Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 febbraio 2023

Cassazione n. 09107/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11171/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio,in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201; -ricorrente - nei confronti di Roma CAPITALE, in persona del Sindaco, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell ’ A vvocatura capitolina in Roma, via Tempio di Giove n. 21; -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].

CIV.20. 02.2023 n.

R.G. 11171/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi Agenzia delle Entrate e riscossione -intimata - avversola sentenza del Tribunale di Roma 17/12/2020, n. 18168, non notificata; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che con atto di citazione ex art. 615 cod. proc. civ., notificato il 25 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate dinanzi al Giudice di Pace di Roma, al fine di far accertare e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento n. 09720170213280176000, per importo complessivo di euro 10.091,68; in particolare, l’odierno ricorrente, premettendo di essere venuto a conoscenza della posizione debitoria del tutto casualmente, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della stessa nonché la susseguente intervenuta prescrizione del credito vantato; si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l ’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto di quanto ex adversodedotto; con sentenza n. 824/2020, depositata in data 13 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Roma rigettò l’opposizione in quanto “dalle produzioni dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione è risultata la rituale notifica della cartella di pagamento di cui si tratta, eseguita in data 25.6.2018 ai sensi dell’art. 26 DPR n. 602/1973, mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale ed affissione del relativo avviso, com’è dato evincere dalla relata di notifica versata agli atti del giudizio, corredata da referto del messo notificatore attestante la precedente verifica presso il civico n. 148 di Via di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, luogo di residenza e/o domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e l’invio al destinatario di CAD a mezzo racc.

AR n. 573137129523 del 15.6.2018 regolarmente COD.

CIV.20. 02.2023 n.

R.G. 11171/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi consegnata al destinatario, come da sottoscrizione apposta sul relativo avviso”; avverso la sentenza di prime cure, propose app ello [OSCURATO:PERSONA] e resis tettero [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate - Riscossione che venne respinto dal Tribunale di Romacon la sentenza n. 18168/2020, rilevando, tra l’altro, che dalla relata prodotta da parte opposta si evinceva l’accesso all’indirizzo dell’opponente «per ben tre volte» - nelle date: 28/3/18, 26/4/18 e 12/6/18 - segno evidente che egli era lì residente ed assente, altrimenti l’ufficiale notificatore ne avrebbe dato atto nel primo accesso indicandone la irreperibilità senza effettuare ulteriori tentativi.

A seguito dell’ultimo accesso –12/6/18 – il notificatore avrebbe correttamente proceduto ex art. 140 cod. proc. civ. all ’ invio della raccomandata comunicativ a del deposito dell ’ atto presso la [OSCURATO:PERSONA], raccomandata ricevuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ovvero da unsuo delegato come si legge nella firma per esteso del ricevente in data 25/6/18 (senza che tale sottoscrizione sia stata disconosciuta); per quanto ancora qui rileva,il giudice di appello asserì che l’eventuale vizio di omessa indicazione del nominativo nella prima relata appare sanato -per il principio del raggiungimento dello scopo - dalla ricezione dell’atto come da firma del ricevente e che non sussiste alcun vizio formale degli atti in contestazione,dovendosi, in conclusione, ritenere perfezionata la notifica della cartella in data 25/6/18 ed infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 avverso la decisione di appelloAlfredo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate e riscossione, s ebbene intimata,non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; COD.

CIV.20. 02.2023 n.

R.G. 11171/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi considerato che con il primomotivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.148 e 221 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. , poiché sarebbe stata assolutamente omessa l ’ indicazione delle generalità del destinatario della notifica, con conseguente incertezza sul punto e conseguente irrilevanza di qualunque sanatoria perché inesistente una notifica riferibile al destinatario ed inammissibile una querela di falso per carenza di attestazione della destinazione al notificatario; con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. in quanto nella relata comunque sarebbe mancata l ’ identificazione della raccomandata di conferma, non resa irrilevante dall’omessa querela di falso in quanto trattasi di attività svolta dal notificatore ed in presenza di specifica contestazione; in disparte ogni questione su lla procura allegata al ricorso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono i nammissibil i in ragione della novella introdotta , nel testo del l ’ art. 12 del d.P.R. n. 602/73, rubricato“Formazione e contenuto dei ruoli”, dall’art. 3-bis del d.l.n. 146/21 inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21; in particolare, la richiamata disposizione haaggiunto il comma 4 - bis che ha stabilito , non soltanto che «L ’ estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui COD.

