CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36319/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiede in accoglimento del ricorso l'annullamento senza ;k\'' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 settembre 2020 la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la sentenza pronunciata in data 17 settembre 2019 dalla Corte di appello di Milano "... nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Se/vi Gianluca e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alle confische disposte in relazione al reato di cui al capo E2) ...", disponendo il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della stessa Corte di appello. Con sentenza in data 12 aprile 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice del rinvio, ha confermato "... le confische disposte in relazione al capo E2), con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17 giugno 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]". Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati dichiarati colpevoli del reato di intestazione fittizia (capo E2), per avere "... Toschi e Ciaperoni, quali amministratori di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. oltre che componenti del board di [OSCURATO:PERSONA], Selvi ... e [OSCURATO:PERSONA] quali amministratori delle società beneficiarie delle somme di danaro ... al fine di agevolare il riciclaggio ed il reimpiego di somme provenienti dal delitto di appropriazione indebita della complessiva somma di C 52 milioni ai danni della cassa di previdenza ed assistenza dei Ragionieri e dei [OSCURATO:PERSONA] - consumato con più condotte tra il novembre 2012 ed il luglio 2013 - disponevano trasferimenti fraudolenti di somme di denaro con le modalità di seguito indicate: ...". In particolare, l'imputazione faceva riferimento a due condotte di appropriazione indebita, commesse, rispettivamente, nel novembre 2012 e nel luglio 2013. Nel primo caso, i fondi, per C 22 milioni, venivano dapprima trasferiti da [OSCURATO:PERSONA] al fondo Harrington e da questo, per C 16.505.000, al fondo Hypnos e da questo a [OSCURATO:SOCIETA]. Nel secondo caso, [OSCURATO:PERSONA] sottoscriveva, per l'importo di C 30 milioni, uno strumento finanziario denominato Agate index, e quindi la somma di C 15milioni veniva trasferita da Agate S.A. a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] quindi ascritto agli imputati di aver in tal modo fatto figurare la intestazione delle suddette risorse a fondi di investimento esteri (Harrington e Hypnos) e ad una società lussemburghese (Agate assets sa) al fine di consentire poi il rientro delle some in Italia, nella disponibilità di diversi soggetti, per il tramite di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva disposto la confisca per equivalente del profitto del reato, profitto quantificato nella complessiva somma di C 31,5 milioni, riservando alla fase esecutiva la individuazione dei beni da confiscare fra quelli in sequestro. Con riferimento alle singole posizioni veniva specificato che la confisca, nei riguardi dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], doveva essere limitata alla somma di C 15 milioni. All'esito del giudizio di appello la sentenza di appello, in parte qua, era stata confermata. Nel giudizio di cassazione veniva dichiarata la inammissibilità dei motivi di ricorso afferenti la condanna in ordine al capo E2, mentre veniva annullata la statuizione relativa alle confische, in quanto i giudici del merito, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, avevano ritenuto il carattere "transnazionale", ai sensi dell'art. 3 stessa legge, del delitto, e dunque la confiscabilità del corpo di reato ai sensi dell'art. 11, sul solo dato del prodursi degli effetti del reato in Stato estero, mentre la disposizione di cui all'art. 3 citato richiedeva anche l'ulteriore requisito del coinvolgimento nel reato di un gruppo criminale organizzato. Il giudice del rinvio, come già indicato, ha confermato la statuizione sulle confische, osservando che: - la sentenza rescindente aveva censurato "la mancata individuazione del gruppo organizzato coinvolto, elemento costitutivo della ipotesi della "transnazionalità", come definita dall'art. 3 I. 146, quale ulteriore presupposto essenziale per la confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 11 della I. 146/2006..."; - tale gruppo organizzato doveva essere individuato in quello costituito dagli imputati, "che hanno operato almeno in numero di tre, in modo coordinato, sulla base di un accordo criminoso complesso ed articolato ..."; - non è richiesto che il gruppo coinvolto operi all'estero, essendo tra loro alternative le ipotesi della lettera A e della lettera B e risultando utilizzate, per consumare il reato, "banche e fondi di paesi esteri". 2. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite i rispettivi difensori, hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 517 cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza, per aver il giudice di rinvio ritenuto che gli imputati costituissero un gruppo criminale organizzato diversamente dal fatto oggetto di imputazione, laddove veniva ascritto agli imputati di essersi avvalsi di un gruppo criminale organizzato, che, poi, le sentenze di merito avevano accertato come insussistente. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 3 legge n. 146/2006, che richiede l'elemento del gruppo criminale organizzato, in quanto il giudice del rinvio aveva ritenuto, a tal fine, sufficiente il mero concorso di persone nel reato mentre la norma, secondo l'interpretazione data anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, richiedeva l'esistenza di un gruppo strutturato, in fatto escluso dalle sentenze di merito. Con il terzo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio sull'esistenza di gruppo criminale organizzato. Sul punto, il giudice del rinvio aveva richiamato la motivazione della sentenza di primo grado, che, però, aveva, in fatto, escluso la sussistenza di un sodalizio criminoso e quindi aveva escluso l'aggravante speciale contestata. Selvi. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione degli artt. 3 e 4 legge n. 146/2006 e difetto di motivazione dell'accertamento della sussistenza di un gruppo criminale organizzato. Sul punto, la giurisprudenza richiede che ricorra un quid pluris rispetto al concorso di persone nel reato e le sentenze di merito avevano, con accertamento non impugnato, escluso la sussistenza di un gruppo organizzato e stabile e quindi escluso l'aggravante della transnazionalità. Ciaperoni. Con l'unico motivo viene denunciata la violazione della legge penale in ordine alla sussistenza dei requisiti della confisca per equivalente. La nozione di gruppo criminale organizzato è comune alle norme di cui agli artt. 3 e 4 legge n. 146/2006, e il giudicato, negativo, sull'aggravante, preclude un diverso accertamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], non ricorrente, ha depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen., aderendo ai ricorsi dei coimputati. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono infondati. 1. Preliminare è l'esame del primo motivo del ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha denunciato la violazione dell'art. 517 cod. proc. pen. per aver il giudice di rinvio ritenuto un fatto - gli imputati costituivano gruppo criminale organizzato - diverso da quello oggetto di imputazione, laddove è ascritto agli imputati di aver agito avvalendosi di una organizzazione criminale internazionale. Il motivo è manifestamente infondato. Le disposizioni processuali stabilite dagli artt. 516 e seguenti cod. proc. pen., la cui inosservanza è sanzionata, ai sensi dell'art. 522 cod. proc. pen., con la nullità della sentenza, garantiscono il rispetto del principio del contraddittorio, nel corso del dibattimento, in funzione della correlazione tra l'oggetto della decisione e il fatto e le circostanze aggravanti oggetto di contestazione. Nel caso in esame, il giudizio di rinvio è stato disposto unicamente in funzione dell'applicazione della confisca, essendo l'accertamento delle responsabilità e la commisurazione delle pene, principali ed accessorie, già divenuti definitivi all'esito del primo giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio ha formulato il giudizio in ordine all'applicazione della confisca, previa verifica dei relativi requisiti di legge, e quindi non può porsi questione di correlazione tra sentenza ed imputazione, già coperta dal giudicato, semmai, come hanno posto le difese con gli ulteriori motivi di ricorso, di compatibilità tra il giudizio sulla confisca e l'accertamento di fatto divenuto definitivo. 2. Dunque, la questione posta dai ricorsi riguarda l'applicabilità della confisca prevista dall'art. 11 legge n. 146/2006, che stabilisce sia disposta la confisca, anche per equivalente, del profitto dei reati di cui all'art. 3 stessa legge. Tale disposizione, a sua volta, definisce il reato transnazionale in questi termini: "Un reato ha natura transnazionale qualora sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché sussista alternativamente una delle seguenti condizioni: a) sia commesso in più di uno Stato; b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato". Pacifica la ricorrenza del requisito, previsto dalla lettera d della norma, della produzione di effetti all'interno di più Stati, l'oggetto del giudizio di rinvio riguardava l'ulteriore requisito del "coinvolgimento nel reato di un gruppo criminale organizzato". Sul punto, i motivi di ricorso convergono nel denunciare la violazione dell'art. 3 e il difetto di motivazione, a fronte dell'accertamento negativo già compiuto in ordine alla sussistenza dell'aggravante speciale di cui all'art. 4 legge n. 146/2006, che ricorre nel caso in cui al reato "abbia dato contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato". Quanto al vizio di violazione di legge, le difese evidenziano che, mentre nel giudizio di appello il giudice aveva erroneamente ritenuto che ai fini della confisca fosse sufficiente verificare se il reato avesse prodotto effetti in più Stati e non anche l'elemento del coinvolgimento nel reato di un gruppo criminale organizzato, nel giudizio di rinvio era stato compiuto l'ulteriore errore di diritto nel ritenere integrato l'elemento richiesto dalla norma solo in ragione della forma concorsuale del reato, così assimilando il concorso di persone nel reato alla sussistenza di un gruppo criminale organizzato. In ordine al profilo motivazionale, viene censurata la contraddittorietà tra quanto ritenuto dal giudice del rinvio e l'accertamento, divenuto definitivo, del fatto che al reato non aveva dato contributo un gruppo criminale organizzato. I motivi sono infondati. La sentenza impugnata ha rilevato che il reato era stato commesso da più persone in concorso fra loro, con modalità significative di una progettualità comune e di coordinamento, così da poter essere definito gruppo criminale organizzato. La motivazione in fatto di tale accertamento richiama i dati già evidenziati dalla sentenza di primo grado nella descrizione delle due operazioni di trasferimento di fondi all'estero e nell'indicazione dei soggetti, con diversi ruoli, in esse coinvolti. Si aggiunge che il dato non contraddice quanto già accertato, sia in ordine all'insussistenza dell'ipotizzata, al capo A, associazione per delinquere che era descritta in termini più ampi rispetto alle fattispecie per le quali è stata pronunciata condanna, sia in relazione all'insussistenza della circostanza aggravante speciale, che richiede il diverso elemento oggettivo del contributo di un gruppo criminale organizzato operante all'estero.La sentenza impugnata ha esattamente applicato il consolidato orientamento (Sez. U, Adami, Rv. 255034; Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263420; Sez. 3, n. 23896 del 19/04/2016, Gonzales, Rv. 267440) secondo il quale il gruppo criminale organizzato presuppone il concorso di persone nel reato, ma richiede vi siano gli ulteriori elementi della stabilità di rapporti fra i concorrenti, un minimo di organizzazione, la non occasionalità e la finalità della consumazione anche di un solo reato del conseguimento di un profitto. Elementi, che, peraltro, possono essere insufficienti a descrivere la fattispecie tipica del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] del 15 novembre del 2000 definisce, all'art. 2, un gruppo criminale organizzato come "un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale". Nozione, dunque, non sovrapponibile interamente a quella di associazione per delinquere, che richiede l'esistenza di un programma criminoso indeterminato relativo ad una pluralità di delitti e, invece, non esige il fine di profitto. Inoltre, si è precisato che la condotta di "coinvolgimento" è diversa da quella di "dare un contributo" richiesta ai fini dell'aggravante speciale, in quanto la prima è integrata anche dalla mera riferibilità del reato al gruppo criminale, mentre la seconda richiede che il gruppo abbia dato un apporto causalmente rilevante alla consumazione del reato. 3. Vanno, dunque, rigettati i ricorsi, con conseguente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.,