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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24461/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11474/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

LMAMCL68L26D6430) - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Pu- glia, n. 2845/26/21, depositata in data 26 ottobre 2021 Oggetto: tributi– ap- pello -tempestività N.11474/22 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodi di imposta 2009 e 2010iscritti a ruolo a seguito di accertamenti definitivi originati da accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, definiti dal con- tribuente con un piano di rateazione.

Il piano non era stato ottemperato dal contribuente, per cui vi era stata decadenza dal beneficio della ra- teazione, con iscrizione a ruolo degli importi, oltre accessori.

Il contri- buente aveva sospeso il piano di rateazione per effetto della pronuncia della sentenza di Corte costituzionalen. 228/2014 di parziale declara- toria di incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

2. La CTP di Foggia ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Puglia , con sentenza in data 26 ottobre 2021 , ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., valorizzando la data di presa in carico da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle raccomandate, risultante dal timbro datario apposto sotto la distinta prodotta dall’Ufficio.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo mo- tivo;il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 156 cod. proc. civ. e 2699 cod. civ.Osserva parte ricorrente che la sentenza di primo grado, il cui frontespizio è stato trascritto dal ricorrente, è stata pubblicata in data 17 giugno 2016, per cui il termine di impugnazione scadeva il 17 gennaio 2017, osservando come l’elenco di spedizione dei pieghi N.11474/22 R.G.

Est.

F. D’Aquino raccomandati consegnato a [OSCURATO:PERSONA] fosse datato 10 gennaio 2017, come risultante dal timbro apposto in calce all’elenco di trasmis- sione delle raccomandate, trascritto nel ricorso.

2. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è validamente fornita dall’elenco di trasmis- sione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non po- tendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale, essendo la stessa equiparabile alla ricevuta di spedizione della racco- mandata di spedizione dell’appello (Cass., Sez.

V, 2 maggio 2023, n. 11392; Cass., Sez.

VI, 20 gennaio 2023, n. 1803; Cass., Sez.

VI, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass., Sez.

V, 29 settembre 2017, n. 22878).

3. Nella specie, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che la distinta cumulativa contenente l’elenco di spedizione dei pieghi rac- comandati riporta un timbro di accettazione datato 10 gennaio 2017, circostanza risultante anche dall’intestazione del suddetto documento.

4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, rinviandosi la causa al giudice del rinvio per nuovo esame, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11474/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. LMAMCL68L26D6430) - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Pu- glia, n. 2845/26/21, depositata in data 26 ottobre 2021 Oggetto: tributi– ap- pello -tempestività N.11474/22 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento, relativa a tributi dei periodi di imposta 2009 e 2010iscritti a ruolo a seguito di accertamenti definitivi originati da accertamenti bancari ex art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, definiti dal con- tribuente con un piano di rateazione. Il piano non era stato ottemperato dal contribuente, per cui vi era stata decadenza dal beneficio della ra- teazione, con iscrizione a ruolo degli importi, oltre accessori. Il contri- buente aveva sospeso il piano di rateazione per effetto della pronuncia della sentenza di Corte costituzionalen. 228/2014 di parziale declara- toria di incostituzionalità dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. 2. La CTP di Foggia ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Puglia , con sentenza in data 26 ottobre 2021 , ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., valorizzando la data di presa in carico da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle raccomandate, risultante dal timbro datario apposto sotto la distinta prodotta dall’Ufficio. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un solo mo- tivo;il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in combinato disposto con gli artt. 22 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 156 cod. proc. civ. e 2699 cod. civ.Osserva parte ricorrente che la sentenza di primo grado, il cui frontespizio è stato trascritto dal ricorrente, è stata pubblicata in data 17 giugno 2016, per cui il termine di impugnazione scadeva il 17 gennaio 2017, osservando come l’elenco di spedizione dei pieghi N.11474/22 R.G. Est. F. D’Aquino raccomandati consegnato a [OSCURATO:PERSONA] fosse datato 10 gennaio 2017, come risultante dal timbro apposto in calce all’elenco di trasmis- sione delle raccomandate, trascritto nel ricorso. 2. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. è validamente fornita dall’elenco di trasmis- sione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non po- tendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale, essendo la stessa equiparabile alla ricevuta di spedizione della racco- mandata di spedizione dell’appello (Cass., Sez. V, 2 maggio 2023, n. 11392; Cass., Sez. VI, 20 gennaio 2023, n. 1803; Cass., Sez. VI, 18 febbraio 2020, n. 4151; Cass., Sez. V, 29 settembre 2017, n. 22878). 3. Nella specie, risulta dalla documentazione allegata al ricorso che la distinta cumulativa contenente l’elenco di spedizione dei pieghi rac- comandati riporta un timbro di accettazione datato 10 gennaio 2017, circostanza risultante anche dall’intestazione del suddetto documento. 4. Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza impugnata cassata, rinviandosi la causa al giudice del rinvio per nuovo esame, oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione
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