giudice verbalizzava l'accettazione dell'imputato presente della remissione. A quella data l'art. 612, comma 2, cod. pen. che prevedeva l'ipotesi della minaccia grave, quella contestata in fatto al capo C) della imputazione, a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 d.lgs 10 aprile 2018 n. 36 non era già più perseguibile d'ufficio. Nonostante la remissione di querela l'istruttoria dibattimentale procedeva e il Pubblico ministero escuteva il Corba. [OSCURATO:PERSONA] all'esito del dibattimento riqualificava la condotta nel delitto di violenza privata tentata, procedibile di ufficio. E bene, la Corte territoriale non ha tenuto in conto che a seguito della remissione di querela da parte della persona offesa, escussa nel corso del dibattimento in primo grado, Zanetti non poteva essere giudicato a causa della intervenuta improcedibilità. Difatti, in tal senso va richiamato il principio per cui la declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale come causa di immediato proscioglimento, come dimostra la circostanza che la pronuncia relativa prevale anche su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato sopravvenuta rispetto alla remissione di querela, giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto imponendo al giudice di dichiarare immediatamente e preliminarmente l'improcedibilità (Sez. U, n. 49783 del 24/09/2009, Martinenghi, Rv. 245163 - 01; Sez. 2, n. 45160 del 22/10/2015, Gioia, Rv. 265098 - 01).Pertanto il Giudice non poteva operare la riqualificazione, dovendo prendere atto della immediata improcedibilità. Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 c.p. con spese a carico del querelato in mancanza di diverse pattuizioni tra le parti., nonché l'annullamento della sentenza senza rinvio sul punto, dovendosi eliminare la relativa pena già determinata quale aumento per la continuazione per il capo C) nella misura di un mese di reclusione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato continuato di minaccia aggravata, contestato al capo C), perché estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così de