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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 41847/2022

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te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Milano fornito adeguata motivazione evidenziando che i quantitativi della sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio non consentono di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico, essendo manifestamente infondata l'assimilazione sotto il profilo dell'offensività dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 a quella della tenuità del fatto contemplata dall'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo unico dedotto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza, avendone la Corte di appello di Milano fornito adeguata motivazione evidenziando che i quantitativi della sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio non consentono di ritenere particolarmente tenue il fatto, né minima l'offesa arrecata al bene giuridico, essendo manifestamente infondata l'assimilazione sotto il profilo dell'offensività dell'ipotesi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 a quella della tenuità del fatto contemplata dall'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 I
Sentenza Cassazione n. 41847/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris