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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34241/2026

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ore generale, G. Sassone, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi inXXXXXXX o, in subordine, di detenzione domiciliare e semilibertà avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena in esecuzione di anni uno, mesiotto e giorni diciotto di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso indata 11 dicembre 2025.2.

Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, attraversodue motivi, plurimi vizi.2.1.

Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art.47 ord. pen. e al d. lgs. n. 38 del 15 febbraio 2016, in attuazione della decisioneGAI 2008/947 del Consiglio del 27 novembre 2008.Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla richiesta principale, cioè quelladell'affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi all’estero, come richiestocon memoria depositata all'udienza tenuta in data 11 marzo 2026, indicando illuogo di stabile residenza da un anno e lo svolgimento di regolare attivitàlavorativa.Si richiama la normativa di riferimento con particolare riferimento alladecisione quadro GAI e al d. lgs. n. 38 del 2016 nonché la giurisprudenza dilegittimità che ha reputato ammissibile l'affidamento in prova al servizio socialeda eseguirsi in Stati membri dell'Unione europea.Si evidenzia, peraltro, il percorso di recupero dalla tossicodipendenzaintrapreso dal condannato, segnalato nell’indicata memoria oltre allaimpossibilità materiale di seguire la misura nel territorio nazionale, inconsiderazione del luogo di lavoro.La deduzione non è stata valutata dal Tribunale di sorveglianza, a pareredel ricorrente; anzi questo si è limitato genericamente a rigettare l'istanza senzadistinguere tra richiesta principale ed eventuali subordinate e senzaspecificamente motivare circa l’eseguibilità all'estero della misura alternativa,trattandosi condannato con stabile residenza all'estero.Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, non ha fatto cenno ad eventi positivifinalizzati alla rieducazione e ad evitare la protrazione del pericolo dicommissione di altri reati, limitandosi a indicare che il ricorrente delinquecontinuativamente, dal 2006 al 2025, senza prendere in esame tutto il percorsointrapreso e la posizione soggettiva all'attualità.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.Il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato l'istanza di esecuzione dellamisura all’estero, non ha valutato la situazione lavorativa e abitativa all'attualità,non ha considerato il percorso di recupero dalla tossicodipendenza già intrapresoe l’impossibilità di attuare la misura nel territorio nazionale.Il provvedimento impugnato reputa le considerazioni svolte circa iprecedenti penali del ricorrente, le due condanne per truffa, nonché la condannaper furto aggravato, relativa al 2025, nonché l'esistenza a suo carico diprecedenti penali e carichi pendenti numerosissimi, dirimenti rispetto allededuzioni difensive relative all'attività lavorativa svolta all'attualità, segnalandol'estrema pericolosità del condannato per fatti anche recenti e l'avvio dell'attivitàlavorativa dal maggio 2025.In questo caso, però, la motivazione, a parere del ricorrente, è viziataperché si è limitata a dare preminenza ai precedenti penali ai carichi pendentisenza considerare complessivamente il processo di recupero sociale avviato,peraltro costringendo il ricorrente a rientrare nel territorio nazionalericollocandolo nel medesimo contesto in cui sono originate la tossicodipendenza ele condotte deviate.L’ordinanza infine è contraddittoria perché, da un lato, riconoscel'esistenza dell'attività lavorativa ancorché fatta risalire al maggio del 2020 e,dall'altro, esclude che si tratti di un'attività lavorativa stabile perché secondol'Uepe – relazione solo genericamente indicata senza specificarne gli estremi - sitratterebbe di mero impiego stagionale.Tuttavia, il ricorrente non ha mai chiesto l'esecuzione della misura interritorio nazionale ma in Austria dove svolge attività lavorativa stabile.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, G. Sassone, ha fatto pervenirerequisitoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambiinfondati.[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativo della decisione quadro2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea con riferimento al mancatoaccoglimento della richiesta di disporre l’esecuzione della misura all’estero, in unPaese dell’Unione europea.Il d.lgs. 38 del 2016 realizza, in coerenza con altri provvedimentilegislativi coevi (d. lgs. n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36 del 2016 sullemisure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37 del 2016 sulle sanzionipecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all'estero (nell’UnioneEuropea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dallapena pecuniaria.Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell’art. 1, è quello di “attuarenell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI delConsiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio delreciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensionecondizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni diliberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della lorosorveglianza nell'Unione europea”.Il presupposto per l’esecuzione della misura all’estero è costituitodall’effettiva residenza del condannato nello Stato in cui si chiede che la misurasia eseguita.

