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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 settembre 2025

Cassazione n. 27528/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36863/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

PESCARA n. 467/2018depositata il 09/05/2018. nonché sul ricorso ex art. 6, comma dodicesimo, d.l. n. 119/2018 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso atto di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’anno di imposta 2009, la società BTS a r . l . acquistava un ramo d’azienda dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] s.r..l, essendosi premunita del relativo certificato di pendenze fiscali che risultava negativo.

Sennonché era attinta da cartella esattoriale per debiti esposti e non pagati dalla cedente nell’anno 2009, quale soggetto solidalmente obbligato, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997.

I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull’assunto dell’efficacia liberatoria del certificato negativo di pendenze fiscali.

Avverso la sentenza d’appello ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso.

Nelle more del giudizio, la società contribuente si è avvalsa della facoltà di definizione agevolata della controversia, aderendo alla procedura di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ma ottenendo il diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’assunto trattarsi di controversia relativa ad atto esecutivo, la cartella, e non impositivo.

Avverso tale diniego la società ricorre avanti a questa Suprema Corte di legittimità, ove pende il sottostante giudizio della cui definizione agevolata si controverte.

Difende il provvedimento di diniego di definizione agevolata l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso a patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato.

CONSIDERATO

1. Vengono proposti due motivi di ricorso.

1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 dello stesso codice di rito, in quanto omessa pronuncia o, in subordine, motivazione apparente, anche in violazione degli articoli 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 111 Costituzione, nella sostanza lamentando che non sia stata data risposta al capo di domanda d’appello relativo all’accertamento dell’intervenuta decadenza.

1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2560 c.c., nella sostanza limitando la portata liberatoria del certificato negativo, che non copre l’anno nel corso del quale è avvenuto l’acquisto (nella fattispecie, il 2009) e i due anni precedenti.

2. Con ricorso avverso il diniego di condono, la società contribuente impugna il provvedimento a lei sfavorevole, adottato dall’Agenzia delle entrate, che ha ritenuto non definibili le controversie pendenti, ma originate da impugnazioni di cartelle esattoriali, che esulano dalla categoria degli atti impositivi.

3. Va esaminato con priorità il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, la cui soluzione è capace di assorbire l’intero giudizio.

3.1. Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e merita accoglimento.

Ed infatti, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il primo atto a lei diretto, con cui è stata fatta valere la pretesa impositiva, ovvero la cartella esattoriale, quale coobbligata solidale per i debiti della cedente soc. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la cartella esattoriale è stata emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, ovvero a seguito di controllo automatizzato su somme esposte e non versate, ipotesi ove non è prevista l’adozione di autonomo avviso di accertamento, bensì l’emissione di cartella esattoriale, dotato di natura ibrida, comunemente nota come atto “impo-esattivo”.

3.2. La questione sulla definizione agevolata delle controversie attinenti a cartelle esattoriali è stata risolta con arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, cui è stata data continuità e che va seguita anche in questa sede.

Ed infatti, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass.

S.U. n. 18298/2021).

Altresì, è stato affermato che in tema di definizione agevolata, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di irregolarità (cd. avviso bonario), posto che l'impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando il medesimo nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, in caso di mancata impugnazione, non può esservi la cristallizzazione della pretesa tributaria e con l'impugnazione della successiva cartella possono proporsi anche motivi relativi al merito della pretesa (cfr. Cass.

T., n. 17584/2025).

3.3. in limine, non può trovare accoglimento l’argomento formulato dall’Avvocatura generale dello Stato nel proprio controricorso a difesa del provvedimento di diniego di definizione agevolata, laddove il Patrono erariale rileva il carattere sussidiario dell’acquirente del ramo d’azienda, limitato al beneficium excussionis , profilo che inciderebbe sulla legittimazione ad opporre opposizione al diniego, non vantando una posizione piena.

Valgono gli argomenti provenienti dalla stessa Agenzia, nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019 (citata anche a pag. 6 del ricorso), dove si prevede l’ipotesi di impugnazione di più soggetti del medesimo atto (nella specie, la cartella), riconoscendone la legittimazione a proporre e coltivare la definizione agevolata.

