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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 07761/2025

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Brescia, Sezione del Riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dalla gravità indiziaria.

Premesso che il 19 novembre 2024 personale della polizia stradale di Arcore ha proceduto al controllo della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] rinvenendo un panetto di cocaina del peso di kg.1 e che la perquisizione è stata estesa al domicilio, dove venivano rinvenuti kg.76 di sostanza stupefacente, denaro contante e materiale utile allo spaccio, la difesa evidenzia come il ricorrente sia giunto all’interno della corte in cui è ubicata la casa del Sakurti quando l’intervento della polizia giudiziaria era giunto al termine e sia stato identificato e sottoposto a misura cautelare in quanto era in possesso di chiavi che consentivano l’accesso all’abitazione del Sakurti.

La difesa ritiene che la mera detenzione delle chiavi non sia elemento sufficiente a rendere concreto e univoco il legame tra l’indagato e l’unità abitativa; la motivazione, d’altro canto, non ha messo in evidenza alcun altro elemento idoneo a rafforzare il giudizio di gravità indiziaria.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Contrariamente a quanto allegato, il Tribunale di Brescia ha valorizzato, oltre al possesso delle chiavi dell’abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti kg. 76 di cocaina, quanto dichiarato dal Vrioni nell’immediatezza del fatto e il rinvenimento di 40 panetti in bella vista appoggiati sul tavolo della cucina.

In particolare, nell’immediatezza del fatto l’indagato ha giustificato la presenza nella corte dell’abitazione con la necessità di incontrare un cugino, del quale non ha tuttavia precisato il nome né l’indirizzo, mentre nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere; la disponibilità delle chiavi dell’abitazione è stata, inoltre, valutata unitamente al fatto che la sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione non fosse occultata.

3. Il ricorso si risolve in una rilettura delle emergenze indiziarie, non consentita in sede di legittimità, senza adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato nel suo complesso in cui si è sottolineato che, al sopraggiungere del Vrioni presso l’abitazione senza una motivazione credibile diversa da quella di essere diretto proprio all’unità abitativa, sono stati logicamente collegati il possesso delle chiavi e la possibilità di accedere all’abitazione a chi era coinvolto nel traffico illecito, sia in considerazione del valore sia in considerazione dell’ubicazione della sostanza stupefacente non occultata.

4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia, Sezione del Riesame, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato il provvedimento con il quale il 4 dicembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di detenzione illecita di sostanza stupefacente. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per violazione degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, comma 2, cod. proc. pen. nonché per manifesta illogicità della motivazione in merito alla ritenuta sussistenza dalla gravità indiziaria. Premesso che il 19 novembre 2024 personale della polizia stradale di Arcore ha proceduto al controllo della vettura condotta da [OSCURATO:PERSONA] rinvenendo un panetto di cocaina del peso di kg.1 e che la perquisizione è stata estesa al domicilio, dove venivano rinvenuti kg.76 di sostanza stupefacente, denaro contante e materiale utile allo spaccio, la difesa evidenzia come il ricorrente sia giunto all’interno della corte in cui è ubicata la casa del Sakurti quando l’intervento della polizia giudiziaria era giunto al termine e sia stato identificato e sottoposto a misura cautelare in quanto era in possesso di chiavi che consentivano l’accesso all’abitazione del Sakurti. La difesa ritiene che la mera detenzione delle chiavi non sia elemento sufficiente a rendere concreto e univoco il legame tra l’indagato e l’unità abitativa; la motivazione, d’altro canto, non ha messo in evidenza alcun altro elemento idoneo a rafforzare il giudizio di gravità indiziaria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Contrariamente a quanto allegato, il Tribunale di Brescia ha valorizzato, oltre al possesso delle chiavi dell’abitazione all’interno della quale sono stati rinvenuti kg. 76 di cocaina, quanto dichiarato dal Vrioni nell’immediatezza del fatto e il rinvenimento di 40 panetti in bella vista appoggiati sul tavolo della cucina. In particolare, nell’immediatezza del fatto l’indagato ha giustificato la presenza nella corte dell’abitazione con la necessità di incontrare un cugino, del quale non ha tuttavia precisato il nome né l’indirizzo, mentre nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere; la disponibilità delle chiavi dell’abitazione è stata, inoltre, valutata unitamente al fatto che la sostanza stupefacente rinvenuta nell’abitazione non fosse occultata. 3. Il ricorso si risolve in una rilettura delle emergenze indiziarie, non consentita in sede di legittimità, senza adeguato confronto con la motivazione del provvedimento impugnato nel suo complesso in cui si è sottolineato che, al sopraggiungere del Vrioni presso l’abitazione senza una motivazione credibile diversa da quella di essere diretto proprio all’unità abitativa, sono stati logicamente collegati il possesso delle chiavi e la possibilità di accedere all’abitazione a chi era coinvolto nel traffico illecito, sia in considerazione del valore sia in considerazione dell’ubicazione della sostanza stupefacente non occultata. 4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza della Corte Cost. n.186 del 2000 e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria d’inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, dis
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