CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 22795/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso in data 30 settembre 2025 la Corte d’appello diNapoli confermava il decreto emesso il 12 marzo 2025 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stata rigettata l'istanza di applicazione del controllo giudiziarioai sensi dell'art. 34 bis d. lgs. n. 159/2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] qualelegale rappresentante e amministratore della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.2. Avverso il decreto della Corte d’appello proponeva ricorso per [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, per il tramite del proprio difensore,chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt.34 e 34 bis del [OSCURATO:PERSONA], 125, 597, 581 e 591 cod. proc. pen., perdeficit assoluto di motivazione o motivazione apparente in ordine alla ricorrenzae verifica delle condizioni di ammissibilità del controllo giudiziario ad istanza delprivato ex art. 34 bis comma 6 citato.2.2 Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in relazione agli artt.34 bis, 84 e 91 d. lgs. 159/2011 in relazione all'art. 12 delle preleggi,motivazione congetturale ed apparente; assumeva che il decreto doveva essereriformato con la ammissione della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al controllogiudiziario poiché la società era bonificabile con l'ausilio di un controlloregiudiziario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono manifestamenteinfondati e, in parte, non consentiti.2. Quanto al primo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge perl’apparenza della motivazione, va premesso che in tema di misure diprevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corted'appello che, in sede di impugnazione, decida sulla ammissione al controllogiudiziario ex alt. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, èammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limitidi deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5,n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme, Rv. 279982 - 01).Deve osservarsi che nella specie, attraverso la denuncia di apparenza dellamotivazione, si introduce una critica sul merito della stessa, o comunque, allacoerenza interna e alla logicità della motivazione, in linea con i parametridell’art. 606, lett. e, cod. proc. pen., motivo non consentito, come detto, nelprocesso di prevenzione, innanzi alla Corte di Cassazione.Che poi la motivazione del provvedimento sia apparente, come si sostiene inricorso, e quindi ricorribile per violazione di legge ex art. 125 cod. proc. pen., èaffermazione che non può essere avallata, alla luce della nozione stessa diapparenza motivazionale elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, che lacircoscrive ai casi in cui la motivazione «non risponda ai requisiti minimi diesistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondatala decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione allecritiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv.196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli astampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, PM c/Caldaras, Rv. 197465-01; Sez.4, n. 520 del 18/02/1999, PM c/Reitano, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Costa, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, S,Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 25631 del24/05/2012, PM c/Piscopo, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando lamotivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame criticodegli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).[OSCURATO:PERSONA] osserva che, contrariamente a quanto dedotto, il provvedimentoimpugnato esula dal perimetro delineato, avendo offerto una articolatamotivazione in ordine alle ragioni del rigetto, evidenziando e descrivendo leragioni che comprovano il sostegno e l’appoggio sul territorio garantito dallafamiglia camorristica [OSCURATO:PERSONA], ed in particolare dei suoi esponenti apicali,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA], negli anni in cui costuiera il legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società dalla quale è poiuscito, entrando a far parte della società F.lli [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al precipuo fine(secondo quanto emerge dalla intercettazione riportata a pag. 11 del decretoimpugnato) di evitare il sospetto di infiltrazione collegato al sorgere di unlegame tra la famiglia del proposto e quella di un esponente del clan.In maniera del tutto adeguata e logica, data la natura familiare dei rapportitra l’imprenditore ed il clan, l’ordinanza appunta l’attenzione sulla figura diSergio [OSCURATO:PERSONA], da anni incline a soddisfare le richieste del gruppo malavitosoper conseguire un vantaggio imprenditoriale.3. Il secondo motivo è generico, in quanto meramente assertivo.Con lo stesso si afferma la bonificabilità della società senza tuttaviaprospettare uno specifico percorso di bonifica in termini virtuosi, senza indicarele modalità di attuazione dello stesso o le misure organizzative che si intendonoadottare, ovvero definire la direzione da imprimere all'attività economica inmodo da renderla immune da condizionamenti illegali.A fronte di una motivazione che illustra le ragioni della decisione in modoapprofondito (il riferimento a [OSCURATO:PERSONA] ed al suo ruolo, è evidente), ilmotivo di ricorso parla di bonificabilità dell’impresa ma non porta un soloelemento concreto a conferma di tale asserzione.Il motivo, pertanto, si risolve in una petizione di principio, in astrattoplausibile ma nei fatti priva di ogni valenza concreta e idoneità dimostrativadell’assunto avanzato, scadendo nella genericità, che è causa di inammissibilitàex art. 581, comma 1, lett. d), in relazione all’art. 591, comma 1, lett. c) cod.proc. pen.4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile; la società ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Invirtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siastato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma,determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere relatore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]