CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 novembre 2023
Cassazione n. 33323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 3141 /201 6 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ambedue rappresentat i e difesi in forza di procura spe ciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Andria (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) , con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA]. 262 ; - ricorr ent i – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difes a come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: accertamento- presunzioni Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Lombardia n. 5610 / 33/ 1 5 depositata in data 22 / 12 /201 5 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - con gli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio i ricorrenticontestavano le pretese per maggiori tributi, interessi esanzioni manifestate nei loro confronti dall’Ufficio in quanto soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, pretese determinatedal controllo operato in capo alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]della quale costoro erano soci; - la CTP accoglieva in parte i ricorsi, rideterminando il dovuto; - appellava l’Ufficio con riferimento alla parte di pronuncia che lo avevavisto soccombente; - la CTR accoglieva l’impugnazione; - ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a sei motivi;resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Consideratoche: -va in primo luogo rilevato che è in atti la documentazione depositata dalla parte contribuente [OSCURATO:PERSONA] ai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d. L . 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegandoil versamento della somma dovuta per la prima rata; -inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 2018, né , in ogni caso, risulta intervenuto diniegodella definizione, poi impugnato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 -pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d. L . n. 119 del 2018, ilprocesso , con riguardo alla posizione del ridetto contribuente, si è estintocon il decorso del termine del 31 dicembre 2020; - infine, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d. L . n.119 del 2018, le spese del processo estinto restano a carico della parteche le ha anticipate; - stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] , del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass.Sez. 5^, 7dicembre 2018, n. 31732; Cass. Sez. 5^, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass. Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284); - va nno quindi esaminat i i motivi di ricorso con riguardo alla sola posizionedi [OSCURATO:PERSONA] , ricorrente superstite ; -il primo motivo deduce la violazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato diritenere invalido, quanto alla sottoscrizione, l’atto impugnato; tale motivo può esaminarsi con giuntamente con il secondo mezzo di gravame, che deduce analoga violazione con riguardo alla ritenuta invalidità della sottoscrizione dell’atto impugnato, incentrandosi specificamente sulla asserita inammissibilità della produzione in secondogrado della delega di firma da parte dell’Ufficio; -i moti vi sono infondat i ; - invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte , l'Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione, è tenuta, con oneredella prova a suo carico (anche per il principio di vicinanza alla prova ex Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492), a dimostrare la sussistenzadella delega, potendo produrla anche nel secondo grado di giudizio,in quanto la presenza o meno della sottoscrizione dell'avviso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 di accertamento non attiene alla legittimazione processuale (Cass., 14626/2000; Cass., 14195/2000; Cass., 17044/2013; Cass., 12781/2016; Cass., 14942/2013; C ass. 18758/2014; Cass., 19742/2012; Cass., 332/2016; Cass., 12781/2016; Cass., 14877/2016;Cass., 15781/2017; Cass., 5200/2018; n.19190 /2019; n.5177 del 26/02/2020); -quanto poi agli effetti della delega con riguardo ai requisiti dell’atto e ai requisiti del firmatario, si è pure chi arito che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 8814 del 29/03/2019 ) l a delega per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è unadelega di firma e non di funzioni ; ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggettodelegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l'impiegato legittimato alla firma mediante l'indicazione della qualifica rivestita, idoneaa consentire, "ex post", la verifica del potere in capo al soggetto cheha materialmente sottoscritto l'atto ; - ancora, con riguardo specificamente della sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti capi di ufficio o delegati, la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in relazione alla sopravvenutasentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44 — questa Corte (Cass., sez. 5, 9/11/2015, n. 2:2810) ha, altresì, escluso che, ai fini della valida sottoscrizione di un atto impositivo, sia necessario in chi hasottoscritto l'atto ovvero ha conferito la delega il possesso di una qualificadirigenziale, rilevando che tale presupposto non è giustificato daldato normativo; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - alla stregua delle considerazioni che precedono, dovendo, ai sensi dell'art.42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio essere sottoscrittia pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, di cui non è richiesta la qualifica dirigenziale,nessun effetto sulla validità dell'atto impositivo, in questa sede impugnato può conseguire dalla declaratoria d'incostituzionalità dell'art.8, comma 24, del d . L. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012 (in senso conforme, Cass., sez. 5, 26/02/2020, n. 5177). - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per violazione dell’art. 12c. 7 della L. n. 212 del 2000, dell’art. 24 Cost., della sentenza Corte Cost.n. 132 del 2015 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di annullare l’atto impugnato, stante la mancata esecuzionedel contraddittorio endo - procedimentale; -il motivo è infondato; -invero, con riguardo ai tributi non armonizzati va data continuità alla consolidatagiurisprudenza di questa Corte secondo cui (tra molti Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 24793 del 05/11/2020 ) il termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche alla diversaipotesi di accertamenti c . d. a tavolino, atteso che la naturale "vis expansiva" dell'istituto del contraddittorio procedimentale nei rapportitra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre terminidilatori all'azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nellasede dell'Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente ; del resto, pure nella recentedecisione n. 47 del 2023 della Corte costituzionale, si è rilevato chela modifica di tale assetto postula, per la “ pluralità delle soluzioni possibiliin ordine all’individuazione dei meccanismi con cui assicurare Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 la formazione partecipata dell’atto impositivo ”, un intervento del legislatore; - ciò premesso, dunque, nel presente caso, l’accertamento – come specificamenteaccertato dalla stessa CTR - deriva da una segnalazione di altro Ufficio e non dalla redazione di PVC a seguito di accesso, ispezione o verifica , sicché non sussiste l’asserita violazione per le impostedirette; -quanto poi all’iva, tributo armonizzato, oggetto della ripresa ulteriore di cui all’avviso di accertamento, anche sotto questo profilo va data continuitàalla giurisprudenza di Legittimità secondo la quale (alla luce della nota a Cass. S ez. Un. n. 24823 del 20 15) l'Amministrazione finanziariaè sì gravata, per i tributi armonizzati , di un obbligo generale dicontraddittorio endo - procedimentale, ma è altrettanto vero che , ove sirealizzi tale evenienza, la declaratoria di nullità si verifica solo se il contribuenteabbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa (Cass. n. 2875 del 2017; Cass. n. 10030 del 2017; Cass. n. 20799 del 2017; Cass. n. 21071 del 2017; Cass. n. 26943del 2017; Cass. n. 27421/2018) , prova di resistenza che, nella specie,non risulta essere stata offerta dalla contribuente ; -il quarto motivo si duole della violazione del principio di legalità di cui all’art.23 Cost. e del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.anche in relazione agli artt. 5, 45, 72, 73 del TUIR e 2433 c.c. nonchédell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato la presunzione didistribuzione di utili extracontabili ; -il motivo è infondato; - invero, in disparte la circostanza – pacifica – della mancata presentazionedella dichiarazione da parte della società partecipata dai ricorrenti,la presunzione di cui si è detto, fondata sulla ristretta base Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 partecipativa,va ribadito che è legittima la presunzione di attribuzione aisoci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltàdel contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrarela propria estraneità alla gestione e conduzione societaria; con l'ulteriore specificazione che siffatta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciprococontrollo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili (Cass.11/08/2020, n. 16913; Cass. 02/07/2020, n. 13550; Cass.19/12/2019, n. 33976; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass.22/11/2017, n. 27778; Cass. 12/04/2013, n. 8954; Cass.02/03/2011,n. 5076). Ciò vale in quanto la ristrettezza della base socialeimplica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenzadi utili extra - bilancio (Cass. 18/11/2014, n. 24572). Quel cherileva dunque è la ristrettezza dell'assetto societario, che impl i ca unvincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale; - detta rideterminazione dell’utile extracontabile, per tornare al contenuto del motivo, opera sia con riguardo alla attribuzione di maggiori ricavi non dichiarati, sia riguardo al disconoscimento di maggiori costi, in quanto l’una come l’altra operazione possono perfezionarsiin via presuntiva secondo il meccanismo sopra descritto; -il quinto motivo deduce la nullità sentenza per omesso esame di fatto decisivoper il giudizio e oggetto di discussione tra le parti , costituito Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 dall’asseritasussistenza di costi inesistenti dedotti dalla società dal cui accertamento scaturiscono le presunte imputazioni di “utili extracontabili” ai soci di cui è controversia, ai sensi dell’art. 39 del d.P.R.n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere laCTR mancato di esaminare la circostanza relativa alla sussistenza o meno,nell’avviso di acce rtamento “a monte” notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., partecipata