CIV.20. 02.2023 n.

R.G. 11171/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; in merito alla novella in tema di riscossione a mezzo ruolo , l e Sezioni Unite Civili di q uesta Corte , con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno direcente affermato che essa ( come veduto , l ’ art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, aggiuntoin sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis) si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; ha affermato,inoltre, che l ’ interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. (sull ’ ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass.n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio; COD.

CIV.20. 02.2023 n.

R.G. 11171/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi ora, nella specie il ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a suffragare la titolarità di un interesse (neppure uno di quelli previsti in modo tassativo dalla norma citata) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli; tanto rende senz’altro quanto meno irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 bis, del d.l. n. 146/21sopra meglio citato, interpretato come discriminatorio nel concedere tutela, a determinate condizioni, ai soli debitori contraenti con la [OSCURATO:PERSONA] contrarietà agli artt. 3, 24, 77, 111 , 113 e 117 della Costituzione, sollevata dal Giudice di pace di Napoli con ordinanza 3 febbraio 2023 n. 492 e rimessa alla Corte costituzionale: infatti, la carenza di deduzione di quell’interesse consente la definizione della causa in esame alla stregua del principio della ragione più liquida, conforme al generale principio di economia processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.; in tal modo la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, perfino se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre:imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica; il ricorso in questione appare infatti inammissibile anche nel suo contenuto, con totale equivalenza dell’epilogo decisorio, della statuizione adottata e dei suoi effetti giuridici: e senza pregiudizio, ad ogni buon conto, di un’eventuale più approfondita valutazione dei profili di non manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale; COD.

CIV.20. 02.2023 n.

