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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01788/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 9949-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - contro ricorrente - ti) avverso la sentenza n. 2189/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso per IRPEF del 2008; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria ne accoglieva l'appello rilevando l'erroneità della decisione di primo grado affermando che i fatti rappresentati dalla ricorrente sono stati ammessi dall'Agenzia delle entrate, la quale si è limitata a dedurre l'avvenuto versamento da parte sua della somma capitale, senza nulla eccepire circa l'omesso versamento degli interessi richiesti dalla parte contribuente con l'atto introduttivo del giudizio: le spese del giudizio venivano liquidate in euro 300 per il primo grado di giudizio e 600 per il secondo grado.

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per aver operato una liquidazione delle spese per un ammontare inferiore rispetto ai parametri minimi e per una mancata liquidazione degli esborsi.

Ric. 2021 n. 09949 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato.

E' stato infatti affermato da questa Corte che: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020; Cass. sez. 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32363).

La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi suddetti laddove, nell'accogliere l'appello della parte contribuente, ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che venivano liquidate, in maniera generica, in euro 300 per il primo grado di giudizio e 600 per il secondo grado, senza specificazione dei criteri di liquidazione delle spese, pur in presenza di uno sc:ostamento apprezzabile dai parametri medi, né delle singole voci, nonché senza liquidazione degli esborsi, pure richiesti dalla parte contribuente e adeguatamente documentati.

Ric. 2021 n. 09949 sez.

MT - ud. 14-12-2022 -3- 13f Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q..M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9949-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, Via dei Portoghesi 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis - contro ricorrente - ti) avverso la sentenza n. 2189/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un diniego di rimborso per IRPEF del 2008; la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria ne accoglieva l'appello rilevando l'erroneità della decisione di primo grado affermando che i fatti rappresentati dalla ricorrente sono stati ammessi dall'Agenzia delle entrate, la quale si è limitata a dedurre l'avvenuto versamento da parte sua della somma capitale, senza nulla eccepire circa l'omesso versamento degli interessi richiesti dalla parte contribuente con l'atto introduttivo del giudizio: le spese del giudizio venivano liquidate in euro 300 per il primo grado di giudizio e 600 per il secondo grado. La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. Considerato che Con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 per aver operato una liquidazione delle spese per un ammontare inferiore rispetto ai parametri minimi e per una mancata liquidazione degli esborsi. Ric. 2021 n. 09949 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato. E' stato infatti affermato da questa Corte che: in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il D.M. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. 17 gennaio 2018 n. 1018), non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. n. 9542 del 2020; Cass. sez. 6- 5, 3 novembre 2022, n. 32363). La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi suddetti laddove, nell'accogliere l'appello della parte contribuente, ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che venivano liquidate, in maniera generica, in euro 300 per il primo grado di giudizio e 600 per il secondo grado, senza specificazione dei criteri di liquidazione delle spese, pur in presenza di uno sc:ostamento apprezzabile dai parametri medi, né delle singole voci, nonché senza liquidazione degli esborsi, pure richiesti dalla parte contribuente e adeguatamente documentati. Ric. 2021 n. 09949 sez. MT - ud. 14-12-2022 -3- 13f Pertanto, ritenuta la fondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q..M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nel
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