Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 20386/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36815/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan.4765/2018 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il24/10/2018, R.G.N. 8027/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

R.G. 36815/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 24.10.2018 n. 4765, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] spa) avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] i quali, premesso che il loro dante causa si era visto riconoscere, con sentenza passata in giudicato, il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92, in particolare, per il periodo dal 1.1.1994 al 26.7.1996, avevano chiesto la condanna dell’Istituto di credito convenuto al pagamento delle conseguenti differenze economiche, sul trattamento pensionistico maturato dal de cuius per il periodo dal luglio 2006 al dicembre 2007, oltre rivalutazione e interessi.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, pur aderendo alla tesi degli appellati e che era stata fatta propria dal primo giudice, secondo cui andava riconosciuto, per effetto del giudicato, una consolidazione dell’importo del trattamento pensionistico raggiunto alla data del luglio 2006 con effetti sulla liquidazione dei ratei maturati nel periodo successivo, tuttavia, in primo luogo, ha ritenuto che andassediversamente valutata la posizione degli stessi appellati, in considerazione della circostanza che, in attuazione della facoltà prevista dall’art. 47 dello Statuto del “Fondo pensione complementare per il personale del Banco” risultava no aver formulato una opzione per la capitalizzazione del trattamento periodico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base a un calcolo attuariale.

In secondo luogo, la medesima Corte del merito non ha, invece, ritenuto di aderire alla tesi – fatta propria anche dal tribunale – che il diritto all’incremento perequativo, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, fosse un diritto autonomo e indipendente rispetto al trattamento integrativo pensionistico, di cui si dovesse tener tenuto conto ai fini della capitalizzazione e, perché, per essere escluso, avrebbe avuto bisogno di un atto formale ed espresso di rinuncia.

Infatti, secondo la Corte territoriale, quanto era stato riconosciuto agli appellati con sentenza definitiva, riguardava il diritto alla perequazione automatica di cui godevano i pensionati del Banco di Napoli, rispetto al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio; pertanto, tale perequazione costituiva solo una parte della pensione integrativa percepita dal pensionato.

Inoltre, secondo la Corte distrettuale, poiché il pregresso contenzioso riguardavaquanto maturato fino alla formalizzazione del consenso alla capitalizzazione e non il periodo successivo ad esso, la medesima Corte rilevava che le differenze economiche richieste nel presente giudizio, si riferivano invece solo a questo secondo periodo successivo (cfr. pp. 5-6 della sentenza)e non potevano essere riconosciute nel presente giudizio, perché non ricomprese nella domanda iniziale.

Quindi , secondo i giudici d’appello, i ricorrenti, accedendo alla capitalizzazione, avevano risolto ogni rapporto con il Banco di Napoli e con il Fondo pensione complementare, per quanto concerneva la pensione integrativa e ciò, perché, la quota perequativa era una parte di detta pensione integrativa per cui, con l’opzione per la capitalizzazione era venuto meno il diritto a percepire la pensione integrativa, essendosi verificato un fatto decisivo che era estintivo del diritto di credito e, quindi, non poteva più configurarsi il diritto alla perequazione di un emolumento principale non più in godimento, per cessazione volontaria del titolo di pagamento fondante.

La Corte d’appello concludeva, evidenziando che diversa questione sarebbe stata quella della corretta quantificazione dell’importo capitalizzato della pensione che secondo gli appellati avrebbe risentito in negativo della mancata applicazione della perequazione aziendale (come riconosciuta dal giudicato del 2004), comportando un differenziale a credito sul quantumpensionistico, anche se in forma di una tantum (quindi, di supplemento di capitalizzazione).

Ma ciò avrebbe potuto giustificare, secondo la Corte di appello, una autonoma e distinta domanda di adeguamento delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione della rendita, ma non anche il riconoscimento delle differenze che nel presente giudizio si pretendono maturate mese per mese, su un trattamento non più in godimento.

Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] spa) resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908, 2909 c.c., nonché dell’art. 234 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 1218 ss. e 2043 e ss. c.c., degli artt. 1197, 1236 ss. e 1966 ss., dell’art. 306 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., in riferimento alla interpretazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli del 17.1.1983 di regolazione della perequazione aziendale, degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva negato l’autonomia del differenziale perequativo rivendicato rispetto al trattamento integrativo, ed aveva affermato la natura estintiva della capitalizzazione, mentre i medesimi ricorrenti hanno sostenuto che: 1) il credito rivendicato non sarebbe un accessorio della pensione integrativa; 2) in sede di capitalizzazione non si era tenuto conto del differenziale perequativo rivendicato; 3) non vi era stata rinuncia espressa al differenziale de quo; 4)la capitalizzazione non poteva vanificare il diritto derivante dal giudicato e; 5) la capitalizzazione in quanto effettuata dal Fondo, non poteva, comunque, avere effetti a favore del Banco di Napoli.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908 e 2909 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., sia in relazione all’interpretazione della delibera del C.d.A. del Banco di Napoli del 17.1.1983 sia all’offerta formulata dal Fondo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e per violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa e confusa motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., ed errore palese nel sovrapporre il giudizio di accertamento (con condanna generica), con le attuali azioni di recupero di un diritto di credito rimasto inadempiuto.

In buona sostanza, i ricorrenti ripropongono le considerazioni spese nei giudizi di merito, circa la pretesa autonomia del differenziale perequativo rivendicato, rispetto al trattamento integrativo capitalizzato.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di error in procedendo, per violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p., nonché violazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che accedendo alla cd. capitalizzazione, il dante causa degli appellati aveva risolto ogni rapporto con il Banco di Napoli e con il Fondo pensione complementare, per quanto concerne la pensione integrativa; la censura è declinata sia come motivazione apparente, sia come omesso esame del fatto decisivo, consistente nel mancato computo del differenziale in sede di capitalizzazione e qualificando come clausola vessatoria, quella che determinava l’efficacia estintiva del trattamento integrativo a seguito della capitalizzazione.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione dell’art. 1268 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c.,in combinato disposto con l’art. 1 comma 6 dello Statuto del Fondo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello avrebbe sancito l’estinzione del rapporto previdenziale, a seguito della capitalizzazione, in virtù della solidarietà tra il Fondo e il Banco di Napoli, sancita dalle norme statutarie.

Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione degli artt. 1285 e ss. e degli artt. 1320 e ss., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione alla proposta di una tantum e successiva accettazione da parte dell’interessato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per l’errata configurazione di un’obbligazione alternativa tra Banco di Napoli e Fondo complementare e di una novazione oggettiva a seguito dell’opzione di capitalizzazione da parte dei pensionati.

Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 1197 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errato a ricostruire il contenuto della proposta di “zainetto” e la sua successiva accettazione; i ricorrenti deducono, altresì, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva effettuata alcuna indagine circa l’effettiva sussistenza di una volontà abdicativa da parte dei ricorrenti, ritenendola implicitamente superflua (cfr. p. 40 del ricorso), avendo erroneamente ritenuto che la capitalizzazione costituisse una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica, ex art. 1197 c.c.

Con il settimo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908 e 2909 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c. anche in riferimento all’art. 1218 e ss. c.c., dell’art. 2113 c.c., nonché degli artt. 1236 e ss., 1965 e ss. c.c., dell’art. 306 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., in relazione alla interpretazione della delibera del CdA del Banco di Napoli del 17.1.83 e dello Statuto del Fondo di Previdenza complementare, degli artt.112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello avrebbe statuito che la questione della corretta determinazione dello “zainetto” costituiva domanda diversa,rispetto a quella proposta con il presente giudizio.

I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vanno esaminati congiuntamente.

Essi si mostrano infondati.

Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21).

In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa; b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare; c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata.

Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che – conformemente a quanto affe rmato nella sentenza impugnata – partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo.

Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico, correttamente la Corte ha precisato che il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che, in tesi, doveva ricomprendere il credito oggetto di giudicato, ma ciò, poteva giustificare una distinta domanda con diversa causa petendi.

Deve, invece, confermarsi, che la richiesta di corresponsione di ratei mensili da erogare con cadenza mensile (successivamente all’opzione di capitalizzazione), in virtù del pregresso giudicato del 2004, è da respingere, in virtù dell’opzione di capitalizzazione, che avendo estinto l’unitario trattamento pensionistico base ha, conseguenzialmente estinto anche il suo accessorio, in termini di perequazione.

Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Compensa le spese del presente giudizio di cassazione; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36815/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso la sentenzan.4765/2018 d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIdepositata il24/10/2018, R.G.N. 8027/2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . R.G. 36815/18 Rilevato che: Con sentenza del giorno 24.10.2018 n. 4765, la Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] spa) avverso la sentenza del tribunale di Napoli che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] i quali, premesso che il loro dante causa si era visto riconoscere, con sentenza passata in giudicato, il diritto a conservare il sistema di perequazione automatica della pensione, così come disciplinato anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/92, in particolare, per il periodo dal 1.1.1994 al 26.7.1996, avevano chiesto la condanna dell’Istituto di credito convenuto al pagamento delle conseguenti differenze economiche, sul trattamento pensionistico maturato dal de cuius per il periodo dal luglio 2006 al dicembre 2007, oltre rivalutazione e interessi. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, pur aderendo alla tesi degli appellati e che era stata fatta propria dal primo giudice, secondo cui andava riconosciuto, per effetto del giudicato, una consolidazione dell’importo del trattamento pensionistico raggiunto alla data del luglio 2006 con effetti sulla liquidazione dei ratei maturati nel periodo successivo, tuttavia, in primo luogo, ha ritenuto che andassediversamente valutata la posizione degli stessi appellati, in considerazione della circostanza che, in attuazione della facoltà prevista dall’art. 47 dello Statuto del “Fondo pensione complementare per il personale del Banco” risultava no aver formulato una opzione per la capitalizzazione del trattamento periodico integrativo, ricevendo una somma una tantum corrispondente alla capitalizzazione della rendita vitalizia in base a un calcolo attuariale. In secondo luogo, la medesima Corte del merito non ha, invece, ritenuto di aderire alla tesi – fatta propria anche dal tribunale – che il diritto all’incremento perequativo, riconosciuto con sentenza passata in giudicato, fosse un diritto autonomo e indipendente rispetto al trattamento integrativo pensionistico, di cui si dovesse tener tenuto conto ai fini della capitalizzazione e, perché, per essere escluso, avrebbe avuto bisogno di un atto formale ed espresso di rinuncia. Infatti, secondo la Corte territoriale, quanto era stato riconosciuto agli appellati con sentenza definitiva, riguardava il diritto alla perequazione automatica di cui godevano i pensionati del Banco di Napoli, rispetto al variare delle retribuzioni dei dipendenti in servizio; pertanto, tale perequazione costituiva solo una parte della pensione integrativa percepita dal pensionato. Inoltre, secondo la Corte distrettuale, poiché il pregresso contenzioso riguardavaquanto maturato fino alla formalizzazione del consenso alla capitalizzazione e non il periodo successivo ad esso, la medesima Corte rilevava che le differenze economiche richieste nel presente giudizio, si riferivano invece solo a questo secondo periodo successivo (cfr. pp. 5-6 della sentenza)e non potevano essere riconosciute nel presente giudizio, perché non ricomprese nella domanda iniziale. Quindi , secondo i giudici d’appello, i ricorrenti, accedendo alla capitalizzazione, avevano risolto ogni rapporto con il Banco di Napoli e con il Fondo pensione complementare, per quanto concerneva la pensione integrativa e ciò, perché, la quota perequativa era una parte di detta pensione integrativa per cui, con l’opzione per la capitalizzazione era venuto meno il diritto a percepire la pensione integrativa, essendosi verificato un fatto decisivo