In presenza di tale elemento, pertanto, l’unico limite previstoall’applicazione delle misure definite nell’art. 2 è quello della incompatibilità delledisposizioni dei singoli Stati con i principi dell'ordinamento costituzionale in temadi diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo enon l’eventuale esistenza di difficoltà operative concrete ovvero di coordinamentotra la disciplina in vigore nei diversi stati.L’art. 8, infatti, prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informil'Autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e daquesta comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assuntadallo Stato di esecuzione.

L'Autorità giudiziaria italiana, d’altro canto, "riassumel'esercizio del potere di sorveglianza" nel caso in cui lo Stato di esecuzionecomunichi che il soggetto si è sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debbaconsiderare la durata e il grado "di osservanza delle prescrizioni e degli obblighiimpartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliataall'estero".

Né, comunque, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale deltesto normativo che, seppure non menzioni le misure alternative alla detenzionedisciplinate dall'ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando aglistessi un senso più ampio.La nozione di "sanzione sostitutiva", ad esempio, non viene definita con ilrichiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981,bensì come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittivadella libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisceprescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile ancheall'affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che sirealizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall'art. 4 del d. lgs. n.38 del 2016 che, definendo l'ambito di applicazione della disciplina dettata conriferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specificaelencazione che corrisponde a quanto l'ordinamento penitenziario (art. 47,comma 6 e 7, ord. pen.) prevede per la misura dell'affidamento in prova alservizio sociale.Per le ragioni esposte, si deve ribadire che «l'esecuzione dell'affidamentoin prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove ilcondannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alladecisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alledecisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure disospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs.15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzionesostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che"impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nelsuccessivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo alcarcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144 – 01 e tra letante, da ultimo, Sez. 1, n. 7352 del 21/11/2024 dep. 2025, Michel, nonmassimata).1.2.

Nel caso di specie il Tribunale non si è discostato dai principi indicatiin quanto la decisione risulta coerentemente e adeguatamente motivata in ordinealla carenza del presupposto preliminare, necessario ai fini dell’applicazione dellamisura, anche se da eseguire all’estero.Da un lato, effettivamente, l’ordinanza non prende in esame le deduzionidifensive di cui alla citata memoria se non implicitamente, peraltro,disattendendole.

Dall’altro, la conclusione con la quale il Tribunale reputa, amonte, non adeguata la misura dell’affidamento in prova per i precedentiriportati dal condannato fino a epoca recentissima (l’ultimo del 30 settembre2025) e reiterati per venti anni, segnalando altresì, il numero “impressionante” dicarichi pendenti, appare conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, laquale reputa che il giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza non si possafondare solo su precedenti e carichi pendenti.Tuttavia, nella specie, il giudizio di inadeguatezza della misura richiesta èfondato anche sull’osservazione, esaustiva e immune da illogicità manifesta,secondo la quale il condannato è risultato professionalmente deditoprevalentemente a reati di natura economica da cui trae massima fonte direddito e si è mostrato indifferente all’opera rieducativa, tanto che, avendoottenuto l’affidamento in prova terapeutico, fino al gennaio 2021, è ritornato dal2022 a delinquere plurime volte, così rendendo del tutto recessivo il programmadi recupero dalla tossicodipendenza intrapreso.Tale parte della motivazione, dunque, ha dato conto di una totale assenzadi adesione a precedenti progetti di recupero, come dimostra la ripetutacommissione di ulteriori delitti, con una prognosi negativa che valorizza lariscontrata, rilevante, propensione a delinquere, tale da legittimare il giudizioprognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione dimisure alternative al regime carcerario.Si tratta, dunque, di solida ratio decidendi con la quale il ricorso non siconfronta, risultando per tale parte aspecifico.In definitiva, l’astratta ammissibilità dell’affidamento in prova all’esteroappare superata dal tema che affronta il Tribunale di sorveglianza per negare, inradice, la praticabilità della misura alternativa invocata.