4. In definitiva, il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e va accolto.

Per l’effetto, la controversia deve ritenersi definita ed il ricorso principale rgn. 36863/2018 viene dichiarato estinto a spese con spese a carico di chi le ha anticipate; compensate quelle attinenti al ricorso avverso diniego, per l’intervento delle Sezioni Unite, successivo come per legge.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso avverso il din

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36863/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA n. 467/2018depositata il 09/05/2018. nonché sul ricorso ex art. 6, comma dodicesimo, d.l. n. 119/2018 promosso da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. DENZA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), prof. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, ex lege domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso atto di diniego emesso dall’Agenzia delle Entrate Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nell’anno di imposta 2009, la società BTS a r . l . acquistava un ramo d’azienda dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA] s.r..l, essendosi premunita del relativo certificato di pendenze fiscali che risultava negativo. Sennonché era attinta da cartella esattoriale per debiti esposti e non pagati dalla cedente nell’anno 2009, quale soggetto solidalmente obbligato, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997. I gradi di merito erano favorevoli alla parte contribuente, sull’assunto dell’efficacia liberatoria del certificato negativo di pendenze fiscali. Avverso la sentenza d’appello ricorre in Cassazione l’Agenzia delle entrate, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, affidandosi a due motivi, cui replica la società contribuente con tempestivo controricorso. Nelle more del giudizio, la società contribuente si è avvalsa della facoltà di definizione agevolata della controversia, aderendo alla procedura di cui all’art. 6 del d.l. n. 119/2018, ma ottenendo il diniego da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’assunto trattarsi di controversia relativa ad atto esecutivo, la cartella, e non impositivo. Avverso tale diniego la società ricorre avanti a questa Suprema Corte di legittimità, ove pende il sottostante giudizio della cui definizione agevolata si controverte. Difende il provvedimento di diniego di definizione agevolata l’Agenzia delle entrate con tempestivo controricorso a patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato. CONSIDERATO 1. Vengono proposti due motivi di ricorso. 1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 dello stesso codice di rito, in quanto omessa pronuncia o, in subordine, motivazione apparente, anche in violazione degli articoli 36 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 111 Costituzione, nella sostanza lamentando che non sia stata data risposta al capo di domanda d’appello relativo all’accertamento dell’intervenuta decadenza. 1.2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 2560 c.c., nella sostanza limitando la portata liberatoria del certificato negativo, che non copre l’anno nel corso del quale è avvenuto l’acquisto (nella fattispecie, il 2009) e i due anni precedenti. 2. Con ricorso avverso il diniego di condono, la società contribuente impugna il provvedimento a lei sfavorevole, adottato dall’Agenzia delle entrate, che ha ritenuto non definibili le controversie pendenti, ma originate da impugnazioni di cartelle esattoriali, che esulano dalla categoria degli atti impositivi. 3. Va esaminato con priorità il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, la cui soluzione è capace di assorbire l’intero giudizio. 3.1. Il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e merita accoglimento. Ed infatti, la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato il primo atto a lei diretto, con cui è stata fatta valere la pretesa impositiva, ovvero la cartella esattoriale, quale coobbligata solidale per i debiti della cedente soc. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], la cartella esattoriale è stata emessa ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 600/1973, ovvero a seguito di controllo automatizzato su somme esposte e non versate, ipotesi ove non è prevista l’adozione di autonomo avviso di accertamento, bensì l’emissione di cartella esattoriale, dotato di natura ibrida, comunemente nota come atto “impo-esattivo”. 3.2. La questione sulla definizione agevolata delle controversie attinenti a cartelle esattoriali è stata risolta con arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, cui è stata data continuità e che va seguita anche in questa sede. Ed infatti, in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. S.U. n. 18298/2021). Altresì, è stato affermato che in tema di definizione agevolata, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di irregolarità (cd. avviso bonario), posto che l'impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando il medesimo nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, in caso di mancata impugnazione, non può esservi la cristallizzazione della pretesa tributaria e con l'impugnazione della successiva cartella possono proporsi anche motivi relativi al merito della pretesa (cfr. Cass. T., n. 17584/2025). 3.3. in limine, non può trovare accoglimento l’argomento formulato dall’Avvocatura generale dello Stato nel proprio controricorso a difesa del provvedimento di diniego di definizione agevolata, laddove il Patrono erariale rileva il carattere sussidiario dell’acquirente del ramo d’azienda, limitato al beneficium excussionis , profilo che inciderebbe sulla legittimazione ad opporre opposizione al diniego, non vantando una posizione piena. Valgono gli argomenti provenienti dalla stessa Agenzia, nella circolare n. 6 del 1° aprile 2019 (citata anche a pag. 6 del ricorso), dove si prevede l’ipotesi di impugnazione di più soggetti del medesimo atto (nella specie, la cartella), riconoscendone la legittimazione a proporre e coltivare la definizione agevolata. 4. In definitiva, il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata è fondato e va accolto. Per l’effetto, la controversia deve ritenersi definita ed il ricorso principale rgn. 36863/2018 viene dichiarato estinto a spese con spese a carico di chi le ha anticipate; compensate quelle attinenti al ricorso avverso diniego, per l’intervento delle Sezioni Unite, successivo come per legge. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso avverso il din
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