CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025
Cassazione n. 27642/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, in esito a giudizioabbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l’udienzapreliminare del Tribunale di Lecce, emessa il 19.11.2025, ha inflitto al ricorrentela pena concordata tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc.pen, inrelazione al reato di estorsione.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge evizio della motivazione in ordine alla mancata applicazione di una delle cause diproscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.Secondo la giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusinella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittaliovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102).Il ricorrente, nella specie, in forma del tutto generica, si duole della mancataapplicazione di una delle cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc.pen., senza spiegarne le ragioni ed a fronte di una sentenza di condanna diprimo grado.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilaalla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stessoricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]