dai ricorrenti, di costi ritenuti o meno derivantida operazioni inesistenti; -il motivo è inammissibile posto che, in parte qua, trova applicazione ilprincipio di cui all’art. 348 ter c.p.c., avendo la CTR confermato la decisionedi primo grado, sicché resta preclusa la dedotta censura di omessoesame; - peraltro , come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, la CTR in realtà ha preso in esame i fatti storici che si assumono pretermessi,dandone conto in motivazione , sia pure in termini concisi ; - il sesto motivo si incentra sulla violazione dell’art. 47 TUIR in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, facendo applicazione della presunzione di cui sopra, in sostanza applicato l’imposizione non all’utile ma al reddito prodotto, con conseguente doppiaimposizione; -il motivo è infondato; -va chiarito come l’effetto distorsivo denunciato qui non si produce in quanto il beneficio dell’esenzione parziale dall’imposizione degli utili societaridi cui si è detto opera unicamente nel caso in cui, come questa Corte ha più volte sottolineato, abbia riferimento ai redditi regolarmente dichiarati dalla società in un documento contabile, di talchél’atipicità era riferita solo alla nomenclatura attribuita agli stessi dallasocietà, ma rimaneva condizionata al positivo riscontro della loro effettivamaturazione per effetto dell’inserimento in bilancio (Cass. n. 8730del 2021), per i redditi regolarmente dichiarati dalla società in un Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9 documento contabile e non per gli utili extrabilancio che, una volta accertatiper altra via, vanno imputati in misura intera e non ridotta (Cass.n. 9137 del 2021); - il fondamento di tali conclusioni, invero, precisandosi sul punto ulteriormentequanto già affermato da questa Corte, non si riviene in alcun intento di natura sanzionatori a ma unicamente nella considerazione per la quale nel caso in esame la società risulta, nel concreto,trasparente come una società di persone poiché i soci, come avviene in tali entità prive di personalità giuridica in senso proprio, hannoagito come tali ripartendosi “ sic et simpliciter ” l’utile societario presuntivamenteaccertato in capo alla società; - come chiaramente già illustrato da questa Corte (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 26317 del 19/11/2020; Cass. 23 dicembre 2019, n. 34282; infine Cass. n. 35293/2022 che le richiama in motivazione ) quando viene contestata, in caso di società a ristretta base partecipativa,la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabiliaccertati, non è in alcun modo applicabile(diversamente da quanto sostiene parte della dottrina) il disposto di cui all’art. 47 TUIR, che attiene alla tassazione degli utili distribuiti ai soci, con delibereformali dell'assemblea e, pertanto, non trova applicazione per i redditi extracontabili, che per definizione non risultano menzionati nellacontabilità societaria; -infatti, l'art. 47 TUIR, laddove dispone che, "salvi i casi di cui all'art.3, comma3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazionedalle società..., anche in occasione della liquidazione, concorro no alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamenteal 40 per cento del loro ammontare" riguarda la modifica attuataal Tuir con il d. l gs. n. 344 del 2003, sicché il sistema impositivo degliutili da partecipazione è stato caratterizzato – a partire da tale riforma - dall'abrogazione del metodo del credito d'imposta sui Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10 dividendie del sistema di imputazione e dall'adozione di un sistema di parziale esclusione della tassazione degli utili, al fine di mitigare gli effettidella doppia imposi zione economica, in quanto gli utili distribuiti sonostati già tassati in capo alla società che li ha prodotti; - ma ben diversamente, nel caso in esame, trattandosi di utili ottenuti in evasionedi imposta, quindi mai pervenuti nella contabilità societaria in quantonon oggetto di registrazione nelle scritture, né di indicazione in dichiarazione, è chiaro che non vi è alcun obbligo di mitigare una doppia imposizione che non v'è mai stata, non avendo la società dichiarato tali utili extracontabili e quindi avendo essi sfuggita la imposizionea livello societario ; - il beneficio dell’esenzione parziale nella imposizione degli utili societari viene quindi meno poiché la ripartizione del maggior utile sottrattoa imposizione tra i soci giustifica la perdita del beneficio della più mite imposizione degli utili societari, la cui esistenza trova fondamento nel rispetto della normativa sulla loro determinazione in forzaunicamente del bilancio di esercizio; -l’utile extrabilancio, non rispettoso delle disposizioni di cui all’art. 8 3 seguentiTUIR, diviene in ultima analisi un utile equiparato, anche nella dosimetria della imposizione che lo colpisce, a quello ottenuto per trasparenzada società di cui all’art. 5 TUIR e di cui agli artt. 115 e 116 TUIR; -conclusivamente, il ricorso, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA],è integralmente rigettato; - le spese , quanto a tale vicenda processuale, sono regolate dalla soccombenza; - limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], poi, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il c.d. “raddoppio”del contributo unificato ; p.q.m. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11 dichiara estinto il processo con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]