che era estintivo del diritto di credito e, quindi, non poteva più configurarsi il diritto alla perequazione di un emolumento principale non più in godimento, per cessazione volontaria del titolo di pagamento fondante. La Corte d’appello concludeva, evidenziando che diversa questione sarebbe stata quella della corretta quantificazione dell’importo capitalizzato della pensione che secondo gli appellati avrebbe risentito in negativo della mancata applicazione della perequazione aziendale (come riconosciuta dal giudicato del 2004), comportando un differenziale a credito sul quantumpensionistico, anche se in forma di una tantum (quindi, di supplemento di capitalizzazione). Ma ciò avrebbe potuto giustificare, secondo la Corte di appello, una autonoma e distinta domanda di adeguamento delle somme corrisposte a titolo di capitalizzazione della rendita, ma non anche il riconoscimento delle differenze che nel presente giudizio si pretendono maturate mese per mese, su un trattamento non più in godimento. Avverso la sentenza della Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione, sulla base di sette motivi, illustrati da memoria, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa (quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] spa) resiste con controricorso anch’esso illustrato da memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908, 2909 c.c., nonché dell’art. 234 c.p.c., anche in riferimento agli artt. 1218 ss. e 2043 e ss. c.c., degli artt. 1197, 1236 ss. e 1966 ss., dell’art. 306 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., in riferimento alla interpretazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli del 17.1.1983 di regolazione della perequazione aziendale, degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva negato l’autonomia del differenziale perequativo rivendicato rispetto al trattamento integrativo, ed aveva affermato la natura estintiva della capitalizzazione, mentre i medesimi ricorrenti hanno sostenuto che: 1) il credito rivendicato non sarebbe un accessorio della pensione integrativa; 2) in sede di capitalizzazione non si era tenuto conto del differenziale perequativo rivendicato; 3) non vi era stata rinuncia espressa al differenziale de quo; 4)la capitalizzazione non poteva vanificare il diritto derivante dal giudicato e; 5) la capitalizzazione in quanto effettuata dal Fondo, non poteva, comunque, avere effetti a favore del Banco di Napoli. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908 e 2909 c.c., nonché degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c., sia in relazione all’interpretazione della delibera del C.d.A. del Banco di Napoli del 17.1.1983 sia all’offerta formulata dal Fondo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e per violazione dell’art. 132 c.p.c., per omessa e confusa motivazione, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., ed errore palese nel sovrapporre il giudizio di accertamento (con condanna generica), con le attuali azioni di recupero di un diritto di credito rimasto inadempiuto. In buona sostanza, i ricorrenti ripropongono le considerazioni spese nei giudizi di merito, circa la pretesa autonomia del differenziale perequativo rivendicato, rispetto al trattamento integrativo capitalizzato. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di error in procedendo, per violazione dell’art. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p., nonché violazione dell’art. 1341 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché, erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che accedendo alla cd. capitalizzazione, il dante causa degli appellati aveva risolto ogni rapporto con il Banco di Napoli e con il Fondo pensione complementare, per quanto concerne la pensione integrativa; la censura è declinata sia come motivazione apparente, sia come omesso esame del fatto decisivo, consistente nel mancato computo del differenziale in sede di capitalizzazione e qualificando come clausola vessatoria, quella che determinava l’efficacia estintiva del trattamento integrativo a seguito della capitalizzazione. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione dell’art. 1268 c.c., nonché dell’art. 1362 c.c.,in combinato disposto con l’art. 1 comma 6 dello Statuto del Fondo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello avrebbe sancito l’estinzione del rapporto previdenziale, a seguito della capitalizzazione, in virtù della solidarietà tra il Fondo e il Banco di Napoli, sancita dalle norme statutarie. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione degli artt. 1285 e ss. e degli artt. 1320 e ss., nonché degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione alla proposta di una tantum e successiva accettazione da parte dell’interessato, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per l’errata configurazione di un’obbligazione alternativa tra Banco di Napoli e Fondo complementare e di una novazione oggettiva a seguito dell’opzione di capitalizzazione da parte dei pensionati. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., nonché dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 1197 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello aveva errato a ricostruire il contenuto della proposta di “zainetto” e la sua successiva accettazione; i ricorrenti deducono, altresì, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva effettuata alcuna indagine circa l’effettiva sussistenza di una volontà abdicativa da parte dei ricorrenti, ritenendola implicitamente superflua (cfr. p. 40 del ricorso), avendo erroneamente ritenuto che la capitalizzazione costituisse una modalità alternativa di adempimento della prestazione pensionistica, ex art. 1197 c.c. Con il settimo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2908 e 2909 c.c., nonché dell’art. 324 c.p.c. anche in riferimento all’art. 1218 e ss. c.c., dell’art. 2113 c.c., nonché degli artt. 1236 e ss., 1965 e ss. c.c., dell’art. 306 c.p.c., dell’art. 1362 c.c., in relazione alla interpretazione della delibera del CdA del Banco di Napoli del 17.1.83 e dello Statuto del Fondo di Previdenza complementare, degli artt.112 e 113 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello avrebbe statuito che la questione della corretta determinazione dello “zainetto” costituiva domanda diversa,rispetto a quella proposta con il presente giudizio. I motivi proposti, attesa la loro stretta correlazione, vanno esaminati congiuntamente. Essi si mostrano infondati. Questa Corte, nell’ambito di contenzioso identico al presente, in cui è pacifico che la domanda azionata attiene al periodo successivo all’intervenuta capitalizzazione, ha già avuto modo di respingere analoga pretesa in capo ai pensionati (Cass.18383/22, 18384/22, nonché Cass.29915/21). In particolare, si è affermato in tali pronunce che: a) oggetto del giudicato invocato dagli odierni ricorrenti è il meccanismo di determinazione della perequazione, che determinò un certo incremento dell’importo della quota del trattamento pensionistico di natura integrativa; b) il giudicato riguarda quindi la sola quota di pensione integrativa, poi esternalizzata al Fondo di previdenza complementare; c) detta quota, nella forma della prestazione pensionistica integrativa periodica, si è estinta a seguito della liquidazione una tantum in forma capitalizzata. Da tale orientamento non v’è ragione di discostarsi, non presentando il ricorso argomenti decisivi di segno contrario, con la conseguenza che, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, non vi era necessità di alcuna rinuncia espressa al diritto da parte dei danti causa dei ricorrenti, poiché l’estinzione ha operato per effetto della liquidazione, e ha riguardato tutte le componenti del trattamento pensionistico integrativo, compresa quella oggetto del giudicato che – conformemente a quanto affe rmato nella sentenza impugnata – partecipa della natura di trattamento pensionistico integrativo. Una volta assunto che la domanda ha ad oggetto una quota del trattamento pensionistico, correttamente la Corte ha precisato che il problema riguardava, semmai, la corretta quantificazione della somma da liquidare in sede di capitalizzazione, somma che, in tesi, doveva ricomprendere il credito oggetto di giudicato, ma ciò, poteva giustificare una distinta domanda con diversa causa petendi. Deve, invece, confermarsi, che la richiesta di corresponsione di ratei mensili da erogare con cadenza mensile (successivamente all’opzione di capitalizzazione), in virtù del pregresso giudicato del 2004, è da respingere, in virtù dell’opzione di capitalizzazione, che avendo estinto l’unitario trattamento pensionistico base ha, conseguenzialmente estinto anche il suo accessorio, in termini di perequazione. Al rigetto del ricorso segue la compensazione delle spese di lite del presente giudizio, in ragione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sul punto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; Compensa le spese del presente giudizio di cassazione; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti
Sentenza Cassazione n. 20386/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris