CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 40327/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIANel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata; udite le conclusioni degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'indagato, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 gennaio 2022 (depositata il 21 febbraio 2022), il Tribunale di Catania, in funzione di giudice per il riesame, ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., per la partecipazione all'associazione mafiosa denominata "Putina-Pillera". 2. Avverso l'ordinanza di annullamento, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania ha proposto ricorso per cassazione. 2.1 Con un unico motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rappresenta che il Tribunale per il riesame, nel valutare la posizione del Bonfiglio, aveva evidenziato che: risultava documentato che l'imputato frequentava il bar "Over the rainbow", dove si incontravano gli elementi di spicco del sodalizio criminoso; presso tale bar l'indagato si era intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA], ossia la persona che si occupava di consegnare ai familiari le somme che il clan destinava al mantenimento in carcere di [OSCURATO:PERSONA] (padre di [OSCURATO:PERSONA]); erano significative alcune conversazioni intercettate, tra le quali una intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato, nel corso della quale gli interlocutori manifestavano la loro preoccupazione per la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con la giustizia; tale [OSCURATO:PERSONA], vittima di un'estorsione posta in atto da alcuni esponenti del clan, si era rivolto proprio al Bonfiglio per ottenere, attraverso il metodo del "cavallo di ritorno", il bene sottrattogli; dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] emergeva il legame tra il Bonfiglio e gli esponenti del clan. Ebbene, a parere del ricorrente, poste tali premesse, sarebbe stato coerente concludere per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e per la conseguente conferma dell'ordinanza applicativa della misura. Palesemente contraddittoria, pertanto, sarebbe la decisione del Tribunale di annullare l'ordinanza applicativa della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. La motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente non è affatto contraddittoria. Il Tribunale, infatti, ha analizzato tutte le condotte di rilievo riferibili al Bonfiglio e, all'esito di una puntuale disamina, ha escluso che esse fossero sufficienti ad integrare i gravi indizi di colpevolezza. In particolare, il giudice per il riesame ha ritenuto che gli elementi emersi a carico dell'indagato evidenziassero i rapporti da questo intrattenuti con gli esponenti del clan Pillera, ma non dimostrassero che egli avesse aderito al programma criminoso e fosse a disposizione del sodalizio per il perseguimento di fini criminosi. Il Tribunale ha evidenziato che, nella maggior parte dei casi, non era possibile stabilire di cosa avessero discusso l'indagato e gli esponenti del clan e che, nelle occasioni in cui le conversazioni erano state intercettate, esse non avevano a oggetto il compimento di attività illecite ovvero erano di non univoca interpretazione. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] si era genericamente limitato ad affermare che l'indagato <<fa gruppo con i Pillera e camminava con [OSCURATO:PERSONA]>>, mentre, invece, [OSCURATO:PERSONA] non aveva reso dichiarazioni sull'appartenenza del Bonfiglio al clan. Affermazione quest'ultima ritenuta significativa, in ragione del fatto che il Reale aveva riferito dell'appartenenza al clan di altri componenti della famiglia dell'indagato. Si tratta di una valutazione priva di vizi logici e non sindacabile in sede di legittimità. Rispetto a essa, il ricorrente, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dal Tribunale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano; Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). P.Q.M. Dichiara inammissibile il