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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04101/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che è stata depositata dalla difesa istanza di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria con richiesta di trattazione orale, istanza cui non può darsi luogo per le ragioni di seguito sintetizzate; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e per il concorso nei reati ex art. 642, comma secondo, cod. pen., ascritti all'odierno ricorrente ai capi 1), 2) e 3) di imputazione, non sono consentiti in questa sede in quanto le censure, pur denunciando vizi formalmente riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettano una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non considerando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani); che, nel caso in esame, contrariamente, a quanto sostenuto in ricorso, i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, hanno esplicitato congruamente le ragioni poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, laddove è stata messa in luce l'emersione della persona del ricorrente, per varie ragioni esplicitate e coordinate, alle vicende che avevano dato luogo ai distinti sinistri falsi), facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati in capo al ricorrente; osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché deve sottolinearsi che la motivazione offerta dalla Corte a base del diniego risulta conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla base dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e/o anche valorizzando i soli precedenti penali p (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 cp P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che è stata depositata dalla difesa istanza di riassegnazione del ricorso alla sezione ordinaria con richiesta di trattazione orale, istanza cui non può darsi luogo per le ragioni di seguito sintetizzate; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e per il concorso nei reati ex art. 642, comma secondo, cod. pen., ascritti all'odierno ricorrente ai capi 1), 2) e 3) di imputazione, non sono consentiti in questa sede in quanto le censure, pur denunciando vizi formalmente riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettano una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non considerando la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani); che, nel caso in esame, contrariamente, a quanto sostenuto in ricorso, i giudici di merito, con una motivazione esente da vizi, hanno esplicitato congruamente le ragioni poste a base del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, laddove è stata messa in luce l'emersione della persona del ricorrente, per varie ragioni esplicitate e coordinate, alle vicende che avevano dato luogo ai distinti sinistri falsi), facendo applicazione di corretti argomenti logici e giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati in capo al ricorrente; osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché deve sottolinearsi che la motivazione offerta dalla Corte a base del diniego risulta conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche sulla base dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo e/o anche valorizzando i soli precedenti penali p (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 cp P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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