È, dunque, non decisivoil denunciato travisamento del dato relativo alla non stabilità del lavoro (solostagionale secondo l’UEPE, stabile in Paese estero, secondo il ricorrente), avendoil provvedimento impugnato negato, a monte, la praticabilità della misuraalternativa richiesta anche se da eseguire all’estero.1.3.

Da ultimo, comunque, non può trascurarsi che la giurisprudenza diquesta Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che nel ritodell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organidella giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc.pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimandaall'art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e deidocumenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedentel'udienza (Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768; Sez. 6, n.36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711).Sebbene l'inosservanza del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod.proc. pen. non sia assistita dalla previsione della sanzione della nullità, stabilitasoltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, deve ritenersiegualmente colpita da nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la memoriatardiva per violazione del diritto al contraddittorio.

Orbene lo stesso ricorrenteindica la memoria difensiva che si assume non valutata depositata in vistadell’udienza all’esito della quale è stato adottato il provvedimento impugnato,senza specificarne la data di deposito né indicando l’atto come allegato al ricorso.2.

Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

Con oscuramento dei dati sensibili in ragione dellecondizioni personali e di salute del condannato che emergono nel presenteprovvedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore generale, G. Sassone, che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi inXXXXXXX o, in subordine, di detenzione domiciliare e semilibertà avanzata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in relazione alla pena in esecuzione di anni uno, mesiotto e giorni diciotto di reclusione di cui al provvedimento di cumulo emesso indata 11 dicembre 2025.2. Avverso il provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione il condannato, per il tramite del difensore, denunciando, attraversodue motivi, plurimi vizi.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione all’art.47 ord. pen. e al d. lgs. n. 38 del 15 febbraio 2016, in attuazione della decisioneGAI 2008/947 del Consiglio del 27 novembre 2008.Il Tribunale ha omesso di pronunciare sulla richiesta principale, cioè quelladell'affidamento in prova al servizio sociale da eseguirsi all’estero, come richiestocon memoria depositata all'udienza tenuta in data 11 marzo 2026, indicando illuogo di stabile residenza da un anno e lo svolgimento di regolare attivitàlavorativa.Si richiama la normativa di riferimento con particolare riferimento alladecisione quadro GAI e al d. lgs. n. 38 del 2016 nonché la giurisprudenza dilegittimità che ha reputato ammissibile l'affidamento in prova al servizio socialeda eseguirsi in Stati membri dell'Unione europea.Si evidenzia, peraltro, il percorso di recupero dalla tossicodipendenzaintrapreso dal condannato, segnalato nell’indicata memoria oltre allaimpossibilità materiale di seguire la misura nel territorio nazionale, inconsiderazione del luogo di lavoro.La deduzione non è stata valutata dal Tribunale di sorveglianza, a pareredel ricorrente; anzi questo si è limitato genericamente a rigettare l'istanza senzadistinguere tra richiesta principale ed eventuali subordinate e senzaspecificamente motivare circa l’eseguibilità all'estero della misura alternativa,trattandosi condannato con stabile residenza all'estero.Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, non ha fatto cenno ad eventi positivifinalizzati alla rieducazione e ad evitare la protrazione del pericolo dicommissione di altri reati, limitandosi a indicare che il ricorrente delinquecontinuativamente, dal 2006 al 2025, senza prendere in esame tutto il percorsointrapreso e la posizione soggettiva all'attualità.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.Il Tribunale di sorveglianza non ha esaminato l'istanza di esecuzione dellamisura all’estero, non ha valutato la situazione lavorativa e abitativa all'attualità,non ha considerato il percorso di recupero dalla tossicodipendenza già intrapresoe l’impossibilità di attuare la misura nel territorio nazionale.Il provvedimento impugnato reputa le considerazioni svolte circa iprecedenti penali del ricorrente, le due condanne per truffa, nonché la condannaper furto aggravato, relativa al 2025, nonché l'esistenza a suo carico diprecedenti penali e carichi pendenti numerosissimi, dirimenti rispetto allededuzioni difensive relative all'attività lavorativa svolta all'attualità, segnalandol'estrema pericolosità del condannato per fatti anche recenti e