R.G. 11171/2021 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile; sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e le spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11171/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio,in Roma, via della [OSCURATO:PERSONA] n. 201; -ricorrente - nei confronti di Roma CAPITALE, in persona del Sindaco, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell ’ A vvocatura capitolina in Roma, via Tempio di Giove n. 21; -resistente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. CIV.20. 02.2023 n. R.G. 11171/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Agenzia delle Entrate e riscossione -intimata - avversola sentenza del Tribunale di Roma 17/12/2020, n. 18168, non notificata; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2023 2022 dalla ConsiglieraIrene AMBROSI; rilevato che con atto di citazione ex art. 615 cod. proc. civ., notificato il 25 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate dinanzi al Giudice di Pace di Roma, al fine di far accertare e dichiarare la illegittimità della cartella di pagamento n. 09720170213280176000, per importo complessivo di euro 10.091,68; in particolare, l’odierno ricorrente, premettendo di essere venuto a conoscenza della posizione debitoria del tutto casualmente, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica della stessa nonché la susseguente intervenuta prescrizione del credito vantato; si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e l ’ Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto di quanto ex adversodedotto; con sentenza n. 824/2020, depositata in data 13 gennaio 2020, il Giudice di Pace di Roma rigettò l’opposizione in quanto “dalle produzioni dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione è risultata la rituale notifica della cartella di pagamento di cui si tratta, eseguita in data 25.6.2018 ai sensi dell’art. 26 DPR n. 602/1973, mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale ed affissione del relativo avviso, com’è dato evincere dalla relata di notifica versata agli atti del giudizio, corredata da referto del messo notificatore attestante la precedente verifica presso il civico n. 148 di Via di [OSCURATO:PERSONA] in Roma, luogo di residenza e/o domicilio di [OSCURATO:PERSONA] e l’invio al destinatario di CAD a mezzo racc. AR n. 573137129523 del 15.6.2018 regolarmente COD. CIV.20. 02.2023 n. R.G. 11171/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi consegnata al destinatario, come da sottoscrizione apposta sul relativo avviso”; avverso la sentenza di prime cure, propose app ello [OSCURATO:PERSONA] e resis tettero [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle Entrate - Riscossione che venne respinto dal Tribunale di Romacon la sentenza n. 18168/2020, rilevando, tra l’altro, che dalla relata prodotta da parte opposta si evinceva l’accesso all’indirizzo dell’opponente «per ben tre volte» - nelle date: 28/3/18, 26/4/18 e 12/6/18 - segno evidente che egli era lì residente ed assente, altrimenti l’ufficiale notificatore ne avrebbe dato atto nel primo accesso indicandone la irreperibilità senza effettuare ulteriori tentativi. A seguito dell’ultimo accesso –12/6/18 – il notificatore avrebbe correttamente proceduto ex art. 140 cod. proc. civ. all ’ invio della raccomandata comunicativ a del deposito dell ’ atto presso la [OSCURATO:PERSONA], raccomandata ricevuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] ovvero da unsuo delegato come si legge nella firma per esteso del ricevente in data 25/6/18 (senza che tale sottoscrizione sia stata disconosciuta); per quanto ancora qui rileva,il giudice di appello asserì che l’eventuale vizio di omessa indicazione del nominativo nella prima relata appare sanato -per il principio del raggiungimento dello scopo - dalla ricezione dell’atto come da firma del ricevente e che non sussiste alcun vizio formale degli atti in contestazione,dovendosi, in conclusione, ritenere perfezionata la notifica della cartella in data 25/6/18 ed infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 avverso la decisione di appelloAlfredo [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre l’Agenzia delle entrate e riscossione, s ebbene intimata,non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità ; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; COD. CIV.20. 02.2023 n. R.G. 11171/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi considerato che con il primomotivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.148 e 221 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. , poiché sarebbe stata assolutamente omessa l ’ indicazione delle generalità del destinatario della notifica, con conseguente incertezza sul punto e conseguente irrilevanza di qualunque sanatoria perché inesistente una notifica riferibile al destinatario ed inammissibile una querela di falso per carenza di attestazione della destinazione al notificatario; con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 cod. proc. civ. e 2700 cod. civ. in quanto nella relata comunque sarebbe mancata l ’ identificazione della raccomandata di conferma, non resa irrilevante dall’omessa querela di falso in quanto trattasi di attività svolta dal notificatore ed in presenza di specifica contestazione; in disparte ogni questione su lla procura allegata al ricorso, il Collegio osserva che i motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere congiuntamente esaminati, sono i nammissibil i in ragione della novella introdotta , nel testo del l ’ art. 12 del d.P.R. n. 602/73, rubricato“Formazione e contenuto dei ruoli”, dall’art. 3-bis del d.l.n. 146/21 inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21; in particolare, la richiamata disposizione haaggiunto il comma 4 - bis che ha stabilito , non soltanto che «L ’ estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui COD. CIV.20. 02.2023 n. R.G. 11171/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»; in merito alla novella in tema di riscossione a mezzo ruolo , l e Sezioni Unite Civili di q uesta Corte , con sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022, decidendo su una questione di massima di particolare importanza, hanno direcente affermato che essa ( come veduto , l ’ art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, aggiuntoin sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis) si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, e che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; ha affermato,inoltre, che l ’ interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. (sull ’ ammissibilità del deposito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass.n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio; COD. CIV.20. 02.2023 n. R.G. 11171/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi ora, nella specie il ricorrente non ha dedotto alcun elemento idoneo a suffragare la titolarità di un interesse (neppure uno di quelli previsti in modo tassativo dalla norma citata) ad impugnare l’estratto di ruolo e, con esso, le cartelle di pagamento asseritamente non notificategli; tanto rende senz’altro quanto meno irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 bis, del d.l. n. 146/21sopra meglio citato, interpretato come discriminatorio nel concedere tutela, a determinate condizioni, ai soli debitori contraenti con la [OSCURATO:PERSONA] contrarietà agli artt. 3, 24, 77, 111 , 113 e 117 della Costituzione, sollevata dal Giudice di pace di Napoli con ordinanza 3 febbraio 2023 n. 492 e rimessa alla Corte costituzionale: infatti, la carenza di deduzione di quell’interesse consente la definizione della causa in esame alla stregua del principio della ragione più liquida, conforme al generale principio di economia processuale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.; in tal modo la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, perfino se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre:imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica; il ricorso in questione appare infatti inammissibile anche nel suo contenuto, con totale equivalenza dell’epilogo decisorio, della statuizione adottata e dei suoi effetti giuridici: e senza pregiudizio, ad ogni buon conto, di un’eventuale più approfondita valutazione dei profili di non manifesta infondatezza della medesima questione di legittimità costituzionale; COD. CIV.20. 02.2023 n. R.G. 11171/2021 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile; sussistono giusti motivi, rappresentati dalla entrata in vigore del d.l. n. 146/2021 e dalla pubblicazione della pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite n. 26283/2022in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio, per compensare integralmente le spese di lite; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e le spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del rico
Sentenza Cassazione n. 09107/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris