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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 42303/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 25.1.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 25.1.2022 la Corte di Appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, quale terza interessata, da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un edificio abusivo, accessorio alla condanna per reati edilizi pronunciata nei confronti dei propri genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza diventata irrevocabile in data 13.12.2001.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo contesta la pronuncia di inammissibilità riferita ai punti 2) e 3) dell'incidente di esecuzione, ritenuti la mera riproposizione di identiche questioni già devolute alla stessa Corte di appello con un precedente ricorso articolato dai condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettate con provvedimento del 10.12.2019 dal giudice adito.

Deduce al riguardo che nessuna preclusione poteva ritenersi maturata nei propri confronti, trattandosi della sua prima ed unica istanza rivolta al G.E. in ordine all'ingiunzione demolitoria, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 666, secondo comma cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in ordine alla pronuncia di rigetto riferita alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, il travisamento del fatto per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la ricorrente non abitasse insieme al proprio nucleo familiare nell'immobile de quo risultando [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza avvedersi che, come attestato dal certificato anagrafico prodotto, il preteso diverso indirizzo altro non era che il mutamento del nome originario della via sulla quale era stato realizzato l'edificio abusivo.

Contesta altresì che potesse esserle attribuita la "piena consapevolezza in capo all'esecutato dell'illiceità delle opere poste in essere e pervicacemente proseguite anche in violazione dei sigilli", non essendo costei né il soggetto esecutato, né l'autrice della violazione dei sigilli, e rilevando, invece, come ella avesse risieduto sin dalla sua nascita in tale immobile e dimostrato sia le sue condizioni di salute precaria, sia gli oneri di accudimento a suo carico nei confronti di una figlia di pochi mesi.

Evidenzia pertanto il grave ed irreparabile pregiudizio cui sarebbe esposta per effetto dell'esecuzione dell'ordine di demolizione non avendo la proprietà di alcun altra unità abitativa ed essendo il suddetto immobile l'unico luogo adibito a sede dei propri affetti ed idoneo a soddisfare le più elementari esigenze di vita, lamentando il mancato bilanciamento dei propri interessi e condizioni individuali in relazione al diritto alla casa con quelli collettivi finalizzati al ripristino dell'equilibrio urbanistico ed edilizio violato.

2.3. Con il terzo motivo censura la violazione del divieto del ne bis in idem stante l'adozione da parte del Comune di un'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 7 L. 47/1985 richiamando la pronuncia Hamer c.

Belgio resa dalla Corte EDU secondo cui l'ordine di demolizione per un abuso edilizio riveste natura penale allorquando la sua esecuzione interviene, come nel caso di specie, a distanza di numerosi anni dalla scoperta dell'illecito stante l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'esecuzione delle decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a tutti i devoluti profili di censura.

Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che la Corte di appello, nel dichiarare l'inammissibilità delle medesime doglianze sulle quali si era già pronunciata in relazione ad analogo ricorso in precedenza proposto dagli stessi destinatari dell'ordine di demolizione, ne ha riprodotto il contenuto con il quale, oltre a stigmatizzarne la manifesta infondatezza, ne evidenzia l'improponibilità trattandosi delle stesse questioni sollevate avverso il titolo esecutivo in contestazione.

Non vale obiettarne, così come fa la difesa, l'inopponibilità alla odierna ricorrente che per la prima volta aveva proposto l'incidente di esecuzione, ove si consideri che costei non chiarisce il titolo in forza del quale ha adito il G.E., omissione questa che si riverbera irreversibilmente sull'intera impugnativa, investendo i restanti motivi di censura.

Dal momento che la legittimazione ad agire che l'art. 666 cod. proc. pen. attribuisce all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero si misura, quanto al primo, sulla titolarità di una posizione giuridicamente tutelata sulla quale sia suscettibile di incidere l'esecuzione della sentenza, non può prescindersi dal dirimente rilievo che, come accertato dal G.E. con una verifica in fatto non suscettibile di disamina ad opera di questa Corte, rtire la Vitale neppure risulti residente nell'immobile oggetto dell'ingiunzione demolitoria.

Ed invero la difesa, nell'eccepire su tale punto il travisamento del fatto, ha confezionato un ricorso del tutto privo del requisito dell'autosufficienza posto che non viene fornita alcuna evidenza del contestato fraintendimento in ordine alla mutata denominazione della strada su cui insiste l'immobile, fraintendimento che viene soltanto, apoditticamente, affermato.

2. Peraltro, anche a voler superare tale carenza, la circostanza di essere residente insieme al proprio nucleo familiare nell'abitazione cui è riferita la sanzione accessoria alla condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di altri soggetti, quand'anche si tratti dei genitori dell'istante, costituisce una allegazione inidonea a conferire un titolo legittimante un indipendente potere di impugnativa corrispondente ad un'autonoma posizione soggettiva in capo alla ricorrente.

Delle due l'una: o la Vitale versa nella condizione di figlia priva, ancorché maggiorenne, della necessaria emancipazione economica ed in tal caso non può che subire gli effetti ricadenti sui genitori diretti destinatari dell'ordine di demolizione; oppure si tratta di un soggetto autonomo ed in tal caso occorreva la dimostrazione del diritto reale ovvero obbligatorio in forza del quale si trovi ad occupare l'immobile in questione.

Al riguardo, occorre in ogni caso osservare che se gli effetti dell'esecuzione dell'ingiunzione demolitoria ricadono inequivocabilmente, attesa la natura reale della misura, reiteratamente sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte, sugli aventi causa del condannato, che si tratti dell'erede, del legatario o dell'acquirente del bene, a fortiori devono ritenersi soggetti alle vicende del titolo esecutivo coloro che si trovino ad occupare il manufatto abusivo sine titulo, conclusione cui deve necessariamente pervenirsi in forza delle allegazioni contenute nel ricorso, onde del tutto irrilevanti risultano le condizioni personali e familiari, peraltro rimaste anch'esse indimostrate, addotte dalla ricorrente.

All'esito del ricorso segue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 25.1.2022 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 25.1.2022 la Corte di Appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta, quale terza interessata, da [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione di un edificio abusivo, accessorio alla condanna per reati edilizi pronunciata nei confronti dei propri genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con sentenza diventata irrevocabile in data 13.12.2001. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo contesta la pronuncia di inammissibilità riferita ai punti 2) e 3) dell'incidente di esecuzione, ritenuti la mera riproposizione di identiche questioni già devolute alla stessa Corte di appello con un precedente ricorso articolato dai condannati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e rigettate con provvedimento del 10.12.2019 dal giudice adito. Deduce al riguardo che nessuna preclusione poteva ritenersi maturata nei propri confronti, trattandosi della sua prima ed unica istanza rivolta al G.E. in ordine all'ingiunzione demolitoria, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 666, secondo comma cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in ordine alla pronuncia di rigetto riferita alla dedotta violazione del principio di proporzionalità, il travisamento del fatto per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la ricorrente non abitasse insieme al proprio nucleo familiare nell'immobile de quo risultando [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza avvedersi che, come attestato dal certificato anagrafico prodotto, il preteso diverso indirizzo altro non era che il mutamento del nome originario della via sulla quale era stato realizzato l'edificio abusivo. Contesta altresì che potesse esserle attribuita la "piena consapevolezza in capo all'esecutato dell'illiceità delle opere poste in essere e pervicacemente proseguite anche in violazione dei sigilli", non essendo costei né il soggetto esecutato, né l'autrice della violazione dei sigilli, e rilevando, invece, come ella avesse risieduto sin dalla sua nascita in tale immobile e dimostrato sia le sue condizioni di salute precaria, sia gli oneri di accudimento a suo carico nei confronti di una figlia di pochi mesi. Evidenzia pertanto il grave ed irreparabile pregiudizio cui sarebbe esposta per effetto dell'esecuzione dell'ordine di demolizione non avendo la proprietà di alcun altra unità abitativa ed essendo il suddetto immobile l'unico luogo adibito a sede dei propri affetti ed idoneo a soddisfare le più elementari esigenze di vita, lamentando il mancato bilanciamento dei propri interessi e condizioni individuali in relazione al diritto alla casa con quelli collettivi finalizzati al ripristino dell'equilibrio urbanistico ed edilizio violato. 2.3. Con il terzo motivo censura la violazione del divieto del ne bis in idem stante l'adozione da parte del Comune di un'ordinanza di demolizione ai sensi dell'art. 7 L. 47/1985 richiamando la pronuncia Hamer c. Belgio resa dalla Corte EDU secondo cui l'ordine di demolizione per un abuso edilizio riveste natura penale allorquando la sua esecuzione interviene, come nel caso di specie, a distanza di numerosi anni dalla scoperta dell'illecito stante l'obbligo per gli Stati membri di garantire l'esecuzione delle decisioni pronunciate dall'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile in relazione a tutti i devoluti profili di censura. Quanto al primo motivo è sufficiente rilevare che la Corte di appello, nel dichiarare l'inammissibilità delle medesime doglianze sulle quali si era già pronunciata in relazione ad analogo ricorso in precedenza proposto dagli stessi destinatari dell'ordine di demolizione, ne ha riprodotto il contenuto con il quale, oltre a stigmatizzarne la manifesta infondatezza, ne evidenzia l'improponibilità trattandosi delle stesse questioni sollevate avverso il titolo esecutivo in contestazione. Non vale obiettarne, così come fa la difesa, l'inopponibilità alla odierna ricorrente che per la prima volta aveva proposto l'incidente di esecuzione, ove si consideri che costei non chiarisce il titolo in forza del quale ha adito il G.E., omissione questa che si riverbera irreversibilmente sull'intera impugnativa, investendo i restanti motivi di censura. Dal momento che la legittimazione ad agire che l'art. 666 cod. proc. pen. attribuisce all'interessato, al suo difensore e al pubblico ministero si misura, quanto al primo, sulla titolarità di una posizione giuridicamente tutelata sulla quale sia suscettibile di incidere l'esecuzione della sentenza, non può prescindersi dal dirimente rilievo che, come accertato dal G.E. con una verifica in fatto non suscettibile di disamina ad opera di questa Corte, rtire la Vitale neppure risulti residente nell'immobile oggetto dell'ingiunzione demolitoria. Ed invero la difesa, nell'eccepire su tale punto il travisamento del fatto, ha confezionato un ricorso del tutto privo del requisito dell'autosufficienza posto che non viene fornita alcuna evidenza del contestato fraintendimento in ordine alla mutata denominazione della strada su cui insiste l'immobile, fraintendimento che viene soltanto, apoditticamente, affermato. 2. Peraltro, anche a voler superare tale carenza, la circostanza di essere residente insieme al proprio nucleo familiare nell'abitazione cui è riferita la sanzione accessoria alla condanna irrevocabile pronunciata nei confronti di altri soggetti, quand'anche si tratti dei genitori dell'istante, costituisce una allegazione inidonea a conferire un titolo legittimante un indipendente potere di impugnativa corrispondente ad un'autonoma posizione soggettiva in capo alla ricorrente. Delle due l'una: o la Vitale versa nella condizione di figlia priva, ancorché maggiorenne, della necessaria emancipazione economica ed in tal caso non può che subire gli effetti ricadenti sui genitori diretti destinatari dell'ordine di demolizione; oppure si tratta di un soggetto autonomo ed in tal caso occorreva la dimostrazione del diritto reale ovvero obbligatorio in forza del quale si trovi ad occupare l'immobile in questione. Al riguardo, occorre in ogni caso osservare che se gli effetti dell'esecuzione dell'ingiunzione demolitoria ricadono inequivocabilmente, attesa la natura reale della misura, reiteratamente sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte, sugli aventi causa del condannato, che si tratti dell'erede, del legatario o dell'acquirente del bene, a fortiori devono ritenersi soggetti alle vicende del titolo esecutivo coloro che si trovino ad occupare il manufatto abusivo sine titulo, conclusione cui deve necessariamente pervenirsi in forza delle allegazioni contenute nel ricorso, onde del tutto irrilevanti risultano le condizioni personali e familiari, peraltro rimaste anch'esse indimostrate, addotte dalla ricorrente. All'esito del ricorso segue la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual
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