l'avvio dell'attivitàlavorativa dal maggio 2025.In questo caso, però, la motivazione, a parere del ricorrente, è viziataperché si è limitata a dare preminenza ai precedenti penali ai carichi pendentisenza considerare complessivamente il processo di recupero sociale avviato,peraltro costringendo il ricorrente a rientrare nel territorio nazionalericollocandolo nel medesimo contesto in cui sono originate la tossicodipendenza ele condotte deviate.L’ordinanza infine è contraddittoria perché, da un lato, riconoscel'esistenza dell'attività lavorativa ancorché fatta risalire al maggio del 2020 e,dall'altro, esclude che si tratti di un'attività lavorativa stabile perché secondol'Uepe – relazione solo genericamente indicata senza specificarne gli estremi - sitratterebbe di mero impiego stagionale.Tuttavia, il ricorrente non ha mai chiesto l'esecuzione della misura interritorio nazionale ma in Austria dove svolge attività lavorativa stabile.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, G. Sassone, ha fatto pervenirerequisitoria con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono entrambiinfondati.[OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 47 e 47-ter ord. pen. attuativo della decisione quadro2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea con riferimento al mancatoaccoglimento della richiesta di disporre l’esecuzione della misura all’estero, in unPaese dell’Unione europea.Il d.lgs. 38 del 2016 realizza, in coerenza con altri provvedimentilegislativi coevi (d. lgs. n. 35 del 2016 sulle misure reali, n. 36 del 2016 sullemisure alternative alla detenzione cautelare, e n. 37 del 2016 sulle sanzionipecuniarie), una disciplina specifica della esecuzione all'estero (nell’UnioneEuropea) di decisioni penali aventi contenuto diverso dalla pena detentiva o dallapena pecuniaria.Lo scopo del provvedimento, ai sensi dell’art. 1, è quello di “attuarenell’ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI delConsiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio delreciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensionecondizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni diliberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della lorosorveglianza nell'Unione europea”.Il presupposto per l’esecuzione della misura all’estero è costituitodall’effettiva residenza del condannato nello Stato in cui si chiede che la misurasia eseguita. In presenza di tale elemento, pertanto, l’unico limite previstoall’applicazione delle misure definite nell’art. 2 è quello della incompatibilità delledisposizioni dei singoli Stati con i principi dell'ordinamento costituzionale in temadi diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo enon l’eventuale esistenza di difficoltà operative concrete ovvero di coordinamentotra la disciplina in vigore nei diversi stati.L’art. 8, infatti, prevede espressamente che lo Stato di esecuzione informil'Autorità giudiziaria italiana dell'avvenuto riconoscimento della decisione, e daquesta comunicazione la sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni è assuntadallo Stato di esecuzione. L'Autorità giudiziaria italiana, d’altro canto, "riassumel'esercizio del potere di sorveglianza" nel caso in cui lo Stato di esecuzionecomunichi che il soggetto si è sottratto alla esecuzione e nel caso in cui debbaconsiderare la durata e il grado "di osservanza delle prescrizioni e degli obblighiimpartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliataall'estero". Né, comunque, può avere alcun rilievo negativo il dato letterale deltesto normativo che, seppure non menzioni le misure alternative alla detenzionedisciplinate dall'ordinamento penitenziario, si riferisce a diversi istituti dando aglistessi un senso più ampio.La nozione di "sanzione sostitutiva", ad esempio, non viene definita con ilrichiamo alla disciplina dettata dagli artt. 53 e segg. della legge n. 689/1981,bensì come "sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittivadella libertà personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisceprescrizioni” e tale definizione di carattere generale è applicabile ancheall'affidamento in prova al servizio sociale che ha un contenuto afflittivo che sirealizza nella imposizione di obblighi e prescrizioni.Sul punto, infine, appare decisivo quanto previsto dall'art. 4 del d. lgs. n.38 del 2016 che, definendo l'ambito di applicazione della disciplina dettata conriferimento alla tipologia degli obblighi e prescrizioni, contiene una specificaelencazione che corrisponde a quanto l'ordinamento penitenziario (art. 47,comma 6 e 7, ord. pen.) prevede per la misura dell'affidamento in prova alservizio sociale.Per le ragioni esposte, si deve ribadire che «l'esecuzione dell'affidamentoin prova al servizio sociale può aver luogo nello Stato dell'Unione europea ove ilcondannato sia residente, qualora detto Stato abbia dato attuazione alladecisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008,sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alledecisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure disospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs.15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l'affidamento è assimilabile ad una "sanzionesostitutiva" ai sensi dell'art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che"impone obblighi ed impartisce prescrizioni", compatibili con quelli elencati nelsuccessivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo alcarcere» (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144 – 01 e tra letante, da ultimo, Sez. 1, n. 7352 del 21/11/2024 dep. 2025, Michel, nonmassimata).1.2. Nel caso di specie il Tribunale non si è discostato dai principi indicatiin quanto la decisione risulta coerentemente e adeguatamente motivata in ordinealla carenza del presupposto preliminare, necessario ai fini dell’applicazione dellamisura, anche se da eseguire all’estero.Da un lato, effettivamente, l’ordinanza non prende in esame le deduzionidifensive di cui alla citata memoria se non implicitamente, peraltro,disattendendole. Dall’altro, la conclusione con la quale il Tribunale reputa, amonte, non adeguata la misura dell’affidamento in prova per i precedentiriportati dal condannato fino a epoca recentissima (l’ultimo del 30 settembre2025) e reiterati per venti anni, segnalando altresì, il numero “impressionante” dicarichi pendenti, appare conforme alla costante giurisprudenza di legittimità, laquale reputa che il giudizio di merito del Tribunale di sorveglianza non si possafondare solo su precedenti e carichi pendenti.Tuttavia, nella specie, il giudizio di inadeguatezza della misura richiesta èfondato anche sull’osservazione, esaustiva e immune da illogicità manifesta,secondo la quale il condannato è risultato professionalmente deditoprevalentemente a reati di natura economica da cui trae massima fonte direddito e si è mostrato indifferente all’opera rieducativa, tanto che, avendoottenuto l’affidamento in prova terapeutico, fino al gennaio 2021, è ritornato dal2022 a delinquere plurime volte, così rendendo del tutto recessivo il programmadi recupero dalla tossicodipendenza intrapreso.Tale parte della motivazione, dunque, ha dato conto di una totale assenzadi adesione a precedenti progetti di recupero, come dimostra la ripetutacommissione di ulteriori delitti, con una prognosi negativa che valorizza lariscontrata, rilevante, propensione a delinquere, tale da legittimare il giudizioprognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell'applicazione dimisure alternative al regime carcerario.Si tratta, dunque, di solida ratio decidendi con la quale il ricorso non siconfronta, risultando per tale parte aspecifico.In definitiva, l’astratta ammissibilità dell’affidamento in prova all’esteroappare superata dal tema che affronta il Tribunale di sorveglianza per negare, inradice, la praticabilità della misura alternativa invocata. È, dunque, non decisivoil denunciato travisamento del dato relativo alla non stabilità del lavoro (solostagionale secondo l’UEPE, stabile in Paese estero, secondo il ricorrente), avendoil provvedimento impugnato negato, a monte, la praticabilità della misuraalternativa richiesta anche se da eseguire all’estero.1.3. Da ultimo, comunque, non può trascurarsi che la giurisprudenza diquesta Corte, cui il Collegio intende dare continuità, ha affermato che nel ritodell'esecuzione penale, riferibile anche al procedimento celebrato dagli organidella giurisdizione di sorveglianza per il rinvio operato dall'art. 678 cod. proc.pen. alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen., che, a sua volta, rimandaall'art. 127 cod. proc. pen., il giudice non deve tener conto delle memorie e deidocumenti che siano prodotti oltre il termine del quinto giorno antecedentel'udienza (Sez. 3, n. 39777 del 28/09/2010, Martimucci, Rv. 248768; Sez. 6, n.36206 del 24/09/2010, Serrallegeri, Rv. 248711).Sebbene l'inosservanza del termine previsto dall'art. 127, comma 2, cod.proc. pen. non sia assistita dalla previsione della sanzione della nullità, stabilitasoltanto in relazione alle disposizioni dei commi 1, 3 e 4, deve ritenersiegualmente colpita da nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. la memoriatardiva per violazione del diritto al contraddittorio. Orbene lo stesso ricorrenteindica la memoria difensiva che si assume non valutata depositata in vistadell’udienza all’esito della quale è stato adottato il provvedimento impugnato,senza specificarne la data di deposito né indicando l’atto come allegato al ricorso.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione dellecondizioni personali e di salute del condannato che emergono nel presenteprovvedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 02/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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