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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 00788/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2024 Il consigli re relatore La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato ha presentato ricorso personale avverso il provvedimento indicato in epigrafe. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto privo di legittimazione come emerge dalla circostanza che il ricorso risulti sottoscritto dall'imputato personalmente, in violazione del disposto dell'art. 613 cod. proc. pen.. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2024 Il consigli re relatore La Presidente